TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-10, n. 201400070

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-10, n. 201400070
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400070
Data del deposito : 10 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00801/2013 REG.RIC.

N. 00070/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00801/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 801 del 2013, proposto da:
Mauro Cere', A A, G B, M L B, F B, A B, C B, Fabio Dall'Olio, M M, F M, P M, M A M, A P, G P, G P, V R, R S, G T, G Z, rappresentati e difesi dall'avv. F D P, e dall’avv. F D P per se medesimo, con domicilio eletto presso l’avv. L D, in Ancona, Corso Mazzini, 107;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito;



per l'ottemperanza

al decreto decisorio della Corte d’Appello di Ancona n. 1352/11, depositato in cancelleria in data 12/12/2011, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di € 3.000,00, oltre interessi nella misura legale sullo stesso importo dalla pronuncia al saldo, a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo ex 1. 89/2001, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate nell'importo complessivo di € 1.100,00, oltre a tutti gli accessori di legge (compensate per il 50% e da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., il sig. Cerè e gli altri consorti di lite, nonché l’avv. D P per se medesimo, agiscono per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona n. 1352/11, depositato in cancelleria il 12/12/2011 e avverso il quale non è pendente ricorso per cassazione (come da attestazione depositata in giudizio in data 16/12/2013).

Con la prefata decisione, lo Stato italiano, e per esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato condannato a corrispondere

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