TAR Catania, sez. I, sentenza 2015-11-19, n. 201502670
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N. 02670/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00524/1987 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 524 del 1987, proposto da:
Guardiano G, quale erede di G N, rappresentato e difeso dagli avv. G B ed A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G T, in Catania, Via Ventimiglia, 145;
contro
Comune di Ragusa, in persona del Sindaco p.t ., rappresentato e difeso dall'avv. A F, domiciliato per legge preso la Segreteria del Tar, in Catania, Via Milano 42/a;
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 20 novembre 1986 dal sindaco di Ragusa, con il quale è stata respinta l’istanza di rilascio della concessione edilizia richiesta da G N;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor G N dichiara in ricorso di essere proprietario del terreno sito nel territorio di Ragusa, distinto in catasto al foglio 66, particella n. 112, successivamente inserito nella zona B3 del piano regolatore. Precisa che su parte di detto terreno, con scrittura privata del 3 novembre 1980, consentì ai fratelli B S e Benito di edificare una struttura in cemento armato costituita da pilastri e travi funzionale a sorreggere la strada di lottizzazione che avrebbe dovuto congiungere la via Ercolano (posta in posizione sopraelevata rispetto al terreno) ed il fondo dei predetti fratelli Bellio, che si trova in posizione interclusa.
Avendo costituito a favore dei f.lli Bellio un mero diritto di superficie, ed essendo quindi rimasto proprietario del terreno e dell’area compresa fra questo e la sovrastante strada di lottizzazione, il sig. Guardiano richiese al Comune di Ragusa il rilascio di una concessione edilizia, per la costruzione di magazzini e depositi a servizio dell’intero fondo.
Il Comune di Ragusa, con l’impugnato provvedimento del 20 novembre 1986 ha rigettato l’istanza sul duplice presupposto che l’intervento non fosse consentito dalle prescrizioni del PRG, trattandosi di area destinata a sede stradale, ed in ragione del fatto che il richiedente non avesse titolo per la realizzazione delle opere.
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha contestato il provvedimento sindacale denunciando:
1.- violazione dell’art. 4 della legge 10/1977 ed eccesso di potere per erroneo presupposto, in considerazione del fatto che il piano regolatore cittadino approvato con D.A. n. 183 del 2 dicembre 1974 non prevedeva né la via Sofocle, né la strada (ora denominata via n. 106) realizzata a servizio della lottizzazione, con la conseguenza che le predette infrastrutture viarie non avrebbero potuto incidere negativamente o condizionare lo ius aedificandi del ricorrente;
2.- violazione dell’art. 36 della L.R. 71/1978 ed eccesso di potere per erroneo presupposto, dal momento che l’atto di trasferimento al Comune di Ragusa delle opere necessarie per la lottizzazione (ossia la proprietà superficiaria), inserito nell’apposita convenzione sottoscritta dai F.lli Bellio, non può certamente aver interessato l’area sottostante la strada, in quanto bene rimasto nella titolarità del ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ragusa, che ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando il fatto che lo spazio tra suolo e superficie viaria è destinato al servizio della strada, tanto che con concessione edilizia n. 20/1980 del 14 maggio 1985 è stata autorizzata la realizzazione di una struttura portante funzionale al rafforzamento dell’asse viario, con la precisazione che il manufatto è opera pubblica.
Intervenuto medio tempore il decesso del ricorrente G N, il giudizio è stato proseguito dall’erede Guardiano G con memoria di costituzione dell’8 aprile 2002.
Successivamente, con sentenza n. 4241/2010 del 27.10.2010 il processo è stato dichiarato interrotto per morte del difensore della parte resistente.
Il processo è stato ritualmente riassunto dal ricorrente Guardiano G nello stesso anno 2010.
All’udienza pubblica dell’8 Ottobre 2015 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Richiamando la vicenda descritta in fatto il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e vada respinto.
Nella memoria difensiva da ultimo prodotta, il Comune resistente ha insistito nel sostenere che la cessione della strada all’amministrazione pubblica – effettuata in esecuzione della convenzione di lottizzazione intercorsa con i F.lli Bellio - ne ha determinato l’inclusione tra i beni demaniali, e che anche i volumi sottostanti alla strada rientrerebbero in tale ambito, con la conseguenza che il ricorrente non potrebbe vantare alcun diritto ad edificare nel suddetto spazio. In aggiunta, la resistente contesta l’utilizzabilità della scrittura privata del 1980 intervenuta fra il ricorrente ed i fratelli Bellio, contestandone la veridicità e le sottoscrizioni, ed evidenziando il fatto che non è stata comunque trascritta, di guisa che il suo contenuto non avrebbe potuto essere opposto ai terzi. In altre parole, secondo la difesa del Comune, in mancanza di formalizzate limitazioni, la cessione della strada a favore dell’amministrazione comunale deve essere intesa come trasferimento globale della proprietà, che si estende anche ai volumi sottostanti ed alla proprietà del suolo.
Il Collegio ritiene che nella vicenda in esame assuma un ruolo determinante la citata scrittura privata del 3 novembre 1980, dato che potrebbe in astratto comprovare la persistenza della proprietà dell’area sottostante la strada in capo all’odierno ricorrente, e quindi la legittimazione di questi a richiedere la concessione edilizia. Tuttavia, a ben vedere, la scrittura in questione non è utilizzabile a supporto della tesi sostenuta in ricorso, ed infatti: (i) il documento è privo di sottoscrizione delle parti contraenti (G N, da una parte, e B S e B B, dall’altra); (ii) reca solo la firma per adesione di un soggetto sconosciuto ed estraneo all’odierna vicenda (Comitini Vincenzina); (iii) si tratta, comunque, di una scrittura preliminare che prelude alla stesura di un successivo e definitivo atto dispositivo;di guisa che il conclusivo assetto proprietario delle aree in questione troverebbe la sua regolamentazione eventualmente nel contratto definitivo, che non è stato però prodotto in giudizio; (iv) in ogni caso, a tutto voler concedere, la predetta scrittura non è registrata e non risulta oggetto di trascrizione, con la conseguenza che le eventuali limitazioni al trasferimento della proprietà in favore dei f.lli Bellio potrebbero assumere, al limite, valore inter partes , ma non potrebbero certamente essere opposte (ai sensi degli artt. 2643 e 2644 c.c.) al Comune in qualità di soggetto che ha acquisito la proprietà delle opere di urbanizzazione.
Alla luce dei superiori rilievi, risulta legittimo il provvedimento impugnato (quanto meno) nella parte in cui assume che il richiedente la concessione edilizia non avrebbe potuto avere titolo per l’edificazione.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto e le spese processuali vanno regolate secondo il principio della soccombenza.