TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2018-11-21, n. 201800280

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2018-11-21, n. 201800280
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201800280
Data del deposito : 21 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2018

N. 00812/2018 REG.RIC.

N. 00280/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00812/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 812 del 2018, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni, 4 è domiciliato ex lege;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento datato 24.07.2018, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico del ricorrente e veniva disposta la revisione della patente nei suoi confronti.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. Annalisa Taglianetti e l’avv. dello Stato Andrea Cecchieri;

Considerato, ad un primo, sommario esame della causa, che il ricorso non contenga elementi per ritenerne ragionevolmente prevedibile un esito favorevole per il ricorrente, tenuto anche conto della ritenuta sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per inviare il medesimo, ai sensi dell’art. 128 Codice della Strada, a revisione della patente di guida;
presupposti da individuarsi, con riferimento all’incidente stradale accaduto il 2/2/18, nella condotta di guida del ricorrente, contraddistinta dalla velocità dell’autovicolo non adeguata alle circostanze di luogo (intersezione stradale) e alla situazione ambientale (asfalto bagnato per la pioggia battente e orario serale, con conseguente scarsa visibilità) e dall’accertamento che il medesimo guidava senza utilizzare le cinture di sicurezza.

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