TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-11-03, n. 201705125
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Testo completo
Pubblicato il 03/11/2017
N. 05125/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04299/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4299 del 2011, proposto da:
A P, rappresentata e difesa dall'avvocato M D C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Morgantini n. 3;
contro
A.s.l. Napoli 3 Sud (già A.s.l. Napoli 5), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determina dirigenziale n. 829 del 3 agosto 2007, con la quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria degli ammessi alla selezione interna per la copertura di posti di assistente amministrativo (cat. C);
per la condanna della A.s.l. Napoli 3 sud ad inquadrare la ricorrente nel profilo professionale di Assistente amministrativo senza soluzione di continuità dal 1° luglio 2004 e al conseguente pagamento delle differenze retributive connesse all’inquadramento nella categoria C, in luogo della categoria B;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2017 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, dipendente della A.s.l. Napoli 5 con il profilo professionale di “Puericultrice”, ha partecipato ad una procedura selettiva interna per il reclutamento di Assistenti amministrativi.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 20 luglio 2011 (dopo che il Tribunale di Torre Annunziata,