TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-12-20, n. 202201127

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-12-20, n. 202201127
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202201127
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2022

N. 01127/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00321/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 321 del 2019, proposto da
A P, I P e S P, rappresentati e difesi dagli avvocati S F e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Cogoleto, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza di irrogazione di sanzione pecuniaria per esecuzione di lavori di sostituzione progressiva dei tamponamenti e delle strutture di un manufatto ad uso magazzino (ex fienile).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2022 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe i signori Angelo, Ilaria e S P hanno impugnato il provvedimento 22.2.2019 prot. 4308, con cui il Comune di Cogoleto ha irrogato loro, ai sensi dell’art. 37 comma 1 D.P.R. n. 380/2001, la sanzione pecuniaria di € 2.400,46 per l’esecuzione abusiva, nel periodo 1970-1980, di opere di manutenzione straordinaria di un vecchio fienile insistente sul foglio 7 mappale 261 del catasto terreni, mediante la sostituzione progressiva delle strutture, della copertura e della tamponatura.

A sostegno del gravame hanno dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della legge n. 1150/1942;
eccesso di potere.

Il fabbricato di cui al provvedimento impugnato esisterebbe fin dal 1955, come si evincerebbe dall’atto notaio Stagnaro rep. n. 9071 del 12 giugno 1955, da fotografie aree risalenti agli anni ’60-’70 e da dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

Pertanto, essendo ubicato fuori dal centro abitato, non sarebbe stata necessaria la licenza edilizia ai sensi dell’art. 31 della legge n. 1150/1942, nel testo vigente al tempo dell’edificazione del manufatto.

2. Errata interpretazione dell’art. 35 del programma di fabbricazione del 1962;
eccesso di potere.

L’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto la costruzione soggetta all’obbligo di titolo edificatorio in base all’art. 35 del programma di fabbricazione del 1962, perché la zona è estranea ai quattro comprensori urbani raffigurati nelle tavole dello strumento urbanistico, ricadendo nel comprensorio rurale.

3. Violazione ed errata interpretazione dell’art. 31 della legge n. 457/1978 e dell’art. 3, lett. b), del d.p.r. n. 380/2001;
eccesso di potere.

Il fienile avrebbe subito solo alcuni necessari interventi di manutenzione ordinaria negli anni ’70, oltretutto non effettuati dagli esponenti.

4. Carenza totale di motivazione e di attività istruttoria;
violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990;
violazione degli artt. 10 e 10- bis della legge n. 241/1990;
violazione dell’art. 97 Cost..

L’ente avrebbe omesso di valutare la documentazione fornita dai ricorrenti e di indicare le ragioni per le quali ha considerato non pertinenti le loro allegazioni.

Il Comune di Cogoleto, benché regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza 5.6.2019, n. 131 la sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2022 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Diversamente da quanto costituiva oggetto di un’analoga impugnazione, proposta dai medesimi ricorrenti avverso il provvedimento con il quale il Comune di Cogoleto aveva ordinato loro la demolizione di un magazzino-pollaio insistente sull’adiacente mappale n. 260 sul presupposto della sua costruzione post 1967 (impugnazione rigettata dalla sezione con la sentenza 25.5.2021, n. 480, a seguito di apposita verificazione), il provvedimento impugnato concerne l’abusiva esecuzione di lavori di manutenzione.

I motivi di ricorso - che ricalcano pedissequamente quelli dedotti nella controversia decisa con la sentenza n. 480/2021 - appaiono dunque eccentrici rispetto al tema della presente impugnativa, in cui non si tratta tanto di stabilire l’epoca di originaria realizzazione del manufatto, quanto l’abusività o meno degli interventi eseguiti negli anni sullo stesso, in assenza del pertinente titolo abilitativo edilizio.

Orbene, ritiene il collegio che la sostituzione – ancorché progressiva - di elementi della struttura portante, della copertura e delle tamponature del fienile integri pacificamente un intervento di manutenzione straordinaria ex art. 3 comma 1 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 (che concerne “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici” ), piuttosto che di manutenzione ordinaria (art. 3 comma 1 lett. a), che riguarda i soli interventi di sostituzione delle sole “finiture” degli edifici.

Si tratta esattamente di quegli interventi che, se realizzati abusivamente in assenza di titolo edilizio (in origine concessione edilizia ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, poi autorizzazione ex art. 48 L. 5.8.1978, n. 457, oggi C.I.L.A. ex art. 22 D.P.R. n. 380/2001), sono sanzionati ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, mediante sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli stessi.

Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente Patanè Angelo (cfr. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 25.10.2018 – doc. 16 delle produzioni di parte ricorrente) che – pur errando nella qualificazione giuridica degli interventi – ammette confessoriamente di averli personalmente realizzati in anni (il ricorrente è nato nel 1952, e si è trasferito nel Comune di Cogoleto nel 1982) in cui occorreva un titolo edilizio abilitativo, ancorché gratuito.

Donde il rigetto del ricorso.

Stante la contumacia del Comune, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi