TAR Salerno, sez. II, sentenza 2016-02-20, n. 201600420
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N. 00420/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2015, proposto da:
Domenica Bloise, rappresentato e difeso dall'avv. F P G, con domicilio eletto presso F P G in Salerno, c/o Segreteria Tar;
contro
Ministero della Giustizia;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto rg. 835/09,cron.27/11,rep.14/11 reso dalla Corte d'Appello di Salerno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale parte ricorrente lamenta l’inottemperanza, da parte dell’intimato Ministero, al decreto della Corte di Appello di Salerno, meglio distinto in epigrafe, recante condanna al pagamento dell’equo indennizzo per eccessiva durata del processo;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 777, lett. l) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2016, nell’ambito della legge n. 89/2001, l’art. 5-sexies che al comma 1 prevede, quale condizione per il pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, non solo“il rilascio da parte del creditore di una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo”, ma anche la trasmissione della “documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3”;
CONSIDERATO che il successivo comma 4 dispone che “nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso”;
CONSIDERATO che, secondo quanto dispone il comma 5 dell’articolo in discussione, nel caso di integrale assolvimento degli obblighi stabiliti dai commi precedenti l'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi e che il successivo comma 7 precisa che prima di tale momento, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento;
RITENUTO, in particolare, che alla luce del successivo comma 11 dell’articolo sopra indicato “nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione”;
RITENUTO, inoltre, che espressamente la citata disposizione si applica anche al pagamento compiuto dal Commissario ad acta;
RITENUTO, pertanto, che l’art.