TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-03-13, n. 202400985

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-03-13, n. 202400985
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400985
Data del deposito : 13 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2024

N. 00985/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00394/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, elettivamente domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia e fisicamente domiciliato presso il suo studio in Acquedolci, via Cicerone n. 8;

contro

AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- del provvedimento prot.n. AGEA-OMISSIS- del 25 ottobre 2021 di accertamento e richiesta restituzione somme indebitamente percepite;

- del provvedimento prot.n. AGEA.-OMISSIS- del 26 ottobre 2021 di accertamento definitivo del credito;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 il dott. G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, già titolare di una ditta individuale operante nel settore agricolo, dietro apposita domanda ha ricevuto da AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) i contributi comunitari per le annualità 2008, 2009 e 2010 per l’importo complessivo di € 31.137,64;
nel dettaglio, gli sono stati erogati per l’annualità 2008 € 4.965,84, per l’annualità 2009 € 12.737,00 e per l’annualità 2010 € 13.434,80. La predetta ditta individuale ha cessato la propria attività nel 2011.



2. In data 14/07/2014, perveniva ad AGEA il decreto di rinvio a giudizio emesso, all’esito dell’udienza preliminare, dal G.U.P. del Tribunale di -OMISSIS-in data 18/06/2014 riferito ad una serie di imputati, tra cui il ricorrente;
a quest’ultimo venivano contestati, in concorso con due funzionari pubblici incaricati dell’istruttoria e della gestione delle domande per i contributi comunitari, i reati di cui agli artt. 110 e 640-bis c.p. per aver indotto in errore AGEA con artifici e raggiri e aver così indebitamente ottenuto i contributi relativi alle annualità 2008, 2009 e 2010.



3. In conseguenza di ciò, AGEA ha provveduto ad emettere il provvedimento di sospensione delle erogazioni, adottato ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001;
tale atto, assieme alla comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca dei contributi pubblici, veniva notificato al ricorrente in data 19/10/2015.



4. Successivamente, AGEA ha ricevuto un rapporto redatto in data 16/10/2018 dalla Guardia di Finanza–Tenenza -OMISSIS-, il quale ipotizzava l’indebita percezione da parte del ricorrente dei contributi comunitari per le annualità 2009 e 2010.



5. Il procedimento penale iniziato con il citato decreto di rinvio a giudizio si è concluso con la sentenza n. -OMISSIS- emessa in data 03/12/2020, con la quale il Tribunale ordinario di -OMISSIS-in composizione monocratica ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti del ricorrente, per intervenuta prescrizione dei reati contestati.



6. Infine, AGEA ha adottato il provvedimento prot. n. AGEA.2021.0071368 del 25/10/2021 di accertamento e richiesta restituzione somme indebitamente percepite e il provvedimento prot. n. AGEA.-OMISSIS- del 26/10/2021 di accertamento definitivo del credito;
con tali atti l’amministrazione ha accertato in via definitiva l’indebita percezione dei contributi comunitari e, conseguentemente, ha richiesto la ripetizione della somma complessiva di € 33.943,53, a titolo di capitale e interessi maturati dal percepimento delle singole erogazioni sino alla data della domanda. Detti provvedimenti fanno riferimento al decreto di rinvio a giudizio per ritenere provata l’indebita percezione dei contributi comunitari.



7. Avverso tali provvedimenti è insorto il ricorrente, il quale ha proposto il presente ricorso, formulando le seguenti censure.

I. Eccesso di potere per difetto di motivazione;
illogicità ed infondatezza della motivazione per erroneità ed inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto;
erronea applicazione dell’art. 33 del d.lgs n.228/2001.

Con il primo motivo di ricorso, parte attorea sostiene l’erroneità della motivazione dei provvedimenti impugnati poiché gli stessi si basano sulla circostanza che nei confronti del ricorrente era stata ipotizzata la commissione di un fatto di reato, così come descritto nel decreto di rinvio in giudizio;
l’amministrazione, tuttavia, non avrebbe considerato la circostanza che il relativo procedimento penale si è concluso con la citata sentenza n. -OMISSIS-, la quale, come detto, è favorevole a parte ricorrente, in quanto accerta l’intervenuta prescrizione dei reati contestati e quindi non accerta alcuna responsabilità penale a suo carico.

II. Illegittimità del provvedimento di sospensione del procedimento di erogazione e richiesta di restituzione, per assoluta carenza di accertamenti amministrativi svolti dall’ AGEA.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura la motivazione dei provvedimenti impugnati perché l’amministrazione si è basata unicamente sul contenuto del decreto di rinvio a giudizio, ma non ha svolto una propria attività istruttoria né ha instaurato un contraddittorio col privato, non permettendogli così di confutare il contenuto del decreto di rinvio a giudizio.

III. Illegittimità del provvedimento di sospensione del procedimento di erogazione e richiesta di restituzione, per violazione art. 6 comma 1 lett. b) legge n. 241/90.

Il ricorrente censura poi la circostanza che l’amministrazione non abbia attivato il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge n. 241/1990, non permettendogli così di introdurre nel procedimento il fatto costituito dalla citata sentenza n. -OMISSIS-, la quale, se fosse stata conosciuta dall’amministrazione, avrebbe, secondo parte ricorrente, condotto ad un diverso esito provvedimentale.

IV. Intervenuta prescrizione degli asseriti crediti vantati dall’ AGEA nei confronti del signor -OMISSIS-.

Infine, il ricorrente sostiene che, in ogni caso, l’amministrazione non potrebbe agire per chiedere la ripetizione dei contributi comunitari, in quanto il relativo diritto sarebbe prescritto, essendo decorsi più di 10 anni dal momento dell’erogazione avvenuta negli anni 2008, 2009 e 2010;
né l’amministrazione avrebbe mai notificato un atto interruttivo del termine prescrizionale prima dell’adozione dei provvedimenti impugnati.

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