TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-04-19, n. 202407819
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Testo completo
Pubblicato il 19/04/2024
N. 07819/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06421/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6421 del 2023, proposto da Marco Bora', rappresentato e difeso dagli avvocati A R B e P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all'estero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato in data 20 aprile 2023, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito) sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna, presentata in data 19 luglio 2022;
- non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- alla camera di consiglio del 9 aprile 2024, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso debba essere accolto alla stregua dell’orientamento consolidatosi presso questo Tribunale (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 11 maggio 2023, n. 8113);
- in particolare, la competenza a concludere il procedimento in questione è attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione (che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604);
- il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno, fissato dalla direttiva 2005/36/CE (recepita nell’ordinamento nazionale con il D. Lgs. 206/2007) non può essere superiore a quattro mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, ai sensi dell’art. 16, comma 6, dello stesso D. Lgs. 206/2007 (diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, secondo cui detto termine sarebbe di 90 giorni);
- nel caso di specie, tale termine risulta scaduto alla data di proposizione del ricorso, per cui sussiste il silenzio inadempimento del Ministero resistente;
- conseguentemente, quest’ultimo deve essere condannato a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso sull’istanza, entro il termine di 180 giorni, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, tenuto conto del fatto che trattasi di procedimenti “di massa” connotati da un elevatissimo numero di richieste;
- entro il suindicato termine, il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, dovrà provvedere ad esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione dell’odierna parte ricorrente, riferita al percorso di studi svolto all’estero ed ai titoli conseguiti in altro Paese membro della UE, al fine di verificare se essi siano coerenti con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE (e dalla normativa attuativa) al fine del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell’insegnamento di sostegno;deve, in proposito, richiamarsi quanto, da ultimo, rilevato dal Giudice d’appello (cfr. Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361), sulla base dei principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022) con riferimento all’obbligo, in capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito “di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero …, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” e di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE”, con salvaguardia del principio, enunciato dalla Corte di Giustizia, per il quale «spetta all’autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle […] sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi» (cfr. Corte Giustizia dell’Unione Europea, 13 novembre 2003, in causa C-313/01, Morgenbesser);
- debba disporsi, sin da ora, per il caso di perdurante inadempienza dell'amministrazione, la nomina, nella qualità di Commissario ad acta , con facoltà di delega, del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché provveda nell'ulteriore termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;