TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-07-13, n. 202101729
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Testo completo
Pubblicato il 13/07/2021
N. 01729/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02029/1997 REG.RIC.
N. 02030/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2029 del 1997, proposto da:
V P, rappresentato e difeso dagli avvocati S C e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Matteo Incagliati n.2;
sul ricorso numero di registro generale 2030 del 1997, proposto da:
Giuseppe Palumbo, rappresentato e difeso dagli avvocati S C e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
quanto al ricorso n. 2029 del 1997:
dell’ordinanza n. 21971 del 22.05.1997, notificata il 25.05.1997, recante diniego dell’istanza di sanatoria n. 8623 (prat. n. 449 UT) del 28.02.1995;
quanto al ricorso n. 2030 del 1997:
dell’ordinanza n. 21960 del 22.05.1997, notificata il 25.05.1997, recante diniego dell’istanza di sanatoria n. 8622 (prat. n. 448 UT) del 28.02.1995;
nonché, nella presente camera di consiglio, per decidere circa l’opposizione a decreto decisorio di perenzione n. 2071/2011, presentata da parte ricorrente in data 30.12.2020;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto, mediante Teams, ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020, la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso RG 1997/2029 il Sig. Palumbo Valentino insorge avverso l’ordinanza sindacale n. 21971 del 22.05.1997, notificata il 29.05.1997, recante il diniego dell’istanza di sanatoria del 28.02.1995, prot. n. 8623, per la costruzione di un’unità immobiliare al piano terra facente parte di un fabbricato per civile abitazione, composto da piano terra e primo piano realizzato nel Comune di Nocera Inferiore e catastalmente identificato al foglio 6, particella 165; il provvedimento de quo era così argomentato nel suo impianto motivazionale: “rilevato che l’abuso di che trattasi è stato realizzato all’interno del perimetro dell’area PIP, approvato con decreto sindacale n. 11993 del 26.05.1982 e successiva variante interna approvata con delibera del CC n. 73 del 19.12.1990 e lo stesso ricade in zona destinata ad attrezzature sportive e quindi nella fattispecie prevista dall’art. 33, comma 1, lett. d, L. 47/1985”.
Il gravame è assistito da una serie di censure di illegittimità, così sintetizzate:
1)VIOLAZIONE ART. 27 L. 1971/865 E DELLA LR 14/82-FALSA APPLICAZIONE DI LEGGI CON RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 39, COMMA 1, L. 724/1994- ART. 35, COMMA 10- ART. 33, COMMI 1 E 3 L. 1985/47.
La parte ricorrente si duole della violazione della normativa richiamata, atteso che il Comune resistente avrebbe errato nel fondare il diniego di sanatoria sulla persistenza del vincolo di destinazione urbanistica PIP, rimarcando, per contro, la sua sopravvenuta inefficacia.
2)ECCESSO DI POTERE-MANIFESTA INGIUSTIZIA-ARBITRARIETA’-INIQUITA’.
La parte ricorrente stigmatizza l’operato comunale per un’assunta ingiustizia ed arbitrarietà dell’atto gravato, in ragione del fatto che lo stesso avrebbe pretermesso la considerazione di una serie di profili fattuali, decisamente rilevanti, soprattutto legati alle caratteristiche del progettato impianto sportivo.
3)ECCESSO DI POTERE-INGIUSTA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DELLA LEGGE 47/1985.
Il ricorrente profila l’illegittimità dell’atto gravato anche per ciò che concerne l’applicazione delle sanzioni ex L. 1985/47.
Con ordinanza collegiale del 28.01.2021, n. 247, si accoglie l’opposizione a decreto presidenziale di perenzione, datato 08.06.2011, n. 2070/2011, con conseguente reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario, sulla base delle seguenti motivazioni: “Ritiene il Tribunale che l’opposizione merita accoglimento. L’art. 26, ultimo comma, della l. 1034/1971, come sostituito dall’art. 9, l. 21 luglio 2000, n. 205, vigente ratione temporis , prevedeva: “La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l’estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto entro dieci giorni dall’ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario (…)”. Nella specie, la comunicazione del