TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-02-14, n. 202400069

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-02-14, n. 202400069
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400069
Data del deposito : 14 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2024

N. 00069/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00257/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 257 del 2023, proposto dal Condominio Residenza Aurora, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V B e E A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Pordenone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F B e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 0039982/P/GEN/POEDPRIV del 19 maggio 2023 del Comune di Pordenone - Settore VII Opere Pubbliche e Gestione del Territorio U.O.C. Edilizia Privata, con la quale è stata comunicata “ l''impossibilità di recepire la documentazione allegata alle note in oggetto con registrazioni in date diverse da quelle in cui le stesse sono effettivamente pervenute alla PEC del Comune di Pordenone e in pari data protocollate ”;

- di ogni altro atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e consequenziale;

e per l’accertamento

del conseguente diritto del condominio ricorrente al recepimento della CILA-S da parte del Comune di Pordenone sin dalla data del 20 ottobre 2022, con ogni conseguenza di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pordenone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Con ricorso notificato il 17 luglio 2023 e depositato il successivo giorno 31 agosto 2023 il condominio ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Comune di Pordenone ha respinto la sua richiesta di recepire la documentazione allegata all’istanza del 21 aprile 2023 con registrazione in data diversa da quella in cui la stessa è effettivamente pervenuta alla PEC comunale.

1.1. Il ricorrente ha dedotto in punto di fatto:

a) che il 20 ottobre 2022, l’ing. Sergio M, ha inviato, in nome e per conto del condominio ricorrente una “ CILA-Superbonus per gli interventi di cui all’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 ” da effettuarsi presso il condominio ricorrente;

b) che la comunicazione è stata effettuato ad un indirizzo PEC errato e inesistente “comune.pordenone@legalmail.it” anziché a quello corretto “comune.pordenone@certgov.fvg.it”;

c) che il successivo 28 novembre 2022, con messaggio di posta elettronica certificata indirizzato anche al Comune di Pordenone (questa volta all’indirizzo corretto: “comune.pordenone@certgov.fvg.it”), il professionista ha provveduto a trasmettere una “integrazione” della documentazione relativa alla CILA-S;

d) che il 13 aprile 2023, su istanza di un condomino, a seguito di verifica condotta con i gestionali delle pratiche edilizie e del protocollo comunale, è stata rilasciata dal Comune un’attestazione che afferma che, a quella data, non risultava presentata presso il Comune di Pordenone, alcuna pratica CILA-S superbonus 110% per l’immobile in questione;

e) che avvedutosi dell’errore, in data 21 aprile 2023, il professionista ha indi inviato una nota al Comune resistente, al fine di spiegare le ragioni dell’accaduto, riconoscendo l’errore materiale commesso e chiedendo che si procedesse, in ragione della sua evidente buona fede, a recepire la CILA-S e i documenti ad essa allegati con la data dell’errato invio, vale a dire il 20 ottobre 2022;

f) che il Comune ha respinto l’istanza col provvedimento impugnato.

1.2. Il ricorrente ha dedotto, in estrema sintesi, le seguenti censure:

- che il Comune di Pordenone, in ossequio al principio di leale collaborazione, avrebbe dovuto comunicare formalmente al professionista incaricato dal condominio o a quest’ultimo che non risultava pervenuta alcuna CILA-S riguardo ai lavori ai quali si faceva menzione nella comunicazione inviata il 28 novembre 2022;

- che il Comune avrebbe dovuto attivare un formale soccorso istruttorio;

- che, se il Comune avesse attivato lo sportello telematico, si sarebbe evitato il prodursi dell’errore materiale in cui è incorso il tecnico incaricato, in quanto la CILA-S, in tale ipotesi, avrebbe dovuto essere semplicemente “caricata” sulla piattaforma informatica.

2. Il Comune si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.

3. All’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 la causa è passata in decisione.

4. Il ricorso è manifestamente infondato, il che esime il Collegio dall’analizzare le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa comunale.

4.1. L’ing. M ha infatti riconosciuto di aver erroneamente trasmesso le CILA-S dell’ottobre 2022 all’indirizzo PEC comune.pordenone@legalmail.it anziché comune.pordenone@certgov.fvg.it errore che, in buona sostanza, ha comportato la mancata formale ricezione da parte del Comune delle suddette CILA-S.

Tra le parti è indiscussa l’inesistenza della casella comune.pordenone@legalmail.it.: le ricevute delle PEC del 20 ottobre 2022 sono in realtà semplici ricevute di avvenuta accettazione da parte del sistema e non ricevute di avvenuta consegna al destinatario, con l’evidente indiscutibile conseguenza che quella trasmissione non si è perfezionata.

4.2. Ciò posto, l’Amministrazione ha correttamente operato.

La richiesta avanzata all’Amministrazione e qui riproposta, consistente nella condanna del Comune alla “retrodatazione” della presentazione della CILA-S, contrasta all’evidenza con l’art. 18 bis della l. n. 241/1990 secondo il quale “ La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione ”;
essa è stata pertanto correttamente respinta.

4.3. Occorre comunque precisare che nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non v’è prova di alcuna trasmissione dell’integrazione del 28 novembre 2022 in ragione della quale il Comune si sarebbe dovuto attivare per segnalare al privato istante l’inesistenza di precedenti comunicazioni.

Non solo. Il Comune ha pure dedotto, senza essere ex adverso contestato, che nel periodo immediatamente successivo alla ricezione dell’integrazione del 28 novembre 2022 (relativa a pratiche per altri condomini assistiti dallo stesso professionista) ha provveduto a contattare telefonicamente ed informalmente gli interessati per chiarire l’accaduto, senza ottenere fattivo e tempestivo riscontro.

In ogni caso, anche accedendo alla tesi del ricorrente, riferibile, si ripete, ad altro contenzioso, il Comune non avrebbe dovuto attivare un formale soccorso istruttorio perché l’istituto presuppone in realtà il corretto avvio del procedimento con l’effettiva presentazione di una istanza, che nel caso di specie non è stata invece previamente trasmessa. L’istituto del soccorso istruttorio, infatti, deve essere messo in campo solo dopo che il procedimento abbia avuto avvio e dunque esso non può trovare spazio per quei procedimenti nei quali l’interessato non abbia tempestivamente ed adeguatamente presentato l’istanza (Cons. di Stato n. 5008/2021).

4.4. In secondo luogo occorre osservare che, come correttamente sostenuto dalla difesa comunale, l’affidamento nella trasmissione dell’istanza non è nel presente caso tutelabile, trattandosi di errore del professionista incaricato non esente da colpa: l’indirizzo di destinazione era inesistente, il sistema non ha generato la ricevuta di avvenuta consegna (che infatti non è stata depositata in giudizio);
ciò avrebbe dovuto indurre il professionista (diligente) ad attivarsi immediatamente per effettuare i necessari controlli e verificare la corretta trasmissione dell’istanza, cosa che invece nel caso di specie non è avvenuta.

4.5. Nel presente giudizio è poi rimasta del tutto indimostrata la circostanza indicata dal professionista a mo’ di giustificazione e richiamata dal ricorrente a sostegno delle proprie censure (“ L’errore non è stato immediatamente da me notato in quanto le relative ricevute sono andate tutte a buon fine non presentando anomalie ”). Tale prova era invece agevolmente raggiungibile dal condominio attraverso il deposito in giudizio della ricevuta di avvenuta consegna della PEC del 20 ottobre 2022.

4.6. È poi del tutto irrilevante l’omessa attivazione dello sportello comunale perché la censura introduce una realtà fattuale alternativa che non si è verificata nel caso di specie e risulta perciò del tutto ipotetica. In ogni caso l’eventuale omissione comunale non potrebbe certamente elidere la natura determinante e assorbente dell’errore del professionista, tant’è che l’affermazione di parte ricorrente che “ l’adozione di uno di tali strumenti, difatti, avrebbe senz’altro evitato il prodursi dell’errore materiale in cui è incorso il tecnico incaricato dal Condominio ricorrente ” è del tutto apodittica, generica e puramente ipotetica.

4.7. Non guasta infine puntualizzare che la sentenza di questo T.A.R. n. 610/2014, citata dal ricorrente nelle proprie difese, è inconferente: in quel caso la questione esaminata era se il Comune potesse esercitare i propri poteri inibitori su una SCIA, regolarmente presentata, in ragione dell’incompletezza della documentazione ad essa allegata. Questione all’evidenza del tutto diversa da quella in esame nella quale è mancata la presentazione stessa della CILA-S.

È pure del tutto priva di attinenza al caso di specie la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5008/2021, richiamata dal ricorrente, in quanto relativa all’esclusione di una impresa per tardività della presentazione di una domanda per malfunzionamento della piattaforma informatica, puntualmente dedotto e accertato attraverso apposita verificazione. Nella presente fattispecie non si è trattato di un malfunzionamento informatico, ma di un evidente errore umano.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto respinto.

L’infondatezza del ricorso conduce a respingere anche l’istanza di verificazione che diviene perciò irrilevante.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

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