TAR Bari, sez. I, sentenza 2017-11-09, n. 201701148
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Pubblicato il 09/11/2017
N. 01148/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01680/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2011, proposto da:
U A, G S, A V, S T, C G, rappresentati e difesi dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Corsano in Bari, viale Salandra, 11;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 346305/11 del 5 luglio 2011, del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di Finanza, con il quale è stata respinta la domanda volta ad ottenere la corresponsione in loro favore delle differenze retributive per lavoro straordinario prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale o festivo infrasettimanale a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali, a far data dal 15 agosto 2002, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2017 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 11 settembre 2011, i nominati in epigrafe, tutti militari in servizio presso il Comando Gruppo della Guardia di Finanza di Bari, hanno chiesto, previa impugnativa della nota meglio precisata in oggetto, accertarsi la spettanza dei compensi per lavoro straordinario, a loro dire maturati a far data dal 15 agosto 2002, in relazione alle ore lavorative sovente prestate nei giorni deputati al riposo settimanale, in aggiunta alle 36 ore settimanali e giustificate da preminenti esigenze di reparto, in tesi non recuperate né compensate.