TAR Catania, sez. II, sentenza 2015-04-09, n. 201501011

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2015-04-09, n. 201501011
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201501011
Data del deposito : 9 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02449/2014 REG.RIC.

N. 01011/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02449/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 2449 del 2014, proposto da:
R R, rappresentato e difeso dall'avv. F M M, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. V B sito in Catania, Via Musumeci, 171;

contro

Comune di Acireale, in persona del Sindaco pro tempore;

per l'ottemperanza

al giudicato di cui alla sentenza n. 427/2012, depositata in data 9.2.2012, emessa dalla Corte di Appello di Catania nell’ambito del giudizio iscritto al R.G.A.C. n. 905/2006.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente gravame il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza di cui in epigrafe, emanata all’esito di un giudizio civile avente ad oggetto indennità di espropriazione, oltre interessi legali maturati successivamente alla pronuncia e spese successive, nonché la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett.e c.p.a.

L’amministrazione resistente non si costituiva formalmente in giudizio.

Nella camera di consiglio del 25 marzo 2015, come in verbale, il difensore dei ricorrenti insisteva nella domanda evidenziando che alcun pagamento solutorio era nelle more intervento.

La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda principale di ottemperanza, mentre deve essere rigettato con riferimento a quella accessoria di cui all’art. 114, comma 4°, lettera E) c.p.a.

2. Quanto alla domanda principale, deve osservarsi che il presente ricorso è stato notificato in data 10.10.2014 e che la notifica della sentenza della Corte d’Appello in forma esecutiva - la cui clausola è stata apposta in data 8.3.2013 - all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 11.6.2013.

Ne consegue che al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

La decisione di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, è stata depositata in originale ai sensi dell’art. 114, secondo comma, c.p.a. e risulta, atteso il rigetto del ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione, il passaggio in giudicato della stessa.

Non risulta, viceversa, che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione alla sentenza di cui si tratta.

Come già anticipato, quindi, il ricorso va accolto dovendo conseguentemente ordinarsi al Comune di Acireale, in persona del Sindaco pro tempore, di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si ritiene di dover nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Catania - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio - perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto primo termine, a dare esecuzione al giudicato.

3. Relativamente invece alla domanda accessoria di cui all’art. 114, comma 4°, lettera E) c.p.a., ritiene viceversa il Collegio adito che quest’ultima non possa essere accolta nel merito risultando infatti ostativo l’elemento - richiamato dalla citata norma - della “iniquità” atteso, da un lato, che il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione resistente solo di recente, per l’esattezza in data 11.6.2013;
dall’altro, che come affermato anche dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 25 giugno 2014, n. 15, il giudice adito deve tenere conto anche delle eventuali “difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici”.

Ne consegue che la domanda accessoria non può essere accolta nel merito.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza (assolutamente prevalente dell’Amministrazione comunale resistente) e sono liquidate come in dispositivo.

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