TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-03-16, n. 202301697

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-03-16, n. 202301697
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301697
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2023

N. 01697/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05192/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5192 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MEIT MULTISERVICES S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. L C, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;



contro

ADISURC – Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania, rappresentata e difesa dall’Avv. F M C, con domicilio eletto in Napoli al Viale Gramsci n. 19 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;



nei confronti

E.P.M. S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Lentini, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;



per l'annullamento

a) del decreto dirigenziale dell’ADISURC n. 996/881 del 20 settembre 2022, recante l’aggiudicazione in favore della EPM S.r.l. del servizio di gestione delle residenze universitarie afferenti al CRA 2 (Baronissi, Fisciano e Benevento);

b) dei decreti dirigenziali dell’ADISURC n. 815/718 del 21 luglio 2022 e n. 879/773 del 4 agosto 2022, con cui, rispettivamente, è stata disposta l’ammissione alle successive fasi di gara delle imprese partecipanti e sono stati approvati i lavori della commissione giudicatrice con conseguente avvio del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, nonché dei verbali di gara;

c) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli oggetto di impugnazione;

per l’accertamento

del diritto della società ricorrente ad accedere alla completa documentazione amministrativa presentata dalla EPM S.r.l. e dalla Romeo Gestioni S.p.A.;

e per la declaratoria

di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché per la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica mediante il subentro nell’appalto o, in via subordinata, per equivalente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e della società controinteressata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a. sulla redazione della sentenza in forma semplificata nel rito appalti;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- la Meit Multiservices S.r.l. partecipava alla procedura aperta, indetta dall’ADISURC e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata all’affidamento del servizio di gestione delle residenze universitarie afferenti al CRA 2 (Baronissi, Fisciano e Benevento), collocandosi al terzo posto della graduatoria provvisoria stilata dalla commissione giudicatrice, dopo la prima graduata Romeo Gestioni S.p.A. e la EPM S.r.l.;

- con verbale della commissione giudicatrice del 16 settembre 2022, la Romeo Gestioni veniva esclusa dalla procedura per anomalia dell’offerta e la graduatoria provvisoria veniva riformulata con la collocazione della EPM al primo posto e della Meit Multiservices al secondo. Il servizio veniva, quindi, aggiudicato alla EPM con decreto dirigenziale dell’ADISURC n. 996/881 del 20 settembre 2022;

- la Meit Multiservices impugna, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, il suddetto provvedimento di aggiudicazione e gli altri atti attinenti alle operazioni di gara indicati in epigrafe, adducendo che la EPM avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per carenza dei requisiti di capacità previsti dal bando, per difformità dell’offerta tecnica rispetto al capitolato speciale, per anomalia dell’offerta e per inidoneità del contratto di avvalimento;

- all’impugnativa sono accluse l’istanza di accesso endoprocessuale e le domande di accertamento di inefficacia del contratto e di condanna al risarcimento dei danni, tutte meglio individuate in epigrafe;

Rilevato, in via preliminare, che:

- va dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’istanza di accesso endoprocessuale, dal momento che, come rappresentato dalla stessa società ricorrente nei motivi aggiunti, l’ADISURC ha consentito in corso di giudizio di acquisire la documentazione richiesta con tale istanza;

- va disattesa l’istanza, formulata dalla difesa della EPM, di integrazione del contraddittorio nei confronti della Romeo Gestioni, fondata sull’assunto che quest’ultima sarebbe parte necessaria del giudizio per aver impugnato il provvedimento di esclusione per anomalia dell’offerta con autonomo ricorso coevamente incardinato presso questo Tribunale;

- infatti vale osservare, in via dirimente, quanto segue: i) la Romeo Gestioni è stata estromessa dalla procedura e, pertanto, non può essere qualificata come controinteressata in senso sostanziale nel presente giudizio, radicandosi tale posizione solo in capo all’odierna aggiudicataria, che è, appunto, la EPM; ii) ad ogni modo, l’eventuale esito vittorioso del ricorso proposto dalla Romeo Gestioni contro la sua esclusione non sarebbe contraddetto dall’eventuale accoglimento dell’impugnativa spiegata in questa sede, giacché, una volta annullata l’aggiudicazione intervenuta in favore della EPM all’esito di entrambi i giudizi, la stazione appaltante dovrebbe comunque riformulare la graduatoria ripristinando la Romeo Gestioni nella posizione di prima graduata e confermando la Meit Multiservices al secondo posto, caducandosi automaticamente l’aggiudicazione eventualmente disposta nelle more in favore di quest’ultima; iii) la Romeo Gestioni non recupera la qualità di controinteressata nemmeno in forza dell’istanza di accesso endoprocessuale articolata in gravame, la quale, come visto, è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

- da ultimo, giova precisare che l’ambito della presente cognizione va ristretto al solo scrutinio del decreto dirigenziale di aggiudicazione n. 996/881 del 20 settembre 2022, giacché sui rimanenti atti gravati, attinenti alle operazioni di gara, non può intervenire alcuna pronuncia di merito, essendo la relativa impugnativa inammissibile per carenza di interesse: si tratta, infatti, di meri atti endoprocedimentali destinati ad essere recepiti nel provvedimento finale di aggiudicazione e, quindi, di atti privi di autonoma lesività;

Considerato, nel merito, che:

- manifestamente fondata si palesa la censura, articolata nel terzo motivo del gravame introduttivo, con cui parte ricorrente lamenta la non conformità dell’offerta tecnica della EPM rispetto a quanto prescritto dall’art. 10 del capitolato speciale in ordine al servizio di sorveglianza serale da garantire presso le residenze di Fisciano (lotti I e II);

- al riguardo, l’art. 10 cit., per la parte di odierno interesse, così recita: “In aggiunta all’unità di personale in servizio presso la portineria, dovrà altresì essere fornito un servizio di sorveglianza serale degli spazi comuni (sale studio, palestre, campi calcetto etc.), dalle ore 18,00 alle ore 24,00, dal lunedì alla domenica, presso le residenze universitarie con più di 100 posti alloggio e, in particolare, presso i seguenti complessi residenziali: 1) residenze di Fisciano (SA), LOTTO I; 2) residenze di Fisciano (SA), LOTTO II, 1°, 2° e 3° stralcio.”;

- ebbene, come correttamente dedotto dalla ricorrente, nella relazione illustrativa dell’offerta tecnica della EPM non è dato rinvenire alcun passaggio in cui si fosse fatta menzione di tale servizio aggiuntivo, pur essendo tenuta ciascuna impresa concorrente, in forza dell’art. 20 del disciplinare, a dare conto del rispetto delle caratteristiche minime del progetto messo a gara, come sviluppato nel capitolato speciale. Anzi, la tabella esplicativa del personale da impiegare nell’esecuzione dell’appalto, inserita a pagina 11 della relazione illustrativa, conferma il dato della mancata previsione del servizio in parola, laddove contempla per le residenze di Fisciano solo addetti alla portineria, ai servizi di pulizia, di piccola manutenzione e facchinaggio, ma nessuna unità lavorativa preposta alla sorveglianza serale;

- la prestazione del servizio di sorveglianza, come chiarito dall’art. 10 cit., doveva intendersi obbligatoria e caratterizzante un segmento importante del complessivo servizio di reception e custodia da assicurare per le residenze di Fisciano, con la conseguenza che la sua mancata previsione nella relazione illustrativa configura un’insanabile incongruenza tra offerta tecnica e specifiche di esecuzione del servizio fissate nel capitolato, incongruenza meritevole della sanzione dell’espulsione in forza dell’art. 59, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 (a termini del quale sono considerate irregolari le offerte “che non rispettano i documenti di gara”). Più in dettaglio, vale osservare che l’offerta presentata in sede di gara deve essere conforme sin dal principio alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato per i beni o i servizi da fornire, atteso che difformità, anche parziali, si risolvono in un “aliud pro alio”, che giustifica l’esclusione dalla selezione; pertanto, ai fini dell’esclusione, non è necessaria un’espressa

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