TAR Potenza, sez. I, sentenza 2010-07-26, n. 201000525

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2010-07-26, n. 201000525
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201000525
Data del deposito : 26 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00116/1993 REG.RIC.

N. 00525/2010 REG.SEN.

N. 00116/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 116 del 1993, proposto da:
S A, rappresentato e difeso dall'avv. P L, con domicilio eletto in Potenza, alla via Ciccotti, 10;

contro

Ministero del lavoro-Ufficio Provinciale del Lavoro-Commissione Provinciale Per L'Impiego di Potenza, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici al corso 18 Agosto 1860 ope legis domiciliano;
Commissione circoscrizionale per l’impiego di Villa D’Agri- non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento,

-DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’

IMPIEGO N.

1 DEL 22

DICEMBRE

1992,

COMUNICATA IN DATA

20

GENNAIO

1993, N. 514;

- ATTO DI CANCELLAZIONE DALLA LISTE DI COLLOCAMENTO EMESSO DALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI VILLA D’

AGRI IN DATA

1.6.1991;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione di Potenza e della Commissione Provinciale Per L'Impiego di Potenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2010 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato in data 5 febbraio 1993 e successivamente depositato in data 11 febbraio 1993 il Sig. A S impugna il provvedimento del 22 dicembre 1992, n. 1 della Commissione provinciale dell’impiego di Potenza che rigettava il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento della Commissione circoscrizionale dell’impiego di Villa D’Agri, la quale respingeva l’istanza di revoca dalla della cancellazione dalle liste di collocamento “per mancata revisione del Mod. C1 effettuata in data 1.6.1991”.

L’atto impugnato rigettava il ricorso sull’assunto che il ricorrente non avesse prodotto alla sezione circoscrizionale per l’impiego idonea documentazione a giustificazione delle ragioni che gli avevano impedito la conferma dello stato di disoccupazione, entro il termine di sette giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Il Sig. Scarpetta impugna, inoltre, l’ atto di cancellazione dalle liste di collocamento emesso dalla sezione circoscrizionale di villa d’agri in data 1.6.1991.

Con un unico motivo di ricorso lamenta che gli atti impugnati siano viziati da eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti.

2.- Si sono costituiti in giudizio il Ministero del lavoro, l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Potenza e la Commissione Provinciale per l'Impiego di Potenza, eccependo l’inammissibilità del ricorso relativamente ai motivi non dedotti con il ricorso amministrativo e l’infondatezza del ricorso nel merito, poiché la certificazione medica prodotta dal ricorrente, rilasciata circa un anno dopo dal verificarsi della malattia, non attestava una patologia talmente invalidante da impedire al soggetto di recarsi presso la sezione circoscrizionale del lavoro per confermare lo stato di disoccupazione.

3.- Con atto depositato in data 15 marzo 2005 il sig. A S ha comunicato la morte del proprio difensore Avv. V L e ha conferito mandato per la prosecuzione del giudizio all’Avv. P L.

4. All’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

5.- La controversia in esame concerne l’iscrizione nelle liste dei disoccupati e la permanenza in esse per un determinato periodo per il quale è stata invece disposta la cancellazione in applicazione del dell’ art. 15, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1987, n.56, disciplinanti il controllo dello stato di disoccupazione e il rinnovo dell’iscrizione.

A norma dell’art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n.56, “ i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l’obbligo di comunicare, mensilmente o nel diverso termine fissato dalla Commissione regionale per l’impiego …alla sezione circoscrizionale competente la permanenza nello stato di disoccupazione”. L’inosservanza di tale obbligo posto a carico dei lavoratori comporta, per espressa previsione del successivo comma 4, la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione e la cancellazione dalla liste.

6.- La questione, non comportando alcun apprezzamento dell’interesse pubblico e quindi dell’esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione involge diritti soggettivi, la cognizione dei quali esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

La giurisdizione in tema di iscrizione e cancellazione dalle liste di disoccupazione spetta, infatti, al giudice ordinario. E’ stato, al riguardo, osservato dalla Cassazione civile , sez. un., con sentenza 08 luglio 1998 , n. 6624 che “In tema di trattamenti di disoccupazione, la Commissione regionale per l'impiego prevista dalla l. n. 223 del 1991 non compie alcun apprezzamento dell'interesse pubblico e non esercita alcun potere della p.a. nel determinare le liste dei lavoratori in mobilità, atteso che l'iscrizione nella suddetta lista costituisce oggetto di diritti soggettivi dei privati interessati, conseguenti al collocamento in cassa integrazione;
appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale un lavoratore chieda l'affermazione del proprio diritto ad essere incluso nelle liste di mobilità, con conseguente godimento dei benefici economici, senza che, in relazione a tale posizione soggettiva, sia configurabile un consolidamento del provvedimento amministrativo di diniego dell'iscrizione in mancanza di impugnativa dinanzi al Tar, posto che detto provvedimento (di carattere tecnico - ricognitivo e non comportante esercizio di discrezionalità da parte della p.a.) non potrebbe in nessun caso conseguire effetti ablativi al di fuori dei casi esplicitamente previsti dalla legge”.

La giurisdizione del giudice ordinario è ravvisabile anche alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 5 luglio 1999, n. 18, che afferma il principio in base al quale la distinzione fra interessi legittimi e diritti soggettivi va fatta con riferimento alla finalità perseguita dalla norma alla quale l'atto si collega, di modo che “…quanto risulti, attraverso i processi interpretativi, che l'ordinamento abbia inteso tutelare l'interesse pubblico, alle contrapposte posizioni sostanziali dei privati non può che essere riconosciuta una protezione indiretta, che, da un lato, passa necessariamente attraverso la potestà provvedimentale dell'amministrazione e, dall'altro, si traduce nella possibilità di promuovere, davanti al giudice amministrativo, il controllo sulla legittimità dell'atto”. Ciò in quanto “la posizione di interesse legittimo si collega all'esercizio di una potestà amministrativa rivolta, secondo il suo modello legale, alla cura diretta ed immediata di un interesse della collettività;
il diritto soggettivo nei confronti della pubblica amministrazione trova,invece, fondamento in norme che, nella prospettiva della regolazione di interessi sostanziali contrapposti, aventi di regola natura patrimoniale, pongono a carico dall'amministrazione obblighi a garanzia diretta ed immediata di un interesse individuale”.

7.- Nella fattispecie non viene in questione un potere dell’amministrazione rivolto alla cura diretta ed immediata di un interesse della collettività, in quanto l’art. 15, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1987, n.56, disciplinanti il controllo dello stato di disoccupazione e il rinnovo dell’iscrizione, sono posti a tutela dell’interesse diretto ed immediato del lavoratore a continuare ad essere incluso nelle liste di mobilità, al fine di poter godere dei benefici economici connessi alla permanenza nelle liste.

8.- A tutto quanto sopra consegue la pronuncia di inammissibilità del ricorso e la rimessione davanti al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della translatio judicii (Corte Cost. n. 77/2007) come previsto dall’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che consente che, allorquando un giudice declini la propria giurisdizione, affermando quella di altro giudice, il processo possa proseguire innanzi a quello fornito di giurisdizione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione.

Al riguardo, giova richiamare integralmente il contenuto dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009, il quale dispone che “Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova”.

Ne consegue che alla decisione declinatoria della giurisdizione di questo Tribunale deve seguire il rinvio della controversia al Giudice munito di giurisdizione con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta da parte ricorrente e con assegnazione alla stessa del termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riproposizione della domanda con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice ordinario in relazione al rito applicabile.

9.- Quanto alle spese, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in relazione al tenore della decisione e alle incertezze giurisprudenziali sulla giurisdizione, per disporne l'integrale compensazione.

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