TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2013-04-10, n. 201300285
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00285/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2007, proposto da:
Impresa Agricola CA EG, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Lisa Collu, Tamara Boi, con domicilio eletto presso Anna Lisa Collu in Cagliari, via Satta n. 5;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Murroni, Sonia Sau, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, n. 69; Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Ripartimentale Agricoltura Cagliari;
per l'annullamento
della nota prot. n. 19195, del 28.11.2006, con la quale il Direttore del Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di Cagliari ha dichiarato inammissibile la richiesta di aiuto presentata dall’impresa agricola CA LE ai sensi dell’art. 1, comma 2, L.r. n. 15/2003 e della deliberazione G.R. n. 36/17, del 26.7.2005;
- della circolare esplicativa del 28.8.2005, prot. n. 14954, a firma del Direttore del Servizio Produzioni presso l’Assessorato all’Agricoltura e alle Politiche Agricole;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Collu per la ricorrente e gli avvocati Sau e Murroni per la Regione autonoma della Sardegna;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la ricorrente di aver presentato, in data 28.9.2005, istanza ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 15/2003 e della deliberazione della Giunta regionale n. 36/17 del 26.7.2005, volta ad ottenere il riconoscimento dell’indennizzo previsto per i serricoltori danneggiati dal virus giallo del pomodoro da mensa, in relazione all’annata agricola del 2003/2004 (1.11.2003 - 30.10.2004).
Alla domanda allegava le fatture, emesse dal AI EN RA, attestanti l’acquisto di piantine di pomodoro effettuato nell’annata 2003/2004.
Con nota prot. n. 19195, del 28.11.2006, il Responsabile del Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di Cagliari comunicava all’impresa ricorrente che tale istanza non poteva essere accolta, in quanto le fatture allegate “non sono accettabili perché emesse da ditte non accreditate per la produzione di materiale vivaistico orticolo”.
Con ricorso, notificato in data 6 febbraio 2007, l’impresa agricola CA EG domandava l’annullamento della nota prot. n. 19195, del 28.11.2006, e della circolare esplicativa del 28.8.2005, prot. n. 14954, deducendo i seguenti motivi in diritto:
1) eccesso di potere per violazione, errata interpretazione ed applicazione dei principi di legge nazionali e comunitari, nonché illogicità ed ingiustizia manifesta; in particolare, ad avviso della ricorrente, il Servizio Ripartimentale avrebbe errato nel rigettare l’istanza di ammissione al