TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2018-05-02, n. 201800231

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2018-05-02, n. 201800231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201800231
Data del deposito : 2 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2018

N. 00231/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00620/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 620 del 2017, proposto da:
US LI RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Aurelio Panetta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvio Dattola in Reggio Calabria, via Foti, 1;



contro

Comune di Siderno, non costituito in giudizio;



per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 236/2014 del Tribunale di Locri, depositata il 12.03.2014, munita di formula esecutiva il 15.10.2014, notificata unitamente alla nota spese al Comune di Siderno il 31.10.2014, e recante pure la condanna di quest’ultimo al pagamento in favore della ricorrente, della somma di € 11.900,00 oltre interessi compensativi a decorrere dal giorno del fatto calcolati al tasso legale sulla somma indicata devalutata sulla base dell’indice Istat del costo della vita e successivamente rivalutata anno per anno, sino alla pubblicazione della presente sentenza; oltre interessi al tasso legale sulla somma valutata all’attualità dalla data di deposito della presente pronuncia sino all’effettivo soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 26 ottobre 2017 e depositato il successivo giorno 30 la signora US LI RA chiedeva l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Locri in epigrafe indicata, con la quale il Comune di Siderno era stato condannato al pagamento della somma di € 11.900,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel periodo dall’8 al 10 settembre 2000.

Precisava e documentava che:

- la sentenza n. 236/2014, munita di formula esecutiva il 15 ottobre 2014, era stata notificata il 31 ottobre 2014 al Comune di Siderno (unitamente alla nota spese);

- con deliberazione della Commissione straordinaria di liquidazione n. 234 del 20 dicembre 2013 era stato dichiarato il dissesto del Comune di Siderno, ai sensi dell'art. 243 del T.U.E.L. di cui al D.lgs. n. 267/2000;

-attestato il passaggio in giudicato, con atto di diffida protocollato al n. 016222 dell’8 giugno 2017, sussistendo la perdurante inottemperanza dell'intimato Comune di Siderno, si era chiesta la piena esecuzione alla sentenza, non ostandovi la dichiarazione di dissesto.

Nessuno si costituiva per il Comune intimato ed alla camera di consiglio del 10 gennaio 2018 la causa è stata chiamata e posta in decisione.

2. Costituisce fatto notorio, di cui si dà atto nel ricorso, la circostanza che il Comune di Siderno abbia dichiarato il dissesto con deliberazione n. 234 del 20/12/2013 e poi con deliberazione n. 128 del 10/07/2014 sia stata approvata l'ipotesi di bilancio di previsione anno 2013 - stabilmente riequilibrato.

2.1. Ciò detto, occorre preliminarmente affrontare la specifica questione dei crediti derivanti da sentenze pubblicate in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto dell'ente locale, o più esattamente al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (quindi, nel caso in esame, successive al 31/12/2013).

Il Collegio ritiene che la questione debba essere vagliata ponendo mente in particolar modo all’art. 5, comma 2, D.L. 29/03/2004, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 28 maggio 2004, n. 140,

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