TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-10-08, n. 201405191

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-10-08, n. 201405191
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201405191
Data del deposito : 8 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12311/2003 REG.RIC.

N. 05191/2014 REG.PROV.COLL.

N. 12311/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12311 del 2003, proposto da:
D B A, rappresentato e difeso dall'avv. A P, presso lo studio del quale elegge domicilio, in Napoli, via Carlo Poerio, n. 98;



contro

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81, presso l’Avvocatura regionale,



nei confronti di

P L, non costituitosi in giudizio;



per l'annullamento,

1.- del decreto dirigenziale n. 2932 del 20 ottobre 2003;

2.- del decreto dirigenziale n. 14551 del 19 dicembre 2002;

3.- della nota della giunta regionale per la Campania Area generale di Coordinamento, gestione personale, del 6 novembre 2003;

4.- del decreto dirigenziale n.0031123 del 5 novembre 2003.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza cautelare n. 12311 del 4 dicembre 2003;

Visto il decreto presidenziale n. 8794 del 12 agosto 2013 di dichiarazione di perenzione del ricorso;

Visto il decreto presidenziale n. 450 del 6 febbraio 2014 di revoca del sopra menzionato decreto di perenzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato il 20 novembre 2003 e depositato il giorno successivo, D B A ha impugnato il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 2932 del 20 ottobre 2003 nonché gli atti ad esso collegati, specificati in epigrafe, con i quali era stata disposta la sua esclusione dal concorso pubblico, indetto dalla Regione Campania, per la copertura di 6 posti di Dirigente ingegnere gestionale, con decreti dirigenziali n. 14551 del 19 dicembre 2002 e n. 14678 del 27 dicembre 2002.

2.- Ha dedotto i seguenti due profili di illegittimità:

1) Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; violazione dell’art. 27 della deliberazione di giunta regionale n. 6131 del 13 dicembre 2002 avente ad oggetto il Regolamento in materia di accesso agli impieghi nella giunta regionale Campania; violazione del principio del giusto procedimento; degli artt. 3 e 97 Cost.

2) Violazione dell’art. 9, comma 6, legge 341/1990; dell’art. 3 L. n. 241/1990; dell’art. 1 . 125/1991; eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto d’istruttoria e di disparità di trattamento; degli artt. 3 e 97 Cost.

Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, vinte le spese.

3.- La Regione Campania si è costituita in giudizio e, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 12311 del 4 dicembre 2003, il Tar ha respinto la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 19 giugno 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

5.- Il ricorso non può essere accolto.

5.1.- Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, del principio del giusto procedimento, degli artt. 3 e 97 Cost. nonché dell’art. 27 della deliberazione di giunta regionale n. 6131 del 13

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