TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-07-20, n. 202301927
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2023
N. 01927/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01425/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2022, proposto da
-OISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registro di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Fontana, n. 22;
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE REGIONALE LOBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento del 6 giugno 2022 avente ad oggetto " provvedimento di revoca all'abilitazione al servizio telematico Entratel dell'Agenzia delle Entrate poiché ricorrono i presupposti di cui all'art 3 comma 4 del DPR n. 322 e all'art. 8 comma 1 del decreto ministeriale 31 luglio 1988";
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società -OISSIS-, odierna ricorrente, svolge attività di elaborazione dati contabili ed è titolare di abilitazione al servizio telematico Entratel dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322 del 1998.
Con il ricorso in esame, viene principalmente impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui l’Agenzia delle entrate, ritenendo che la ricorrente abbia commesso gravi e ripetute irregolarità, ha revocato la suddetta abilitazione. In particolare, secondo l’Amministrazione, le irregolarità commesse sarebbero le seguenti: a) invio di 155 deleghe f 24 con compensazioni mediante l’istituto dell’accolto tributario; b) trasmissione di una dichiarazione con visto di conformità apposto da soggetto estraneo alla compagine societaria.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Agenzia delle entrate.
Con ordinanza n. -OISSIS- del 9 settembre 2022, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare motivando esclusivamente in punto di periculum.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione resistente ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza tenutasi in data 6 giugno 2023.
Con il primo motivo di ricorso, l’interessata sostiene innanzitutto che le deleghe f 24 inviate prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 124 del 2019 sarebbero del tutto regolari, posto che solo con tale decreto è stato disposto il divieto di compensazione fiscale dei debiti accollati. Rileva la parte che, in ogni caso, anche le deleghe inviate successivamente dovrebbero considerarsi regolari non avendo l’Amministrazione dimostrato l’esistenza di una frode.
Con il secondo motivo, parte ricorrente sostiene che – siccome l’Agenzia delle entrate non ha esercitato, nel termine di trenta giorni, il potere di sospensione previsto dall’art. 1, comma