TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-02-17, n. 202302835
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Testo completo
Pubblicato il 17/02/2023
N. 02835/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02778/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2778 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n.-OMISSIS-della Sezione Prima Stralcio del TAR per il Lazio (R.G. 1874/2010), pubblicata in data 20.01.2020 nella parte in cui, contrariamente a quanto stabilito in sentenza, il Comitato di Verifica ha omesso di effettuare un'accurata istruttoria e quindi per il riesame della domanda di causa di servizio presentata in data 14.09.2000 da parte del ricorrente che tenga conto del contenuto motivazionale della sentenza di cui in questa sede si invoca l'ottemperanza, nonché qualora l'On.le Collegio adito dovesse ritenere che gli atti impugnati in epigrafe debbano essere gravati con l'ordinaria azione di annullamento nella competente sede di primo grado, previa conversione del rito dell'ottemperanza nel rito ordinario di cui all'art. 32 comma 2 periodo secondo c.p.a,
e per l'annullamento:
del Decreto n. -OMISSIS- posizione n. -OMISSIS- in data 30.12.2020, notificato in pari data, emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, nella parte in cui ha giudicato l'infermità “-OMISSIS-” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio e negato altresì al ricorrente la concessione dell'equo indennizzo in mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio stesso, nonché del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio, n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. 2281 del 2.12.2020 nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità sofferta dal ricorrente non dipendente da causa di servizio, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi
e per l'accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente alla corresponsione in suo favore del beneficio dell'equo indennizzo di ottava categoria tabella A con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a corrispondergli il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza della patologia fino a quella dell'effettivo soddisfo (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4987);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2022 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è un graduato dell’Esercito Italiano ed ha proposto il presente gravame come ricorso per l’ottemperanza della sentenza n.-OMISSIS-della Sezione Prima Stralcio di questo TAR (relativa alla la causa n. R.G. 1874/2010), pubblicata in data 20.1.2020, che ha parzialmente accolto la domanda a suo tempo avanzata dal medesimo militare, avverso il provvedimento di rigetto della sua richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta.
Nel citato precedente l’annullamento veniva disposto per difetto di motivazione del provvedimento e con salvezza della discrezionalità tecnica spettante all’Amministrazione, in sede di riesercizio del proprio potere di valutazione della fattispecie.
Nel ricorso oggi in esame è stata anche chiesta la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un commissario “ad acta” affinché provveda in via sostitutiva.
In via subordinata, previa conversione del rito dell’ottemperanza in rito ordinario, ai sensi dell’art. 32 comma 2 c.p.a, il ricorrente ha domandato l’annullamento del Decreto n. -OMISSIS- del 30/12/2020, notificato in pari data, emesso dal Ministero della Difesa che, sulla base del presupposto parere reso dal Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio (di seguito anche solo “CVCS”) n. -OMISSIS-, ha negato la dipendenza da causa di servizio della patologia “-OMISSIS-” da cui è affetto il Signor -OMISSIS-.
Il ricorrente ha formulato, infine, domanda di accertamento del proprio diritto alla corresponsione del beneficio dell’equo indennizzo di ottava categoria tabella A, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a corrispondergli il relativo trattamento economico.
2. Nella esposizione dei fatti il militare ricorrente rappresenta di aver partecipato ad alcune missioni internazionali presso zone di guerra della ex Yugoslavia, nel periodo compreso tra il maggio e l’agosto 1999. Precisamente, dal 19.5.1999 al 12.6.1999 in Macedonia e dal 13.6.1999 al 29.8.1999 in Kosovo.
Durante tali attività egli avrebbe operato quotidianamente in ambienti insalubri, connotati da un forte inquinamento bellico, atmosferico e ambientale, in territori massicciamente bombardati con munizionamenti pesanti e con proiettili contenenti uranio impoverito;riferisce inoltre che avrebbe mangiato e bevuto acqua e cibo inquinati e respirato sostanze nocive. Lamenta, poi, la massiccia profilassi vaccinale propedeutica all'impiego in territori esteri che avrebbe contribuito all’abbassamento delle sue difese immunitarie.
Nel 2000 veniva diagnosticata al ricorrente, a seguito della visita svolta presso la Commissione Medica Ospedaliera di Roma, la seguente infermità: “-OMISSIS-”. Per tale patologia il medesimo, in data 13.9.2000, presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
L’iter procedimentale sfociava nel parere del CVCS presso il MEF (investito dal Ministero della Difesa in merito alla valutazione del nesso causale tra l’attività di servizio prestata dal militare e la predetta patologia) il quale, ai sensi del D.P.R. 461/2001, con parere n. -OMISSIS-, affermò che l'infermità “ -OMISSIS- non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, essendo -OMISSIS-e su cui nessuna influenza può avere esercitato il servizio sia pur connotato da cospicui disagi” (doc. 7 ric.).
Con successivo parere n. -OMISSIS-, reso sempre su richiesta del Ministero della Difesa, il Comitato si espresse negativamente anche sulla riconducibilità della medesima patologia alle particolari condizioni ambientali e/o operative di missione, ai sensi del D.P.R. 243/2006.
Successivamente il Comitato di Verifica - nuovamente investito dal Ministero della Difesa per esprimersi sul nesso di causalità della patologia de qua e l’attività di servizio svolta dal militare, in questo caso ai sensi del D.P.R. 37/2009 (Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero) - ha reso l’ulteriore parere n. -OMISSIS-, relativamente all’infermità " -OMISSIS-" , il quale è stato di nuovo negativo, in quanto, ad avviso del Comitato, “la patologia non può ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione così come risultanti e descritte in atti, ovvero a particolari fattori di rischio quali previsti dagli artt. 603 e 1907 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come sostituiti dall'art. 5, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 febbraio 2011, n. 9. Ciò, tenuto altresì conto che, nel caso di specie, è stato espresso parere negativo anche ai sensi del D.P.R. 461/2001”.
Il Ministero della Difesa sulla base del citato parere n. -OMISSIS- definiva il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio con l’emissione del decreto di rigetto n. -OMISSIS- del 23/11/2009.
Avverso quest’ultimo provvedimento, il ricorrente adiva questo TAR (R.G. 1874/2010) che, in data 20.1.2020, con sentenza n. -OMISSIS-, annullava il decreto di diniego e gli atti ad esso prodromici, ordinando all’Amministrazione di reiterare il procedimento amministrativo relativo alla dipendenza da causa di servizio.
In ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. -OMISSIS-, l’Amministrazione di appartenenza del Sig. -OMISSIS- ha dato avvio ad un nuovo procedimento amministrativo relativamente alla dipendenza da causa di servizio, ai sensi del D.P.R 461/2001, della patologia “-OMISSIS-”, presentando apposita istanza al Comitato di Verifica presso il MEF affinché riesaminasse la precedente valutazione alla luce della nuova disamina di tutti gli atti trasmessi.
Il procedimento si è quindi concluso in data 2.12.2020 con l’emissione del parere n. -OMISSIS- con il quale il Comitato, considerato che il dipendente ha svolto il servizio quale volontario in ferma breve dal 1996 al 2000, effettuando una missione Fuori Area nel 2000, ha stabilito “che l’infermità <-OMISSIS->non può riconoscersi come dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di -OMISSIS-. Sono formazioni del tutto benigne, dall'accrescimento generalmente molto lento, che possono essere sintomatiche o asintomatiche;quando sono sintomatiche, le manifestazioni associate dipendono dalla sede anatomica interessata. Nel caso specifico, visto il lento sviluppo correlato alla sua benignità, l'insorgenza della patologia è cronologicamente incompatibile con il servizio svolto in missione fuori area ma piuttosto questo è stato un riscontro casuale determinato da una compressione nervosa con sintomatologia nevralgica dovuta alla sua estensione. Successivamente è stata operata per la sintomatologia dolorosa e per eliminare il sospetto diagnostico di patologia maligna. A determinare la loro comparsa può essere un fenomeno irritativo ripetuto, un trauma, un'infezione o una mutazione genetica;in un numero non trascurabile di casi, tuttavia, queste neo-formazioni benigne di tessuto osseo sono dovute a motivi sconosciuti. Non esiste nella bibliografia scientifica accreditata alcuna correlazione della patologia con contatti o ingestione/inalazione di sostanze chimiche tossiche, né tantomeno con esposizione a radiazioni ionizzanti. Il reperto bioptico di nanoparticelle in indagine di nanodiagnostica effettuato dal bioingegnere dott.ssa G nulla può aggiungere su una patogenesi già ben definita. Per quanto sopra è da escludere qualsiasi nesso causale o concausale efficiente e determinante con il servizio.”. (doc. 3 ric.). Detto parere, quindi, veniva recepito e condiviso dal Ministero della Difesa che, con Decreto n. -OMISSIS- del 30/12/2020 (impugnato), ha negato al ricorrente il beneficio richiesto.
3. Con il ricorso oggi in esame (notificato in data 26.2.2021 e depositato il 10.3.2021) il Sig. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi questo TAR il nuovo esito negativo, in via principale, per elusione della sentenza Tar Lazio n. -OMISSIS-, adducendo che il nuovo parere adottato dal CVCS avrebbe omesso di effettuare l’accurata istruttoria che la stessa sentenza aveva prescritto;in via subordinata, per illegittimità, per difetto di motivazione, eccesso di potere, illogicità, difetto di istruttoria e sviamento, chiedendo l’annullamento degli atti in epigrafe impugnati.
I motivi di impugnazione proposti dal ricorrente sono così rubricati:
- Illegittimità per violazione dell’art. 21 septies della Legge n. 241/1990: violazione e/o elusione del giudicato per disapplicazione e/o elusione della sentenza n.-OMISSIS-del T.A.R. per il Lazio.
- Illegittimità e/o eccesso di potere degli atti impugnati per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento.
- Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia.
3.1. Le argomentazioni impugnatorie possono essere riassunte nei seguenti punti:
- vi sarebbe elusione sostanziale rispetto a quanto statuito da questo TAR con la sentenza n.-OMISSIS-in quanto il CVCS, nel parere qui impugnato, si sarebbe limitato a richiamare fattori del tutto generici;essa non avrebbe analizzato affatto “ i fattori di rischio” allegati dal ricorrente da considerare anche sotto il profilo della “multifattorialità” cioè dell’effetto combinato di più fattori “stressogeni”, realizzatisi durante le missioni all’estero a cui il militare ha partecipato; sarebbero stati ignorati, poi, i “ fattori di rischio specifici” connessi alle missioni all’estero da ritenere ormai noti a provati;
- non sarebbero, poi, state considerate le risultanze medico-legali a cui è pervenuta la dott.ssa Celli nella sua relazione (in atti), anche con riferimento all’esame nanodiagnostico svolto sulla persona del ricorrente: detto esame avrebbe dato ampia prova dei fattori di rischio da ricondurre all’esposizione uranio impoverito;
- la motivazione del provvedimento di diniego e dei pareri ad esso presupposti è apodittica e generica in quanto non considera, nel loro insieme i fattori di rischio effettivi che hanno accompagnato i servizi svolti dal ricorrente nelle sopra menzionate missioni all’estero (nella ex Yugoslavia);
- pertanto, “ l’esegesi del giudicato e l’impianto motivazionale della sentenza di cui si chiede la corretta e completa ottemperanza non lascia spazio ad alcun dubbio in ordine alla nocività dei fattori di rischio cui è stato esposto il ricorrente ed all’avvenuto bombardamento dei territori di missione con proiettili all’uranio impoverito”.
3.2. In via subordinata, qualora questo Collegio dovesse ritenere che gli atti impugnati in epigrafe debbano essere gravati con l’ordinaria azione di annullamento nella competente sede di primo grado (previa conversione del rito), parte ricorrente ritiene in ogni caso il nuovo parere emesso dal Comitato di Verifica ed il pedissequo decreto di diniego del Ministero della Difesa illegittimi e meritevoli di annullamento per i seguenti vizi:
“Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità”.
Il ricorrente ha dovuto affrontare i rischi sanitari connessi alla esposizione del proprio organismo alle nano-polveri di metalli pesanti, disperse nell’ambiente a causa dei bombardamenti, sprovvisto di misure di protezione idonee quali mascherine, tute, guanti;
- è stata ignorata la presenza, nell’organismo del ricorrente, di nano-particelle di metalli pesanti (dimostrata mediante l’apposito reperto bioptico di cui al rapporto n. 11/2007 della dott.ssa G, in atti) identiche per forma e tipo a quelle menzionate nei DPR nn. 37/2009, 90/2010 e 40/2012 (normative speciali che muovono dal presupposto dell’elevato numero di militari italiani che si sono ammalati oppure sono deceduti dopo l’invio in missioni all’estero);
- l’esposizione alle sostanze tossiche sarebbe avvenuta mentre il ricorrente era ancora in una condizione connotata da ridotte difese immunitarie, a causa delle massicce vaccinazioni e del continuo stress psicofisico derivante dalle attività prestate in situazioni di continuo pericolo di attacchi armati;
- il nesso di causalità fra la permanenza nell’ambiente di servizio proprio delle due missioni svolte (inquinato dalla diffusione, anche a grande distanza dal luogo dell’esplosione, di particelle di metalli pesanti) e l’insorgenza della patologia sarebbe ampiamente dimostrato dalle indagini e dagli studi, svolti da organismi internazionali e fatti propri dal Governo degli Stati Uniti d’America, dall’O.N.U. e dalla NATO, i cui risultati fin dal 1992 sono in possesso dello Stato Italiano;
- l’innegabile cancerogenicità delle nano particelle di metalli pesanti sarebbe dimostrata da numerosi studi scientifici che comprovano come sia la World Heatlh Organization (Organizzazione Mondiale della Sanità) che l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) abbiano ritenuto che le polveri ambientali di dimensioni uguali o inferiori a 2,5 micron, a cui sarebbe stato costantemente esposto il ricorrente, siano da considerare “cancerogeni certi”;
- il CVCS ha escluso, ma senza alcuna spiegazione, qualsiasi legame eziologico tra la patologia sofferta dal ricorrente ed il servizio prestato da quest’ultimo nella duplice missione nel territorio ex jugoslavo.
4. Si è costituito, per resistere al ricorso, il Ministero della Difesa, che ha successivamente depositato (in data 15.3.2021) ampia memoria sulla vicenda di causa corredata da documenti.
5. Con ordinanza dell’11 maggio 2021 n. -OMISSIS-la Sezione ha ritenuto che, nonostante la formale qualificazione del gravame proposto in via principale come ricorso ex art. 112 c.p.a., il ricorrente censura, in realtà, vizi della ri-edizione del potere tecnico-discrezionale, i quali manifestano evidenti elementi di novità rispetto al giudizio annullato con la sentenza di merito. Per tale ragione questo Giudice ha disposto il mutamento del rito, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., con rimessione della causa sul ruolo di merito.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS-del 2022 la Sezione ha disposta una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra servizio effettivamente svolto dal ricorrente e patologia sofferta.
E’ stata incaricata del predetto incombente una Commissione medica nominata dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno che, dopo avere esaminato la copiosa documentazione in atti e avere richiesto ed ottenuto dal Collegio la proroga del termine per l’ultimazione delle operazioni, ha depositato in data 12.10.2022 la propri relazione ove è pervenuta alla conclusione che, nella specie, “l'analisi delle risultanze ex actis e medico-legali a disposizione e sopra illustrate non ha evidenziato né evidenzia alcun elemento sufficiente a configurare la sussistenza di ogni possibile nesso causale c/o concausale efficiente e determinante tra il servizio prestato presso l'Esercito Italiano dal Sig. -OMISSIS-e l'infermità allo stesso riscontrata, nemmeno sotto un profilo probabilistico”.
7. In vista dell’udienza di merito, parte resistente ha depositato memoria conclusionale mentre il ricorrente ha prodotto successive note di replica volte principalmente a confutare gli argomenti svolti e le conclusioni formulate dell’organismo verificatore.
8. Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2022, dopo la discussione orale in presenza dei procuratori di entrambe le parti, la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.
9. La domanda interessata dal provvedimento in epigrafe impugnato è volta, come detto, al conseguimento dell’indennità prevista dalla disciplina sull’equo indennizzo per causa di servizio, la quale, come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, “per sua natura richiede la dimostrazione del nesso di causalità con i compiti di servizio” (Cons. Stato, sez. II, 16 febbraio 2022, n. 1159).
Secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato, il giudizio medico-legale afferente alle domande di equo indennizzo si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, “sono sottratti al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi un’irragionevolezza manifesta o un palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale” (cfr. Cons. Stato n. 1159 del 2022 cit. che, a sua volta, richiama Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 885). Quindi, se è vero che il Comitato di Verifica, nell’esercizio della discrezionalità tecnica che gli compete, non opera alcuna comparazione tra interesse pubblico primario e secondario, il sindacato del giudice amministrativo in tale ambito è di tipo “intrinseco” , ma limitato ad ipotesi di mancata valutazione di circostanze di fatto ovvero ad irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti tali da rendere il giudizio espresso non soltanto “opinabile” ma, in termini più radicali, “inattendibile”.
Con quest’ultimo termine si intende una valutazione pretesamente tecnico-scientifica che si ponga, in realtà, al di fuori dell’ambito di opinabilità ammesso nel settore tecnico o disciplinare di riferimento. Viceversa, ove si riveli soltanto “opinabile” (senza essere palesemente “inattendibile”), il diverso apprezzamento suggerito dalla parte mediante il tecnico di sua fiducia, se accolto dal Giudicante, finirebbe per affiancarsi a quello altrettanto opinabile dell’Amministrazione, sostituendolo in modo inammissibile ed invadendo l’ambito delle attribuzioni riservate alla medesima.
Quindi “alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale in subiecta materia, va ribadito che le valutazioni del Comitato di Verifica per le cause di servizio di cui al d.P.R. 29 ottobre 2001‚ n. 461 …sono insindacabili se adeguatamente motivate e, soprattutto, se coerenti con le circostanze di fatto emerse nel corso del procedimento. Tra l’altro, anche l’esame della documentazione eventualmente prodotta dall’interessato rientra nell’alveo dell’esercizio di un potere di discrezionalità tecnica attribuito alla pubblica Amministrazione, con la conseguenza che il giudice potrà esercitare il proprio sindacato solo in caso di macroscopiche illegittimità, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione procedente” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2019, n. 2593).
10. Venendo al caso di specie, giova rammentare che il CVCS aveva già escluso di poter formulare un giudizio di dipendenza della patologia sofferta dell’interessato da causa di servizio, con il risalente parere n. -OMISSIS- del 2008.
A seguito della sentenza di questa Sezione -OMISSIS-del 2020 l’Amministrazione della Difesa ha chiesto l’espressione di un nuovo e più approfondito parere da parte del Comitato di Verifica che si è nuovamente pronunciato con il parere n. -OMISSIS-, reso nell’adunanza n. 2281 del 2.12.2020 il quale ha nuovamente concluso giudicando l’infermità del ricorrente “non dipendente da causa di servizio” (con una motivazione piuttosto articolata che è stata già esposta nella superiore narrativa).
Giova, a questo punto, trascrivere per esteso le articolate conclusioni a cui è pervenuta la Commissione incaricata della verificazione disposta da questo Collegio (vedi doc. all. 1 dep. 12.10.2022): “Alla luce di quanto sopra esposto, ed in relazione all'accertamento medico legale - richiesto da codesto Giudice amministrativo - della sussistenza o meno del nesso di causalità (anche in termini probabilistici, tenuto conto, in ogni caso, dei precedenti di carriera del ricorrente e del rischio al quale è stato esposto) tra le attività svolte dal ricorrente, Sig. -OMISSIS-, e l'insorgenza della patologia dallo stesso sofferta, e:
1. in considerazione del Rapporto Informativo redatto dai competenti organi militari (meglio sopra indicati), dal quale si evince che: - lo stesso, pur essendo "specializzato NBC" (cioè, una specializzazione nella difesa nucleare, biologica e chimica, ndr), durante lo svolgimento delle missioni in Macedonia e Kosovo (complessivamente dal 19/05/2009 al 28/08/2009), non ha mai svolto mansioni connesse alla difesa nucleare, biologica e chimica;- le località della Macedonia e del Kosovo ove lo stesso ha prestato servizio non sono mai state interessate da attività di combattimento (Macedonia), in particolare con armi pesanti (artiglierie, mezzi corazzati) o incursioni aeree (Kosovo);nelle medesime località il sig. -OMISSIS-è stato impiegato in servizi a carattere non operativo (lavoro d'ufficio, servizi di piantone, courvée mensa, servizio di guardia, attività giornaliera di scambio posta, servizio di conduttore);nelle strutture ove lo stesso a prestato servizio non è stato utilizzato e/o stoccato munizionamento pesante;nel corso del servizio prestato non si sono evidenziati episodi specifici in grado di incidere sul nesso di causalità con l'insorgenza della patologia denunciata;
2. nonché del quadro clinico e della natura della patologia (sopra illustrati) di cui lo stesso risulta affetto, si può affermare che l'analisi delle risultanze ex actis e medico-legali a disposizione e sopra illustrate non ha evidenziato né evidenzia alcun elemento sufficiente a configurare la sussistenza di ogni possibile nesso causale c/o concausale efficiente e determinante tra il servizio prestato presso l'Esercito Italiano dal Sig. -OMISSIS-e l'infermità allo stesso riscontrata, nemmeno sotto un profilo probabilistico”.
L’istruttoria documentale e le conclusioni dell’organismo verificatore inducono questo Collegio a ritenere corrette e, comunque, non manifestamente irragionevoli né errate in punto di fatto le conclusioni del Comitato di Verifica.
Quanto ai precedenti di servizio e alla sussistenza di una effettiva e duratura esposizione ai fattori di rischio oncologico riferiti dal ricorrente, con riguardo alle missioni all’estero alle quali egli ha partecipato in Macedonia e Kosovo, i commissari verificatori hanno preso in considerazione il rapporto informativo datato 26.11.2009, a firma del Ten. Col. F A e trasmesso ai competenti Uffici del Ministero della Difesa dal Reggimento N.B.C. “Cremona” con nota del 2.12.2009, dal quale si evince che (cfr. pagg. 3 e 4 della relazione di verificazione):
- il C.M. Capo -OMISSIS-, dal 19.5.1999 al 12.6.1999, ha partecipato all’Operazione FYROM nella Repubblica di Macedonia e dal 13.6.1999 al 28.8.1999 all'Operazione "JOINT GUARDIAN" in Kosovo;
- il volontario, pur in possesso della qualifica di "specializzato NBC", come riportato nel foglio matricolare:
i. nella prima missione (operazione FYROM in Macedonia) non ha mai svolto mansioni legate al settore NBC, in quanta destinato a mansioni di supporto al Posta Comando di Brigata ubicato in località KATLANOVO;
ii. mentre nella seconda missione (operazione JOINT GUARDIAN in Kosovo) “…non ha svolto alcuna attività connessa alla branca NBC” svolgendo, invece , “mansioni di conduttore con il nucleo cine-foto della Stato Maggiore Esercito in tutta l’area di responsabilità della Brigata”
Nel medesimo rapporto informativo datato 26.11.2009 (pedissequamente ripreso dalla relazione del verificatore, cfr. pagg. 3 e 4), si sottolinea, inoltre, che:
1) per quanto attiene alla situazione alloggiativa il ricorrente, nella prima missione ha alloggiato nella base del contingente dislocata presso una ex colonia per ragazzi, ubicata in località Katlanovo, a 20 km dalla capitale Skopje. Il villaggio era costituito da cassette e ogni casetta era dotata di servizi igienici e di piccole camerette dove alloggiavano in media 5 persone. Si precisa che il territorio della Fyrom (Macedonia) non è mai stato interessato da attività di combattimento;
2) Durante la seconda missione con permanenza in Kosovo , il suddetto militare è stato alloggiato presso “ due infrastrutture (Hotel METHOIA nel centro di PEC e Hotel ONYX presso la località di BANJA (…) Entrambe le strutture erano in muratura e in buono stato d’uso […] II personate alloggiava all'interno delle camere (max 5 persone) che disponevano [...] di servizi igienici e docce. Entrambe le strutture non sono state interessate da combattimenti con armi pesanti (artiglierie, mezzi corazzati) o ad incursioni aeree”;
2) per quanta riguarda le attività svolte all’interno della sede di lavoro il ricorrente in oggetto ha svolto esclusivamente lavoro d’ufficio, routine quotidiana (servizi di piantone e corvè mensa);
3) per quanta riguarda le attività svolte all'esterno della sede di lavoro, invece, nel rapporto informativo sono riportati il servizio di guardia al compound di BANJA (Hotel ONIX), il servizio di guardia presso la piccola chiesa ortodossa all’ingresso del paese nonché attività giornaliera di scambio-posta con il comando della Brigata Multinazionale OVEST ubicato presso l’hotel METHOIA nel centro di PEC e servizio di conduttore;
4) nell’ambiente in cui ha prestato servizio il ricorrente non è stato utilizzato né stoccato munizionamento “pesante”.
Il Verificatore si è quindi soffermato in via generale sulle principali acquisizioni derivanti dagli studi e dalle ricerche scientifiche finora svolte sui rischi connessi alle quantità di uranio inalate da un organismo umano.
In merito -OMISSIS-diagnosticato all’odierno ricorrente la Commissione di verificazione ha osservato che esso è stato diagnosticato quando egli aveva 24 anni ed è stato trattato nel 2000 con terapia chirurgica. I controlli successivi non hanno evidenziato ripresa di malattia.
La Commissione stessa è quindi pervenuta alle conclusioni sopra riportate, avendo tenuto conto, in modo dirimente, di quanto esposto nel Rapporto Informativo redatto dai competenti organi militari (v. supra), con particolare riferimento al fatto che nel corso delle missioni in Macedonia e Kosovo il militare ha prestato servizio in zone che non sono mai state interessate da attività di combattimento (in Macedonia e Kosovo), in particolare con armi pesanti (artiglierie, mezzi corazzati) o incursioni aree.
Non si configura quindi, stando a quanto riferito dall’Amministrazione (e non confutato, invero, dal ricorrente) una costante partecipazione attiva del ricorrente ad operazioni belliche ad alto rischio di esposizione a microparticelle di metalli pesanti (rischio che, pertanto, appare alquanto remoto).
Non vengono, d’altra parte, allegate dal ricorrente precise circostanze di tempo e di luogo (siti, situazioni, percorsi coperti) da cui si possa evincere, anche in termini soltanto probabilistici, un aumento del rischio ordinario derivante dalla esposizione a fattori inquinanti.
Il nesso di causalità, in ogni caso, è stato escluso dal Collegio Verificatore che, nella sua dettagliata relazione (dep. 12.10.2022), all’esito di una attenta disamina di tutta la documentazione in atti e raccolti i dati anamnestici, è pervenuto alle conclusioni sopra trascritte.
11. Per tutto quanto precede, ad avviso del Collegio, deve escludersi la fondatezza delle censure svolte dal ricorrente nel senso che deve escludersi la sussistenza di vizi logici, di travisamento dei fatti, di carenza istruttoria e di difetto di motivazione nelle valutazioni espresse dal CVCS e nel conforme provvedimento dell’Amministrazione.
Il ricorso, pertanto, è da respingere mentre può disporsi la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti in causa considerata la particolare natura della presente controversia.
Va posto, viceversa, a carico del ricorrente, il pagamento del compenso dovuto al Verificatore (Commissione Medica nominata dal Direttore Centrale di Sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza) che viene liquidato, come da richiesta dello stesso Verificatore, nella somma di Euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondere sul Capitolo 3560/5, capo XIV, art 5 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’Interno SOMME DA RIASSEGNARE ALLA SPESA IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI” (vedi nota Min. Int. del 12.10.2022).