TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-03-14, n. 202401014
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Testo completo
Pubblicato il 14/03/2024
N. 01014/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2024, proposto da società “Amanthea cooperativa sociale” a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M M e G B, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Siracusa, non costituito in giudizio;
nei confronti
“Nasce un sorriso” soc. coop. sociale, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot n. 276617 del 28 dicembre 2023, nella parte in cui la stazione appaltante, facendo seguito alla precedente nota prot. n. 269633 del 15 dicembre 2023 di accesso parziale e, riscontrando definitivamente l’istanza prot. n. 255377 del 28 novembre 2023, con riferimento al lotto n. 2 della “Gara europea per l'affidamento ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di gestione di n. 5 asili nido comunali ubicati nel Comune di Siracusa tramite piattaforma telematica SITAS e-procurement con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ha negato l’accesso all’offerta tecnica nella sua versione integrale e ai giustificativi resi dall’odierna controinteressata nel corso del sub-procedimento di verifica dell'anomalia ex art. 97, comma 3 e ss, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
e per l’accertamento
del diritto all’accesso a tutta la documentazione richiesta con l’istanza prot. n. 255377 del 28 novembre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024, il Presidente A L e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la causa ha ad oggetto il diniego di accesso agli atti indicato in epigrafe;
Rilevato che la ricorrente ha rappresentato che, nel corso del giudizio, è stato consentito l’accesso, cosicché è cessata la materia del contendere, ma ha insistito per la sola condanna alla refusione del contributo unificato;
Ritenuto che non resta altro al collegio che dichiarare cessata la materia del contendere, compensando le spese e condannando il Comune di Siracusa alla refusione del contributo unificato.