TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2021-05-03, n. 202100564
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2021
N. 00564/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto a Cazzago di Pianiga, via Friuli-Venezia Giulia n. 8/5;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto -OMISSIS-dal ricorrente, avverso il provvedimento -OMISSIS- con il quale il -OMISSIS-ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia -OMISSIS-, di cui è titolare il ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, ivi compreso il provvedimento-OMISSIS-, del -OMISSIS-, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto
e per la condanna
dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell'illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 il dott. S M e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento del -OMISSIS--OMISSIS-, è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia di cui è titolare il ricorrente.
Il provvedimento è motivato in relazione all’impossibilità di formulare un giudizio prognostico di piena sicurezza di affidabilità circa il non abuso delle autorizzazioni in materia di armi, con riguardo all’avvenuta presentazione a carico del ricorrente di una denuncia per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. (atti persecutori) per delle condotte moleste reiterate nel tempo, a partire dal mese di -OMISSIS-, per le quali, al momento dell’adozione del provvedimento, sussisteva un processo penale pendente.
Il ricorrente, avverso tale provvedimento, ha presentato un ricorso gerarchico al -OMISSIS-il quale, con-OMISSIS-, ha disatteso le censure proposte ritenendo non illogico ed adeguatamente motivato il provvedimento del Questore in relazione alla gravità ed alla natura di quanto contestato al ricorrente. Nel provvedimento viene anche sottolineata la non decisività, in senso favorevole alla posizione del ricorrente, della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, perché la valutazione dei fatti è rimessa all’autonoma valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza. Nel medesimo provvedimento si afferma altresì che l’Amministrazione ritiene non immediatamente accantonabili i dubbi sorti sul comportamento del ricorrente e considera opportuno, a scopo precauzionale, attendere un ulteriore periodo di osservazione, dando atto che l’interessato può comunque riproporre in qualsiasi momento una nuova istanza di rilascio del titolo alla luce di eventuali elementi sopravvenuti a proprio vantaggio,