TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-07-16, n. 201201294
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Testo completo
N. 01294/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01781/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1781 del 2011, proposto da:
L F, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Comune di Monteroni di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso D G in Lecce, via Sagrado 6;
per l'annullamento
della nota prot. n. 15983 del 23 settembre 2011 avente ad oggetto "Pratica Edilizia n. 121, anno 2010 protocollo n. 9814" con cui il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Monteroni di Lecce comunicava la "non fattibilità" dell'intervento di cui all'oggetto;di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monteroni di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il dott. C L e uditi l’avv. Sticchi Damiani Andrea, in sostituzione dell’avv. Caggiula Alfredo, per il ricorrente, e l’avv. Giannini Daniele, per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, proprietario di un suolo sito in Monteroni di Lecce, ha inviato al Comune una DIA per la realizzazione di “ un’area espositiva a terra con strutture precarie removibili con relativa area di parcheggio ”, con copertura fotovoltaica per una potenza non superiore a 20 Kw.
Il Comune, con nota del 23 settembre 2011, ha comunicato la non fattibilità dell’intervento, perché l’intervento “ ricade in parte su viabilità prevista da piano regolatore vigente, ed in parte ricade in “ Fascia di Rispetto Stradale” del PRG vigente … Inoltre l’area in questione, è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del P.A.I. … per essere inclusa in area classificata a Bassa Probabilità di Inondazione ”.
Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990. 2. Violazione dell’art. 9, comma 3, d.p.r. 327/2001;erronea presupposizione in fatto e in diritto. 3. Violazione di legge per erronea e falsa applicazione e interpretazione delle NTA 4. Erronea applicazione delle NTA;ulteriore profilo di illegittimità. 5. Irragionevolezza dell’azione amministrativa;violazione dell’art. 1 l. 241/1990;violazione del principio di economicità, efficienza, trasparenza dell’azione amministrativa;violazione dell’art. 97 Cost.;violazione del principio del buon andamento.
Deduce il ricorrente che non è stato dato il preavviso di diniego, che il vincolo è decaduto, che questo comporta l’inesistenza di un’area di rispetto, che comunque anche nelle aree di rispetto è consentita la realizzazione di alcune opere, che la sottoposizione a vincolo idrogeologico non preclude la realizzazione dell’intervento.
Il Comune si è costituito con controricorso del 9 gennaio 2012 e ha rilevato che nel caso di specie non si applica l’istituto dell’art. 10 bis, che il vincolo in questione è conformativo, che sull’area in questione sussiste il vincolo idrogeologico, che, in relazione all’impianto fotovoltaico, la DIA doveva essere presentata con il nulla osta dell’Ispettorato del Ministero dello sviluppo economico.
Con successiva memoria del 23 gennaio 2012, il Comune ha rilevato che l’intervento in questione non rientra nel novero degli interventi consentiti nelle aree a bassa probabilità di inondazione.
Il ricorrente, con memoria del 17 febbraio 2012, nel ribadire le proprie argomentazioni ha dedotto che l’impianto è compatibile con il vincolo idrogeologico e a tale proposito ha depositato il parere favorevole, con prescrizioni, del 28 febbraio 2012 dell’Autorità di bacino, e, con riferimento alla mancanza del nulla osta per l’impianto fotovoltaico, ha rilevato come questa contestazione non attiene ai profili urbanistici e che comunque nel caso in esame non è stato realizzato alcuno scavo.
Nella pubblica udienza del 21 giugno 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il ricorso in esame investe il problema della qualificazione dei vincoli espropriativi e di quelli conformativi, proprio perché il ricorrente muove dalla premessa che il vincolo apposto sull’area in questione costituisce un vincolo espropriativo, mentre il Comune obietta che la i vincoli che prevedono interventi di “viabilità” hanno natura conformativa.
La giurisprudenza ha affrontato in diverse decisioni la natura e la portata dei vincoli espropriativi e conformativi (Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2159;sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2718;sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5490). In tali decisioni si è rilevato che, alla stregua dei principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza 20 maggio 1999, n. 179 – dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 7, n. 2, 3 e 4 e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo – i vincoli urbanistici non indennizzabili, e che sfuggono alla previsione del predetto articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, sono quelli che riguardano intere categorie di beni, quelli di tipo conformativo e i vincoli paesistici, mentre i vincoli urbanistici soggetti alla scadenza quinquennale, e che devono essere indennizzati, sono: a) quelli preordinati all’espropriazione ovvero aventi carattere sostanzialmente espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà, se non discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore statale o regionale, attraverso l’imposizione a titolo particolare su beni determinati di condizioni di inedificabilità assoluta;b) quelli che superano la durata non irragionevole e non arbitraria ove non si compia l’esproprio o non si avvii la procedura attuativa preordinata a tale esproprio con l’approvazione dei piani urbanistici esecutivi;c) quelli che superano quantitativamente la normale tollerabilità, secondo una concezione della proprietà regolata dalla legge nell'ambito dell’art. 42 Cost..
È stato poi precisato che costituiscono vincoli soggetti a decadenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, quelli preordinati all’espropriazione, o che comportano l'inedificabilità, e che, dunque, svuotano il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene in modo tale da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero diminuendone significativamente il suo valore di scambio.
Posti questi principi si deve ritenere che la destinazione a viabilità di piano, in quanto incompatibile con alcuna forma di edificazione privata, configura un vincolo espropriativo, con conseguente assoggettabilità della previsione di che trattasi al termine quinquennale di efficacia di cui all'art. 2 co. 1° della L. n. 1187/68.
Pertanto, poiché il vincolo in questione è stato apposto con l’approvazione del PRG del Comune, avvenuta l’11 ottobre 1996, il vincolo in questione è decaduto, dato che sono passati più di dieci anni senza che l’Amministrazione comunale abbia provveduto ad avviare il procedimento espropriativo, con la conseguente applicazione della disciplina portata dall’art. 9 d.p.r. 380/2001.
Una volta stabilito che il vincolo di viabilità è scaduto, ne discende come logica conseguenza che il vincolo a fascia di rispetto stradale, pur avendo natura conformativa, perde la sua ragion d’essere e, quindi, anche l’area interessata da questo vincolo deve essere assoggettata alla disciplina dell’art. 9 d.p.r. 380/2001.
Con riferimento poi al vincolo idrogeologico, la classificazione dell’area a “Bassa probabilità di inondazione” non costituisce un vincolo assoluto ma, ai sensi dell’art. 9 NTA , sono permessi “ tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché siano realizzati in condizione di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale ”, e quindi non può essere posto a base del diniego qualora non si sia verificata la compatibilità.
Da ultimo, in relazione a quanto dedotto dalla difesa del Comune in merito alla necessità che l’impianto fotovoltaico sia corredato del nulla osta dell’Ispettorato del Ministero dello sviluppo economico, è da rilevare che anche dopo l’introduzione dell'art. 21 octies, l. 241/1990, una motivazione incompleta può essere integrata e ricostruita attraverso gli atti del procedimento amministrativo, ma l’integrazione della motivazione deve pur sempre avvenire da parte della P.A. competente, mediante gli atti del procedimento medesimo o mediante un successivo provvedimento di convalida, mentre gli argomenti difensivi dedotti nel processo avverso il provvedimento, proprio in quanto non inseriti in un procedimento amministrativo, non sono idonei ad integrare in via postuma la motivazione.
È principio consolidato quello per cui “ È vietata l'integrazione postuma, in sede giudiziale, della motivazione dei provvedimenti gravati in primo grado ” (Cons. St., sez.. VI, 18 ottobre 2011, n. 5598);principio applicabile al caso in esame dato che il provvedimento impugnato nulla dice in ordine all’impianto fotovoltaico.
Ad ogni buon conto, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la disciplina legislativa richiamata dal Comune (art. 95 d.lgs. 259/2003) richiede l’acquisizione del nulla osta ministeriale nei casi in cui sia necessario realizzare tubature e condutture nel sottosuolo, o scavi preordinati alla realizzazione dei cavidotti per la linea elettrica, ma, nel caso in esame, nessuno scavo o conduttura è stata realizzata, perché per la trasmissione di energia si utilizzano le linee di bassa tensione già esistenti.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.