TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2024-09-10, n. 202400613

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2024-09-10, n. 202400613
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400613
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00613/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00637/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 637 del 2024, proposto da
Earth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Portoscuso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell’Ordinanza del Comune di Portoscuso n. 23 del 28 maggio 2024, in riferimento all’art. 3 dei divieti ove è disposto il divieto di condurre o lasciar vagare cani in parchi pubblici (…) e in qualsiasi area verde di proprietà della pubblica amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Portoscuso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITO



1. Con il ricorso in epigrafe, l’Associazione Earth, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, ha chiesto l’annullamento dell’Ordinanza n° 23 del 28 maggio 2024, adottata dal Comune di Portoscuso nella parte in cui è stato introdotto il divieto di condurre o lasciar vagare cani in parchi pubblici e in qualsiasi area verde di proprietà della pubblica amministrazione;



2. Espone la ricorrente di essere un’associazione avente lo scopo di tutelare oltre all'ambiente anche gli animali ed il buon andamento della P.A. nei settori collegati allo scopo statutario, in particolare per quelle situazioni che “ possano anche ledere i diritti e gli interessi delle persone che siano vittime di cattiva gestione del patrimonio ambientale e faunistico, sia per causa di privati sia per causa di Pubbliche amministrazioni ”.



3. Si duole parte ricorrente del fatto che il Comune di Portoscuso, al dichiarato fine di tutelare i cittadini in riferimento all'igiene, alla pulizia, al decoro e alla sicurezza delle persone, e in considerazione delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide e liquide dei cani sul suolo pubblico, abbia ritenuto di intervenire con un provvedimento che, all’art. 3, nell’imporre un radicale divieto di condurre cani nei parchi e in qualsiasi area verde di proprietà della pubblica amministrazione, avrebbe introdotto delle misure irragionevoli e sproporzionate.



4. In particolare, con l’unico motivo di ricorso proposto, Earth ha dedotto eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità.



4.1. Evidenzia l’associazione ricorrente che le finalità avute di mira dall’amministrazione e consistenti nell’evitare che la presenza di cani possa nuocere all'igiene pubblica nel caso di mancata raccolta delle deiezioni degli animali, trovano già una compiuta risposta normativa nell’art. 2 dell’Ordinanza del 3 marzo 2009 emanata dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e nell’art. 1, comma 4 dell'ordinanza n. 9 del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 che hanno imposto l’obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Tali misure, a giudizio dell’esponente, sarebbero di per sé sufficienti a salvaguardare l’igiene nelle aree pubbliche e non renderebbe in alcun modo necessaria l’imposizione del divieto di accesso introdotto con il provvedimento gravato che si rivelerebbe eccessivamente lesivo per i proprietari di cani.

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