TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-06-03, n. 202001261

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-06-03, n. 202001261
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202001261
Data del deposito : 3 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2020

N. 01261/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00200/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 200 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G P e L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L A in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 2/B;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della nota\ dispaccio del -OMISSIS-, con cui il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo - Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca (Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Pemac III) ha denegato “la richiesta di nulla osta al rilascio di licenza di pesca per nuova costruzione così come formulata” dalla ricorrente e comunicato alla stessa la “cessazione della validità della licenza di pesca” rilasciata per il -OMISSIS-) di ogni altro atto e\o provvedimento amministrativo antecedente e\o successivo, presupposto consequenziale e\o comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11.11.2019:

per l'annullamento

della nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo – Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca (Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, Pemac III) -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto e\o provvedimento amministrativo antecedente e\o successivo, presupposto, consequenziale e\o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14 maggio 2020, tenutasi ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, la dott.ssa G A S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società ricorrente, premesso di essere titolare di licenza per lo svolgimento dell’attività di pesca -OMISSIS- la concessione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. -OMISSIS-, del premio economico previsto per l’arresto definitivo dell’attività (si tratta dell’incentivo alla cessazione dell’attività, introdotto in attuazione dei Regolamenti 2080/93/CEE e 3699/93/CE al fine di realizzare gli obiettivi comunitari di contingentamento e razionalizzazione del mercato).

La società ricorrente ha rappresentato che, restituita la licenza, ha posto in disarmo l’imbarcazione a far data dal -OMISSIS-(come da previsione del Decreto Ministeriale n. -OMISSIS-). Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dapprima, con nota del -OMISSIS-, ha comunicato alla ricorrente che “ con decreto n° -OMISSIS-.. è stato inserito nell’elenco dei natanti ammissibili al premio per l’arresto definitivo dell’attività di pesca ”.

Successivamente, con nota -OMISSIS- ha revocato i precedenti atti e respinto l’istanza di premio della ricorrente per ragioni fondate sull’informativa del Prefetto secondo cui sarebbero emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiose nella compagine della società. Quest’ultima ha, pertanto, impugnato il provvedimento di diniego innanzi questo Tribunale con ricorso iscritto al R.G. n.-OMISSIS-

Con istanza del -OMISSIS-– e pertanto prima del decorso di tre anni dal disarmo –, la ricorrente ha chiesto il rilascio del nulla osta per costruzione di una nuova unità di pesca, ai sensi dell’articolo 3 dello stesso Decreto Ministeriale, “ previo ritiro -OMISSIS- ”. In riscontro a tale istanza, il Ministero delle Politiche Agricole, con la nota del -OMISSIS-, ha ritenuto quanto segue: “.. essendo in corso la pratica ai fini della liquidazione del premio di arresto definitivo ..”, “.. nelle more della definizione di tale ultima pratica non si ritiene di poter adottare alcun provvedimento in merito al richiesto nulla osta per una nuova costruzione ..” in quanto “.. ove corrisposto il premio di arresto definitivo mediante la demolizione del M/P -OMISSIS-, lo stesso non può essere offerto in ritiro per una nuova costruzione”.

Successivamente, questo Tribunale, con sentenza del-OMISSIS-, ha respinto il ricorso della-OMISSIS-contro il diniego del premio per arresto definitivo dell’attività di pesca.

La ricorrente pertanto - venuto meno, con la definizione giudiziaria della controversia sul premio, il motivo che a detta dello stesso Ministero non consentiva l’esame delle sue istanze – con nota del -OMISSIS-ha insistito per “la riattivazione e la riconsegna della licenza di pesca a suo tempo restituita per il prosieguo delle procedure di arresto definitivo ” o comunque per “ il rilascio di autorizzazione ad una nuova costruzione per un’unità avente le stesse caratteristiche del mp. -OMISSIS- .”.

Con la medesima nota la ricorrente ha altresì rappresentato che nel corso dei trascorsi anni la società-OMISSIS-ha cambiato denominazione sociale e amministratore.

A tale ulteriore nota non ha tuttavia fatto seguito alcun provvedimento da parte dell’Ufficio competente e ciò nonostante le ulteriori diffide del -OMISSIS-. Infine, la ricorrente ha presentato in data -OMISSIS-formale denuncia querela per omissione di atti d’ufficio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catania;
soltanto a questo punto sono pervenute da parte del Ministero delle Politiche Agricole dapprima la nota del -OMISSIS-, con la quale si comunicava l’avvio di un procedimento per la “ dichiarazione di cessazione della validità della licenza di pesca ”, e poi la nota del -OMISSIS-, di rigetto della richiesta. In particolare, il provvedimento, premesso che “ non sussistono i presupposti ex lege per aderire alla richiesta di nulla osta al rilascio di licenza di pesca per nuova costruzione ”, ha stabilito “ la cessazione della validità della licenza di pesca rilasciata ” per il -OMISSIS-, in applicazione del disposto di cui all’art. 6 del decreto ministeriale-OMISSIS-, tenendo conto “del notevole lasso di tempo del disarmo della nave dal -OMISSIS-a tutt’oggi nonché delle mancate comunicazioni della variazione dell’impresa ” e “ della validità del documento abilitativo all’attività di pesca, scaduto nel -OMISSIS- e mai più rinnovato ”.

Ciò posto la società ricorrente ha impugnato tale provvedimento, deducendo i seguenti motivi: a) il Ministero non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto della richiesta per nuova costruzione, tenuto peraltro conto che la validità del naviglio offerto “in ritiro” andava verificata alla data di presentazione della richiesta (-OMISSIS-);
b) il Ministero sarebbe incorso in palese contraddittorietà, tentando di scaricare sulla ricorrente la responsabilità per avere differito la valutazione della richiesta per nuova costruzione in attesa della definizione del contenzioso sul premio per l’arresto dell’attività;
c) l’amministrazione inoltre avrebbe travisato i fatti di causa e violato le disposizioni di legge e le normative indicate in ricorso.

2. – Si è costituito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentali Forestali e del turismo per resistere al giudizio.

3. - Questo Tribunale, con l’ordinanza del-OMISSIS-– rilevando che “ appare assistita da sufficiente fumus la censura di difetto di adeguata motivazione ” -, ha accolto l’istanza cautelare della ricorrente, onerando il Ministero resistente di riesaminare “ motivatamente, anche alla luce delle argomentazioni di cui al ricorso, la richiesta di nulla osta al rilascio di licenza di nuova costruzione ” nel termine accordato.

4. - Il Ministero, con la nota del -OMISSIS-, asserendo di avere adempiuto al riesame disposto da questo Tribunale Amministrativo, ha rilevato tuttavia di dover pervenire “ al medesimo esito procedimentale ”. In particolare, l’amministrazione resistente ha ritenuto che:

- l’attestazione provvisoria sarebbe stata irrevocabilmente riconsegnata in data -OMISSIS-, con conseguente annullamento della stessa;

- anche a voler considerare la licenza come non annullata all’atto della riconsegna (ex art. 5 d.m. n. -OMISSIS-), essa non sarebbe comunque in corso di validità atteso il ricorrere delle ipotesi di cessazione previste dall’art. 6, comma 1, lett. b), d) ed e) del d.m.-OMISSIS-;
infatti, la società avrebbe volontariamente disarmato l’imbarcazione in data antecedente (-OMISSIS-) a quella del D.D.-OMISSIS-(-OMISSIS-) che disponeva l’inserimento dell’unità navale nell’elenco dei natanti ammissibili al premio per l’arresto definitivo dell’attività di pesca;
la ricorrente non avrebbe formulato istanza di rinnovo della licenza di pesca (ove fosse stata valida) e non avrebbe armato l’imbarcazione per un periodo di tre anni;
infine, la stessa non avrebbe tempestivamente comunicato il verificarsi degli eventi di cui al successivo comma 5 del d.m. cit., di cui si dà atto solo con l’istanza del -OMISSIS-.

5. - Parte ricorrente ha quindi impugnato tale ulteriore nota, deducendo i seguenti motivi:

Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria – Perplessità ed irragionevolezza grave e manifesta – Violazione e\o falsa applicazione degli articoli 3, 6 e 13 del Decreto Ministeriale-OMISSIS-, e dell’articolo 5, comma 7, del Decreto Ministeriale -OMISSIS- .

Ritiene parte ricorrente che le argomentazioni del Ministero sarebbero contraddittorie;
infatti, questi dapprima ha rifiutato di esitare la richiesta di rilascio di nulla osta per nuova costruzione, in ragione della pendenza del procedimento per il conseguimento del premio conseguente ad arresto di attività, e poi, al momento in cui è stato rigettato il ricorso della società avverso il diniego del premio, ha rifiutato anche il rilascio di licenza di nuova costruzione.

L’affermazione del Ministero secondo cui la restituzione della licenza o dell’attestazione provvisoria “ costituiva, ai sensi e per gli effetti del citato DM n.-OMISSIS-, atto irrevocabile che aveva come conseguenza l’annullamento della stessa ”, non troverebbe sostegno in alcuna disposizione normativa. La licenza consegnata, invero, non sarebbe annullata, ma, una volta venute meno le esigenze sottese all’obbligo di riconsegna del titolo - come nel caso di specie –, andrebbe restituita. Comunque, al momento della domanda del -OMISSIS- la licenza sarebbe stata in corso di validità.

Non ricorrerebbero i presupposti dell’art. 6, co. 1, lett. b) del d.m. cit., in quanto la semplice consegna della licenza di pesca nell’ambito del procedimento di arresto non equivale in alcun modo ad “abbandono” dell’attività di pesca, trattandosi di adempimento effettuato in quanto necessario per la prosecuzione del procedimento volto a conseguire il premio.

Il disarmo non equivarrebbe ad abbandono dell’attività e per di più, ai sensi dall’articolo 6, comma 1, lettera c) del Decreto Ministeriale-OMISSIS-, integrerebbe un’ipotesi di “cessazione dell’attività di pesca” soltanto nel caso in cui si prolunghi per un periodo di almeno tre anni (nel caso di specie invece, la società ricorrente ha chiesto la restituzione della licenza in data -OMISSIS-e, pertanto, prima che fossero trascorsi tre anni dal disarmo effettuato in data -OMISSIS-).

II) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 del Codice Civile e degli articoli 3, 6 e 13 del Decreto Ministeriale-OMISSIS- (sotto altro profilo) - Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia e perplessità gravi e manifeste – Violazione dei principi di correttezza e buona fede, proporzionalità ed affidamento.

L’articolo 6, comma 1, lettera c) del Decreto Ministeriale-OMISSIS- non sarebbe applicabile in danno della ricorrente;
l’eventuale mancato rispetto dei termini ivi previsti non sarebbe imputabile alla stessa e quindi non potrebbe costituire indizio della cessazione dell’attività di pesca;
la norma in questione introdurrebbe una presunzione di cessazione di attività di pesca non assoluta, ma relativa.

Durante la pendenza della richiesta di premio per arresto definitivo di attività non avrebbe potuto la ricorrente né chiedere il rinnovo della licenza né armare l’imbarcazione;
comunque, la stessa ha presentato nei termini (ossia al momento in cui la licenza non era scaduta) la domanda di licenza per nuova costruzione e pertanto non vi sarebbe un comportamento omissivo volontario, presupposto per l’applicazione della sanzione in questione.

III) Violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 5, 6 ed Allegato B del Decreto Ministeriale-OMISSIS-, nonché della Circolare -OMISSIS-– Eccesso di potere per travisamento e difetto di presupposti – Difetto di istruttoria e di motivazione – Ingiustizia grave e manifesta.

Si legge ancora nel provvedimento del Ministero -OMISSIS-, impugnato con i motivi aggiunti, che “ la società non abbia tempestivamente comunicato il verificarsi degli eventi di cui al successivo comma 5 di cui viene dato atto nella citata istanza prot.-OMISSIS-del -OMISSIS- ” (così giustificando, sotto diverso profilo, la cessazione della validità della licenza).

Replica parte ricorrente che le contestate mancate comunicazioni della variazione dell’impresa atterrebbero a modeste e fisiologiche variazioni intervenute nella ragione sociale e compagine societaria della società, la cui mancata comunicazione non sarebbe sanzionata in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 6 del d.m. cit.

6. – Parte ricorrente ha prodotto memoria in vista della pubblica udienza.

Anche l’amministrazione resistente ha prodotto memoria e documentazione in data 27 aprile 2020.

La ricorrente ha presentato ulteriore memoria in data 11 maggio 2020, eccependo la tardività dell’ultima produzione documentale dell’amministrazione resistente e insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

7. – Alla udienza del 14 maggio 2020, tenutasi ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, il ricorso è stato posto in decisione.

8. – Preliminarmente, quanto alla eccezione di tardività della produzione documentale dell’amministrazione del 27 aprile 2020 sollevata dalla parte ricorrente, il Collegio dà atto che la stessa è fondata e, non avendo la parte interessata fatto richiesta della rimessione in termini ai sensi del comma 5 dell’art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito in legge, essa non è utilizzabile.

8.1. – Nel merito il ricorso introduttivo e per motivi aggiunti - che possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati.

In sintesi, il rigetto della richiesta di parte ricorrente (di restituzione della precedente licenza o di autorizzazione di nuova costruzione), anche alla luce della nuova nota dell’amministrazione impugnata con i motivi aggiunti, si fonda sulle seguenti complessive argomentazioni:

- mancanza di licenza di pesca in corso di validità, essendo essa stata restituita ai fini del procedimento amministrativo per l’ammissione al beneficio per l’arresto volontario definitivo dell’attività di pesca;
la restituzione della licenza costituirebbe, ai sensi del d.m. n. -OMISSIS-, atto irrevocabile, con conseguente annullamento della stessa;

- comunque, anche se non fosse annullata, la licenza non sarebbe più in corso di validità (presupposto per il rilascio di nuova licenza ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) del d.m.-OMISSIS-), atteso il ricorrere delle ipotesi di cessazione previste dall’art.6, comma 1, lett. b) (argomento introdotto con la nota impugnata con i motivi aggiunti), c) ed e) del d.m. cit.).

Sostiene parte ricorrente che il diniego dell’amministrazione non sarebbe legittimo in quanto al momento della prima domanda (del -OMISSIS--OMISSIS-) la licenza non era scaduta (non essendo decorsi tre anni dal disarmo);
peraltro, tale domanda era stata riscontrata dall’amministrazione nel senso di non potere provvedere ad essa nelle more della definizione della pratica ai fini della liquidazione del premio di arresto definitivo mediante demolizione e pertanto non si potrebbe imputare alla società alcuna omissione volontaria, presupposto per l’applicazione delle norme poste a fondamento del diniego impugnato.

Ritiene il Collegio che la tesi argomentativa della ricorrente non possa essere accolta.

Merita di essere ricordato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), del d.m. cit., la licenza è rilasciata per la nave per la quale sia offerto in ritiro naviglio da pesca di uguale tonnellaggio e potenza, munito di licenza in corso di validità e che nel caso in questione, al momento della richiesta del -OMISSIS-, la licenza non era in corso di validità, essendo questa cessata nel -OMISSIS-.

Ciò chiarito, l’infondatezza della tesi difensiva di parte ricorrente riposa sulle seguenti ragioni:

- nel caso, non è in contestazione la nota di riscontro del -OMISSIS-, con cui l’amministrazione aveva ritenuto di non potere provvedere per le dette ragioni, ma il provvedimento di diniego alla nuova domanda che si fonda sulla circostanza che, alla data di quest’ultima, la licenza non era più in corso di validità;

- la nota dell’amministrazione del -OMISSIS- non può valere, in forza del principio di affidamento, a prorogare o sospendere i termini in quel momento in corso, come ritenuto invece da parte ricorrente, né risulta che quest’ultima abbia impugnato la detta nota o abbia esercitato azione avverso l’eventuale silenzio dell’amministrazione;

- la vicenda relativa al rigetto della richiesta del premio è stata definita con sentenza del T.A.R. Catania del -OMISSIS-, mentre la nuova richiesta è stata avanzata da parte ricorrente all’amministrazione solo in data -OMISSIS-;
in tale data indubbiamente la licenza aveva cessato di avere validità per mancata richiesta di rinnovo della licenza entro sei mesi dalla scadenza del periodo di validità, ovvero per disarmo di tre anni (art. 6, lett. c, d.m. cit.);

- il fatto che il disarmo così come il mancato esercizio dell’attività siano stati strumentali alla richiesta del premio non esclude che alla data della nuova richiesta sussistevano i presupposti della lettera c) e che la licenza aveva cessato di avere validità.

9. - Sostiene parte ricorrente, poi, che la riconsegna/restituzione della licenza da parte del Ministero a seguito del diniego definitivo del premio sarebbe possibile, non essendo previsto da alcuna norma quanto sostenuto dall’amministrazione ossia che la consegna della licenza ai fini del premio sarebbe irrevocabile.

Ma, osserva il Collegio, tale meccanismo di riconsegna della licenza successivamente al diniego del premio, sostenuto dalla ricorrente, non risulta, di contro, avallato dalla normativa di riferimento.

Nel caso, parte ricorrente aveva effettuato la scelta della consegna della licenza in vista del richiesto beneficio e con nota del -OMISSIS- il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali aveva comunicato alla ricorrente che “ con decreto n° -OMISSIS-… è stato inserito nell’elenco dei natanti ammissibili al premio per l’arresto definitivo dell’attività di pesca ”.

Il fatto che poi il Ministero per le Politiche Agricole, con nota -OMISSIS- abbia respinto l’istanza di premio della ricorrente in quanto, all’esito degli accertamenti antimafia, erano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiose, non giustifica la restituzione della licenza anche al fine di una domanda per licenza di nuova costruzione, secondo un meccanismo che, come detto, non risulta supportato da alcuna normativa.

Peraltro, come osservato dall’amministrazione (cfr. relazione depositata il -OMISSIS-), l’ammissione al beneficio dell’aiuto per l’arresto definitivo non consiste in un sinallagma ossia la demolizione dell’imbarcazione e la riconsegna della relativa licenza di pesca non consistono in una “controprestazione” per la concessione di un importo di denaro. La dazione dell’importo di denaro ha invece – come evidenziato dall’amministrazione - una diversa finalità: essa consiste in una misura (finanziata con risorse in parte comunitarie) di sostegno dei proprietari di imbarcazioni adibite all’attività di pesca professionale marittima che decidano di cessare la stessa e al contempo in un premio, atteso che consente il perseguimento di uno degli obiettivi della politica comune della pesca, vale a dire una maggior sostenibilità della stessa.

Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che la decisione di cessare l’attività non possa considerarsi subordinata alla concessione del beneficio, il quale, qualora non ricorrano altri e concorrenti requisiti, può anche non essere concesso per motivazioni diverse, come avvenuto nel caso di specie in cui l’interdittiva, di cui si è sopra detto, è stata d’ostacolo all’ammissione al beneficio.

Comunque, si ribadisce che la licenza in questione risulta scaduta nel -OMISSIS- e pertanto un’eventuale sua restituzione, anche ove possibile, non sarebbe stata in alcun modo satisfattiva per la società ricorrente.

9.1. - I superiori motivi su cui si fondano gli atti impugnati, da soli, sono sufficienti a giustificare il rigetto della detta istanza di parte ricorrente e a fondare la legittimità degli stessi, il che esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi sin qui non esaminati.

Infatti, secondo pacifici principi giurisprudenziali, qualora il provvedimento impugnato sia suffragato da plurime motivazioni, questo non potrà essere oggetto di annullamento se anche solo una di tali motivazioni fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata dall’amministrazione.

9.2. - Conclusivamente, il ricorso introduttivo e per motivi aggiunti vanno respinti in quanto infondati.

10. - Le spese, tuttavia, possono essere compensate in considerazione della peculiarità e novità della controversia.

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