TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202200965
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 00965/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
V P, rappresentato e difeso dagli avvocati C D S, C D S e V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio “D S & D S” in Latina, viale dello Statuto, 24;
contro
Comune di Norma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Latina, via G. B. Vico, 45;
nei confronti
Geoservice 2000 S.r.l. e Regione Lazio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti:
1) della nota prot. n. 8361 dell’8 novembre 2017 del Comune di Norma, Settore Terzo, consegnata all’interessato il 14 novembre 2017, ad oggetto “Lavori di completamento opere di urbanizzazione zona 167 del territorio comunale. Procedure espropriative e di asservimento. Comunicazione indennità definitiva”;
2) per quanto di ragione e con espressa riserva di motivi aggiunti, di tutti gli atti della procedura di esproprio non conosciuti dal ricorrente;
3) di ogn’altro atto presupposto, connesso o conseguente, quantunque sconosciuto al ricorrente
nonché per l’accertamento
dell’illecito protrarsi dell’occupazione dell’area sita nel Comune di Norma, contraddistinta in Catasto Terreni al foglio n. 12, particelle 1246 (ex 199/b), 1248 (ex 54/b) e 1252 (ex 730/b), ed in ogni caso dell’intera area sottratta al ricorrente e occupata dal Comune e, per l’effetto:
a) per la condanna del Comune di Norma alla restituzione anche ex art. 2058 cod. civ. al ricorrente, legittimo proprietario, della stessa area, nonché per la condanna della stessa Amministrazione al risarcimento del danno da fatto illecito (nelle voci compatibili con la restituzione) e da perdita del
godimento, quest’ultimo quantomeno a far data dall’annualità 2013, oltre accessori di legge;
b) in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta impossibilità di restituzione, per la condanna del Comune di Norma all’integrale risarcimento del danno da fatto illecito, nonché del danno da perdita di godimento, quest’ultimo quantomeno a far data dall’annualità 2013, oltre accessori di legge;
c) in ulteriore subordine, per l’adozione di ogni opportuna misura, anche diversa da quelle sopra indicate, prevista dalla normativa sugli espropri in tema di utilizzazione senza titolo di un bene per asseriti scopi di interesse pubblico, ritenuta dal Tar adito idonea a preservare il diritto dominicale del ricorrente e a far cessare la situazione antigiuridica consistente nell’occupazione sine titulo perpetrata dal Comune di Norma, nonché a garantire all’interessato congruo ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale sofferto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Norma, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 novembre 2022 il dott. I C e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La complessa vicenda che ha originato il presente contenzioso può riassumersi come segue.
Al sig. V P, proprietario degli immobili siti nel Comune di Norma e contraddistinti in Catasto Terreni al foglio n. 12, particelle 1245, 1246 (ex 199/b), 1247, 1248 (ex 54b), 1251 e 1252 (ex 730b), era comunicato nel 2002 l’avvio di una procedura espropriativa per l’acquisizione di mq 1.270. circa di terreno necessari per la realizzazione di opere di urbanizzazione nella zona del territorio comunale soggetta a “Piano di Zona 167”. La relativa occupazione di urgenza era reiterata nel 2004, con osservazione del ricorrente e immissione in possesso il 14 giugno 2004.
Nel 2011 la proposta da parte della società incaricata di definire la procedura di € 7.197,17,
comprensivi di indennità di esproprio e indennità di occupazione temporanea, era respinta dal sig. Porcari, in quanto non era considerata la presenza di numerose piante e di recinzioni, come da verbale di consistenza del 16 giugno 2004; seguiva la segnalazione di danni subiti durante i lavori.
Il Comune, nel 2012 proponeva di ricorrere all’istituto della “perequazione” e il sig. Porcari trasmetteva la sua volontà favorevole all’assegnazione di volumetria in luogo dell’indennità, reclamando tuttavia il diritto all’indennizzo del soprassuolo e proponendo lo scomputo per questa voce dagli oneri di urbanizzazione.
Nel 2017 il Comune comunicava che tale alternativa non era più percorribile e che l’indennità di esproprio, comprensiva dei danni lamentati, come rivalutata, ammontava a complessivi € 17.256,76. Il ricorrente non accettava e il decreto di esproprio non risultava adottato né dalla visura catastale risultava trascritto alcun titolo di trasferimento della proprietà al Comune.
Il sig. Porcari, con ricorso a questo Tribunale, lamentava, in sintesi, quanto segue.
“ 1) Violazione e/o falsa applicazione delle norme e principii in materia di procedure di esproprio - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 Cost. e 1 Protocollo addizionale CEDU - Violazione e/o falsa applicazione