TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-12-14, n. 201601374

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-12-14, n. 201601374
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201601374
Data del deposito : 14 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2016

N. 01374/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00820/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 820 del 2016, proposto da:
- P S, rappresentato e difeso dagli avvocati F L e C P, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bari, alla via P. Fiore n. 14;

contro

- Comune di San Marco in Lamis, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, dall’avv. G L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giandonato Uva, in Bari, alla via Giandomenico Petroni n.3;

nei confronti di

- A I, E L, L C F, A V, A S, M N, M N, L D N, G M, L T, L L, M M, rappresentati e difesi dagli avvocati A D e Rosa Anna Cristofaro, tutti da intendersi domiciliati, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a) cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale;

- Leonardo Coco, Antonietta Siciliano, Michele Ruggieri, Nicola Potenza, non costituiti in giudizio

per l’annullamento

- del provvedimento di proclamazione degli eletti nelle elezione diretta del Sindaco e di sedici consiglieri per il comune di San Marco in Lamis, svoltesi il 5 giugno 2016;

- di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, con particolare riferimento ad eventuali atti di ammissione delle liste, anche se non conosciuti, ovvero verbali di ammissione delle ridette liste, ovvero ancora ogni altro documento ricognitivo delle liste ammesse.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato e dei controinteressati indicati in epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla udienza pubblica speciale elettorale del giorno 13 dicembre 2016, il referendario Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO



1. Con atto depositato in data 8 luglio 2016, il sig. P S, in qualità di candidato sindaco nel Comune di San Marco in Lamis ed elettore, è insorto avverso gli atti in epigrafe, concernenti l’esito della competizione elettorale svoltasi nel medesimo comune in data 5 giugno 2016.



1.1. In punto di fatto, il ricorrente ha esposto che

- il 7 maggio 2016 sono state definite le liste e i candidati partecipanti alla competizione elettorale in programma per il successivo 5 di giugno 2016 presso il comune di San Marco in Lamis;

- in particolare, risultano presentate quattro liste;

- le liste denominate «Movimento 5 stelle» e «San Marco nel Cuore» sono state presentate il 6 maggio 2016, mentre quelle «Forza San Marco» e «Per San Marco» il successivo 7 di maggio;

- il candidato al Consiglio comunale A I ha accettato la candidatura nella lista «Forza San Marco», con atto la cui sottoscrizione è stata apposta ed autenticata il 6 maggio 2016;

- lo stesso candidato ha quindi accettato la candidatura nella lista «Per San Marco», con atto la cui sottoscrizione è stata apposta ed autenticata il 7 maggio 2016, e ha depositato, in pari data, alle ore 11.16, la rinuncia alla candidatura per la lista «Forza San Marco»;

- in data 5 giugno 2016 è stato eletto alla carica di Sindaco di San Marco in Lamis il sig. M M, espressione della lista «Per San Marco», che ha conseguito 3.265 voti, seguito dal ricorrente, sostenuto dalla lista «San Marco nel Cuore», con 3.165 voti;

- in data 8 giugno 2016 si è dato luogo alla proclamazione degli eletti;

- sull’assunto dell’illegittimità degli atti della procedura elettorale e, in particolare, dell’ammissione alla competizione elettorale delle lista «Per San Marco», è stato proposto il presente ricorso, finalizzato «alla totale riedizione delle elezioni».



1.2 In diritto, parte ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 l. n. 81 del 1993;
art. 20, quinto comma, d.P.R. 361 del 1957;
art. 28 d.P.R n. 570 del 1960;
art. 71 del d.P.R. n. 267 del 2000;
regolamento recante le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, ed. 2016;
art. 48 Cost.;
art. 13 d.lgs. n. 196 del 2003;
art. 21, n. 2, d.P.R. n. 445 del 2000) e l’eccesso di potere (illogicità;
ingiustizia manifesta).



2. Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.



2.1. Speculari conclusioni sono state formulate anche dai controinteressati costituiti in giudizio, per come individuati in epigrafe.

3. - All’udienza pubblica del 13 dicembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla disamina delle eccezioni in rito sollevate da parte resistente e dai controinteressati, essendo il ricorso infondato, per le ragioni di seguito esposte.



2. Col primo motivo, si è in primo luogo dedotto che «stando agli elenchi depositati e ai certificati elettorali ad essi allegati (che attestano l’iscrizione nelle liste elettorali del comune di San Marco in Lamis dei firmatari e l’univocità della sottoscrizione depositata), la lista "Per San Marco" è stata sottoscritta nelle date del 3, 4 e 5 maggio, per poi essere depositata il 7 maggio u.s.». Ciò sarebbe dimostrato sia da «quanto dichiarato e accertato in sede di autentica per quanto concerne gli elenchi consegnati con atti separati di cui ai nn. l e 2, che risultano sottoscritti in data 3 maggio», sia dal fatto che «i presentatori di lista non si sono avveduti di aver depositato, assieme alle sottoscrizioni, anche i certificati cumulativi rilasciati nelle date di effettiva richiesta: in altri termini, avendo raccolto le firme dei sottoscrittori in data antecedente al 7 maggio, hanno richiesto allora per allora i certificati elettorali, dai quali risulta sia l'iscrizione nelle liste elettorali comunali, sia la mancata sottoscrizione per altre liste».

Ne conseguirebbe che «quanto attestato il 7 maggio non risponde al vero e cela una gravissima illegittimità: infatti, le firme raccolte il 3, 4 e 5 maggio non potevano che essere state raccolte per una compagine di candidati diversa da quella depositata, ossia senza la presenza del candidato consigliere Ianzano, aggiunto solo in un momento successivo, a far tempo dalle ore 11.16 del 7 maggio».

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