TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-06-07, n. 202300088

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-06-07, n. 202300088
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202300088
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2023

N. 00088/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00185/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di RE

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 185 del 2022 proposto da
EH ZH, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Busetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Mezzolombardo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in RE, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
Provincia MA di RE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Sabrina Azzolini e Maria Elena Merlino con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in RE, piazza Dante n. 15, presso gli avvocati anzidetti negli uffici dell’Avvocatura della Provincia;



nei confronti

Ospedale San Giovanni, non costituitosi in giudizio;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituitasi in giudizio;



per l’annullamento

- del provvedimento di rimozione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, prot. N. 11142 dd. 15.11.2022 emesso dal Comune di Mezzolombardo e della susseguente rettifica del provvedimento rimozione d.d. 22.11.22, nonché degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, consequenziali e connessi.

nonché con richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità degli artt. 5 e 14 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 proponendo inoltre una questione di compatibilità con la direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE e con gli articoli 49 e 56 del TFUE;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mezzolombardo;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia MA di RE;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di RE;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per il ricorrente l’avvocato Michele Busetti, per la Provincia MA di RE l’avvocato Giacomo Bernardi e per il Comune di Mezzolombardo l’avvocato Davide Volpe come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

1. Il signor EH ZH, titolare della ditta individuale “ Bar RY di ZH EH (Baggio) ” gestisce il locale all’insegna “ Bar RY ”, ubicato nel territorio comunale di Mezzolombardo in Piazza Pio XII n. 10, all’interno del quale ha installato, nella sua veste di esercente, apparecchi per la raccolta del gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (qui di seguito TULPS), di proprietà del concessionario di rete.

2. Nell’ambito del territorio della Provincia di RE relativamente all’attività di distribuzione del gioco legale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 “ Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco ”, con cui la Provincia ha inteso limitare la diffusione del gioco d’azzardo e promuovere la prevenzione, il contrasto e la cura delle dipendenze patologiche da gioco, anche se lecito (cfr. art. 1, comma 1). A tal scopo la suddetta legge ha innanzitutto vietato la collocazione degli apparecchi da gioco a una distanza inferiore a trecento metri da istituti scolastici o formativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali, strutture e aree ricreative e sportive, circoli di pensionati, luoghi di culto (cfr. art. 5, comma 1), così come la diffusione di messaggi pubblicitari concernenti l’apertura o l’attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi predetti. Le disposizioni di fonte provinciale hanno inoltre stabilito la rimozione degli apparecchi da gioco posti a una distanza inferiore a quella prevista entro sette anni dalla data della loro entrata in vigore se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi (cfr. art. 14 comma 1 successivamente modificato dall’art. 33 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15), prevedendo anche la presentazione ogni due anni da parte della Giunta provinciale alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale di una relazione sull'attuazione della legge.

A riguardo della distanza degli apparecchi da gioco dai luoghi cosiddetti sensibili suddetti, con circolare n. prot. 491566 d.d. 21 settembre 2016, il Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione della Provincia ha specificato che “ al fine di assicurare l'applicazione di un criterio uniforme su tutto il territorio provinciale per la misurazione della distanza, si ritiene corretto l'utilizzo del criterio del raggio, in linea d'aria in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale dell'esercizio/locale/area interessati alla collocazione o alla rimozione degli apparecchi di cui all'art. 100 comma 6 del TULPS ".

Il Comune di Mezzolombardo, dal canto suo, con deliberazione del Consiglio n. 13 del 27 marzo 2012 ha approvato i criteri di insediamento di esercizi con attività di cui all’art. 110 comma 6 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 del TULPS integrando successivamente tale provvedimento con le deliberazioni consiliari n. 69 di data 30 novembre 20212 e n. 31 di data 10 settembre 2013.

3. La Polizia Locale Rotaliana al fine di “ verificare la presenza degli apparecchi da gioco con vincita in denaro ” e allo scopo di accertare il “ rispetto della normativa provinciale n. 13/2015...la quale prevede la rimozione degli apparecchi ”, in data 25 ottobre 2022 ha svolto un sopralluogo nel locale del signor EH ZH. All’interno di tale esercizio è stato rilevato “ lo svolgimento di un’attività di sala giochi all’insegna del Bar RY consistente in raccolta del gioco attraverso apparecchi videoterminali (VLT), individuati dall’art. 110, c. 6 del R.D. nr. 773 del 1931. Nel corso del controllo veniva accertata la presenza di numero 09 (nove) apparecchi...nonostante l’art. 14 della L.P. 13/15 ne prevedesse la rimozione entro la data del 12/08/2022 in quanto ricadente entro un raggio di m. 300 da luoghi sensibili ex art. 5 della L.P. 13/15 (luoghi sensibili: Oratorio parrocchiale, Ospedale San Giovanni, Scuola Media e Parco Pubblico)...Gli altri 8 (otto) videoterminali presenti venivano contestati con separati verbali. Quanto sopra costituisce violazione ai sensi delle Norme di cui all’Art. 5 della Legge Provinciale 22 luglio 2015 n. 13, sanzionata ai sensi dell’Art. 10 della L.P. medesima ”, con la specificazione che “ non è stato possibile contestare immediatamente la violazione in quanto, per l’accertamento della stessa si sono resi necessari successivi accertamenti presso l’Ufficio del Commercio del Comune di Mezzolombardo e l’Agenza delle Accise, Dogane e Monopoli per il Trentino Alto Adige. Il Comune di Mezzolombardo disporrà in seguito ordinanza ingiunzione per la rimozione dell’apparecchi ”. In data 15 novembre 2022 il Comune di Mezzolombardo ha pertanto notificato al signor EH ZH il “ provvedimento rimozione apparecchi da gioco” adottato in pari data sub prot. 11142, poi rettificato in data 22 novembre 2022 per errori materiali, con il quale in applicazione degli artt. 5 e 14 della legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13 e della conseguente deliberazione del Consiglio Comunale di Mezzolombardo n. 13 del 27 marzo 2012, è stata disposta la rimozione di tutti gli apparecchi ivi elencati, essendo stato accertato che “l’esercizio all’insegna Bar RY...si trova ad una distanza inferiore a 300 metri dai seguenti luoghi sensibili, calcolata secondo il criterio del raggio, in linea d’aria in tutte le direzioni tra l’accesso/ingresso principale del locale interessato alla rimozione...e l’accesso del luogo sensibile: 2. – scuola elementare; 5 – Centro Culturale Giovanile; 7- Oratorio; 8 – Sede PM (Associazione provinciale per la protezoone dei minori); 9 – Ospedale; 10 – Casa di Riposo; 17 – Stazione FETM (Ferrovia RE – Malè) ” evidenziando- altresì - che “ la licenza per l’esercizio di scommesse di cui all’art. 88 TULPS rilasciata in data 3 agosto 2017 per subingresso conteneva l’espressa indicazione del “divieto di installare apparecchi da gioco “nuovi” in quanto l’immobile è collocato in area sensibile” e che la “licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. era valida fino alla data del 12/08/2020, volturata per subingresso con validità limitata ”.

4. Il signor EH ZH ha quindi impugnato, chiedendone l’annullamento, il suddetto provvedimento di rimozione ritenuto lesivo dei propri interessi per i seguenti motivi:

I. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o di motivazione e/o per motivazione illogica - Violazione di legge e/o eccesso di potere per avere il Comune di Mezzolombardo violato l’affidamento del privato ovvero difetto di motivazione

La rimozione è stata disposta anche sulla base delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Mezzolombardo n. 13 del 27 marzo 2012, n. 69 del 30 novembre 2012 e n. 31 del 10 settembre 2013 che, ai sensi dell’art. 13 bis “ Disposizioni in materia di apparecchi da gioco ” della legge provinciale 14 luglio 2000, n.9, hanno approvato i criteri di insediamento di esercizi con attività di cui all’art. 110 comma 6 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 del TULPS. I divieti recati da tali deliberazioni sono applicabili ex art. 13 bis della citata l.p. n. 9 del 2000 ai nuovi apparecchi da gioco, mentre

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