TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2011-05-02, n. 201103728
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N. 03728/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2011, proposto da:
Crs Immobiliare s.r.l., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti L e R L, con domicilio eletto presso R L in Roma, v.le Giulio Cesare, 71;
contro
Comune di Anzio, in persona del Sindaco
pro tempore
,
rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso G L in Roma, via C. Monteverdi N. 20;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza prot. n. 51283 del Comune di Anzio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Anzio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2011 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con determinazione dirigenziale 29.3.2011 n.12 del dirigente responsabile della settima Unità Operativa (Politiche del Territorio) del Comune di Anzio è stato rilasciato alla società ricorrente il permesso di costruire denegato dal provvedimento contestato nel presente giudizio;
Dato atto che la deliberazione positiva assunta successivamente alla proposizione del ricorso è satisfattiva dell’interesse dedotto in causa e determina, pertanto, la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto di accollare all’Amministrazione chiamata in giudizio il rimborso delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidandole nella misura di cui in dispositivo;