TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-09-18, n. 202301065

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-09-18, n. 202301065
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202301065
Data del deposito : 18 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2023

N. 01065/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01030/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2019, proposto da
A A S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L N e M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- della nota del 17.6.2019, a firma del Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio, con la quale la P.A. ha inteso ritenere che nulla era dovuto a titolo di revisione prezzi;

- della successiva nota del 21.6.2019, sempre a firma del Direttore Area Patrimonio;

nonché per il riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi relativamente al rapporto di che trattasi, svoltosi sino al 2010 ed al conseguente diritto alla corresponsione del relativo importo;

e per la contestuale condanna della ASL di Taranto al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute a tale titolo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. M. Nilo per la parte ricorrente e avv. F. Tagliente per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La A A S.r.l. ha agito innanzi a questo Tribunale per l’annullamento delle note, in epigrafe indicate, con cui l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto ha rigettato la sua istanza di revisione dei prezzi, inerente il rapporto contrattuale regolato dagli atti negoziali analiticamente indicati in ricorso ed intrattenuto con la P.A. per la fornitura di materiale di cancelleria, nonché per il riconoscimento del suo diritto alla revisione e alla corresponsione dei relativi importi, quantificati nella somma di € 493.356,26, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002.

1.1. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, instando in via preliminare per la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice adito e, nel merito, per la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.

1.2. Con ordinanza n. 175/2023 del 26 gennaio 2023 il Collegio ha disposto adempimenti istruttori, ai quali la ASL di Taranto ha dato seguito con deposito documentale del 2 marzo 2023.

1.3. Previo deposito di documenti e memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 13 luglio 2023 la causa è stata riservata in decisione.

2. Preliminarmente va disposto lo stralcio dal fascicolo di causa delle memorie e della documentazione erroneamente depositate dalla ASL di Taranto in data 13.7.2022, 26.7.2022 e 05.09.2022, in quanto riferite ad altro giudizio.

2.1. Sempre in via preliminare, deve essere superata l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla difesa della ASL.

2.2. Osserva in proposito il Collegio che l’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi, per effetto di quanto disposto, prima, dall’art. 244 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, poi, dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a. ( che devolve alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 115, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dei successivi commi 3 e 4 dell’art. 133 dello stesso decreto legislativo ), ha - in definitiva - assunto una portata ampia e generale, superandosi il tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al Giudice Amministrativo spettavano le sole controversie relative all’ an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al Giudice Ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso, e rientrando nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, in virtù della detta norma del Codice del Processo Amministrativo, ogni controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto, compreso il profilo del quantum debeatur .

2.3. Più di recente, il formante giurisprudenziale è evoluto nel senso che « tale regola incontra un limite nel caso in cui “sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an ed al quantum del corrispettivo (benchè le parti controvertano nell’interpretazione della clausola quanto al secondo profilo) .... È di tutta evidenza che in tale fattispecie la controversia concerne l’espletamento da parte dell’appaltatore di una prestazione già puntualmente convenuta e disciplinata (anche in ordine al quantum) con il contratto, con la conseguenza che essa ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria”. In tali ipotesi la domanda rinviene la sua ragione nel contratto, in relazione al quale la P.A. si trova in una situazione paritetica e, concernendo la controversia un diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. sez. un. n. 14559 del 2015, in motivazione;
n. 6595 del 2009)
» (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 1° febbraio 2019, n. 3160, richiamata anche da Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 31 luglio 2019, n. 5446).

2.4. Si è evidenziato, in particolare, che « L’applicazione della norma, concernendo un’ipotesi di giurisdizione esclusiva, risente delle statuizioni di Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 204, da cui è ritraibile il principio fondamentale costituito dal ripudio di un sistema di riparto delle giurisdizioni che non sia ancorato al binomio diritti-interessi, presidiato dalla combinazione degli artt. 102 e 103 Cost. Sicché la cognizione dei diritti, che appartiene quasi per definizione al giudice ordinario, non può essere attribuita senz’altro al giudice amministrativo, ma soltanto quale prolungamento, o completamento, di tutela, per ogni vicenda in cui, comunque, si sia avuto esercizio di poteri autoritativi incidenti nella sfera giuridica del cittadino. La materia dei pubblici servizi può dunque essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto con riferimento ad ipotesi in cui le posizioni di diritto soggettivo fatte valere nei confronti della pubblica amministrazione si collochino in un’area di rapporti nella quale essa agisce esercitando il proprio potere autoritativo. [ ] Tale potere autoritativo va senz’altro escluso al cospetto della pretesa dell’appaltatore alla revisione dei prezzi che sia fondata su di una specifica clausola del contratto e che si sostanzi nell’affermazione secondo cui quella clausola obbligherebbe l’amministrazione appaltante al riconoscimento della revisione: si traduce, questa, in una pretesa di adempimento contrattuale (Cass., sez. un., 19 marzo 2009, n. 6595;
sez. un., ord. 13 luglio 2015, n. 14559, nonché, tra varie, sez. un., 31 maggio 2016, n. 11375)
» (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 20 aprile 2017, n. 9965).

3. Orbene, applicando le suddette coordinate normative e giurisprudenziali alla fattispecie concreta in esame, è agevole rilevare che la società ricorrente - nel delineare il petitum sostanziale - non fa riferimento a clausole contrattuali, quali titoli giuridici del meccanismo revisionale espressamente pattuito e puntualmente disciplinato tra le parti in ordine all’ an e al quantum del corrispettivo, ma chiede tout court l’applicazione del meccanismo revisionale previsto ex lege (art. 6, commi 4 e 6, della legge n. 537/1993 e art. 244 del D. Lgs. n. 163/2006),

3.1. In altre parole, la controversia che ne occupa non involge direttamente l’applicazione del criterio revisionale contrattuale già concordato, né si risolve nella pretesa all’esatto adempimento contrattuale e all’ottenimento di un risultato direttamente ritraibile dall’applicazione del contratto, cioè nella richiesta del mero adempimento delle previsioni contrattuali di revisione del corrispettivo.

3.2. Conseguentemente, nella specie, va affermata la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e ), n. 2 c.p.a.

3.3. Nel merito, come evidenziato in fatto, il ricorso verte sulla richiesta di riconoscimento della revisione dei prezzi per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, in riferimento al rapporto contrattuale, instaurato tra le parti per la fornitura di materiale di cancelleria e regolato da una lunga sequenza di atti negoziali, intervenuti inter partes , elencati nel libello introduttivo.

3.4. La società ricorrente sostiene che per detti anni abbia diritto alla revisione dei prezzi, calcolando l’indice di aggiornamento ISTAT dei costi della fornitura a partire dalla data di decorrenza del primo contratto intervenuto con l’ASL di Taranto, ossia il contratto rep. n. 0068/1995 (allegato sub n.

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