TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-11-04, n. 202111305
Ordinanza cautelare
13 novembre 2020
Decreto cautelare
7 ottobre 2020
Sentenza
4 novembre 2021
Decreto cautelare
7 ottobre 2020
Ordinanza cautelare
13 novembre 2020
Sentenza
4 novembre 2021
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2021
N. 11305/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07688/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7688 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MA (AL) MI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Gigli e Valerie Peano, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Paola Falconieri, n. 55;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Hippogroup Roma Capannelle s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
- della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 1° ottobre 2020, prot. n. AAMS ADMUC REGISTRO UFFICIALE 339601-2020 841, nella parte in cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato alla ricorrente la presunta scadenza della concessione assegnata alla MA (AL) MI al “ 5 ottobre p.v., data in cui interverrà la scadenza novennale della concessione 15009 ai sensi dell’articolo 24, comma 13 lett. a) della legge 7 luglio 2009 e dovrà essere conseguentemente disposta l’interruzione della raccolta del gioco in capo a tale concessione ”, nonché di ogni altro atto connesso;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
- dell’art.4 dell’originaria convenzione del 2011 intercorsa tra la RW AM LT. e ADM acquisita nel 2014 dalla ricorrente unitamente al ramo d’azienda relativo all’esercizio del gioco a distanza munito della concessione n. 15009 ove si ritenga che tale disposizione prevalga sull’art.4 della nuova convenzione (e/o rappresenti elemento connaturato alla concessione n.15009) ed ove interpretato ed applicato prescindendo dalla necessaria etero-integrazione normativa con riferimento agli artt.1, comma 935, della legge n. 208/2015 e 1, comma 727, della legge n.160/2019;
- di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La MA (AL) MI è un operatore economico attivo nel settore relativo all’esercizio e alla raccolta a distanza di giochi con vincita in denaro, titolare della convenzione di concessione n. 15009 sottoscritta dalla RW AM LT (dante causa della ricorrente) il 5 ottobre 2011 ed in scadenza in data 5 ottobre 2020, ottenuta all’esito della procedura ad evidenza pubblica bandita del 2011 in virtù della disciplina recata dall’art. 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88.
L’Agenzia delle dogane e monopoli (di seguito anche semplicemente “ADM”) con il provvedimento del 1° ottobre 2020 ha disposto che “ il 5 ottobre p.v. (2020) … interverrà la scadenza novennale della concessione 15009 ai sensi dell’articolo 24, comma 13 lett. a) della legge 7 luglio 2009 e dovrà essere conseguentemente disposta l’interruzione della raccolta del gioco in capo a tale concessione ”.
Con il ricorso indicato in epigrafe, l’operatore economico ha, dunque, impugnato tale atto, in ragione della grave compromissione che ne deriverebbe al suo interesse alla continuità dello svolgimento dell’attività, a tal fine formulando tre motivi di doglianza.
Contesta, innanzi tutto, la ricorrente la violazione del disposto dell’art. 4 della convenzione in concessione - da costei a suo tempo sottoscritta in sede di subentro nell’originaria concessione rilasciata alla RW AM LT il 5 ottobre 2011 - che prevede una durata di 9 anni dalla data di stipula, in tesi avvenuta solo in data 3 luglio 2014.
Lamenta, poi, la società - oltre all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in asserito contrasto a qualsiasi principio di logica e di ragionevolezza oltre che ai principi generali dell’attività amministrativa e del giusto procedimento, codificati nella legge n. 241/1990 - la violazione dell’art. 1, comma 935, della legge n. 208 del 2015, laddove prevede, nelle more dell’indizione di una nuova gara, l’estensione della durata di tutte le concessioni ex art. 24, comma 11, lettere da a) a f), della legge n. 88 del 2009, ivi inclusa quella stipulata dalla ricorrente, fino al 31 dicembre 2022 al fine di riallineare il quadro regolamentare del settore di mercato, sostenendo che tale previsione sarebbe stata sostanzialmente confermata dall’articolo 1, comma 727, della legge n. 160/2019, anch’esso violato.
Deduce, altresì, il concessionario il mancato rispetto delle regole di affidamento delle concessioni per l’esercizio dei giochi on line nonché, in particolare, i principi comunitari e costituzionali di tutela della concorrenza, non discriminazione, razionalità, proporzionalità, parità di trattamento ed adeguatezza (artt. 3, 41, 97 e 117, comma 1, Cost.), laddove si introducono limitazioni all’esercizio dell’attività economica nel settore dei giochi d'azzardo non giustificate da imperativi motivi di interesse generale.
Nel costituirsi in giudizio, la difesa dell’ADM ha eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso atteso che l’atto impugnato non è un provvedimento amministrativo, bensì una semplice nota informativa con la quale l’Ufficio Gioco a distanza dell’Agenzia ha comunicato al concessionario ricorrente l’avvenuta scadenza della durata della concessione. Nel merito l’amministrazione ha contestato le censure sollevate.
La Sezione con ordinanza n. 6986/2020 ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
In vista dell’udienza del 6 ottobre 2021, le parti hanno esercitato il proprio diritto di difesa depositando memorie con cui sono state argomentate ulteriormente le proprie posizioni.
A detta udienza la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
In via preliminare va respinta l’eccezione di rito formulata in atti dalla resistente.
Il provvedimento del 1° ottobre 2020 ha, infatti, chiaramente natura provvedimentale poiché tramite esso l’ADM ha preso posizione, sia pur implicitamente (e per questo oggetto di contestazione), sulle ragioni poste a fondamento della pretesa della ricorrente, fondata sull’invocazione, a proprio favore, del regime di proroga ex lege , reso poi oggetto di motivo di ricorso.
L’amministrazione ha, quindi, adottato un atto avente valenza provvedimentale, in ragione dell’aver ivi ritenuto che non ricorressero i presupposti, previsti dalla legge, per concedere la proroga, nella considerazione che si debba, al contrario, fare applicazione dell’ordinario termine (nove anni) di scadenza indicato nella convenzione.
Pertanto, con il provvedimento impugnato l’Agenzia, nell’intento di dare attuazione alle prefate disposizioni di legge, ha sostanzialmente negato che sussistessero di fatto le condizioni per la proroga del rapporto concessorio,