TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2020-04-28, n. 202000293

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2020-04-28, n. 202000293
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202000293
Data del deposito : 28 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2020

N. 00293/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00165/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 165 del 2020, proposto da E K, rappresentato e difeso dagli avvocati M S e R A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Brescia, via Solferino 28;

contro

l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento

del decreto del questore di Brescia n. Cat.A.12/2019/Immig/II Sez/19BS036838, datato 27 novembre 2019 e notificato in data 5 gennaio 2020, recante rigetto dell’istanza per la conversione del permesso di soggiorno da minore età in motivi di lavoro, presentata dal ricorrente,

nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell'interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio decisoria del giorno 22 aprile 2020 il pres. cons. A Gricci, e stabilito collegialmente di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 cod. proc. amm., essendo costituite tutte le parti interessate, e considerato l’elevato numero di precedenti conformi, già emessi dalla Sezione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



1.1. E K, nato il 1 maggio 2001 in Kossovo, cittadino extracomunitario, è entrato clandestinamente in Italia il 28 settembre 2018, come minorenne non accompagnato.



1.2. Con decreto del Tribunale per i minorenni di Trieste 14 novembre 2018, n. 2860, ne è stato disposto il collocamento in struttura di prima accoglienza e il trasferimento in una comunità idonea alla sua condizione: attribuito al Servizio sociale del Comune di Cividale del Friuli, è stato da questo riassegnato alla Civiform soc. coop. sociale.



1.3. Ha inoltre ottenuto il permesso di soggiorno per minore età 10 gennaio 2019, n. i1156861a, quale minore inespellibile, rilasciato dalla Questura di Udine.

Si è poi trasferito nel territorio bresciano, e q ui ha chiesto, dopo la scadenza, la conversione in permesso di lavoro, in asserita applicazione dell’art. 32, comma 1 bis, del d. lgs. 286/1998 per il quale “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della L. 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale”.

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