TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-04-05, n. 201200227
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N. 00227/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2007 REG.RIC.
N. 00174/2007 REG.RIC.
N. 00904/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2007, proposto da:
I P, rappresentato e difeso dagli avv. A C, G C, con domicilio eletto presso Avv. Alessandra Moneta in Ancona, via Matteotti, 74;
contro
Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso Ancona Ufficio Legale Comune in Ancona, piazza Xxiv Maggio, 1;
Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dagli avv. C D, M D S, con domicilio eletto presso Ancona Ufficio Legale Amm.ne Prov.Le in Ancona, via Ruggeri, 5;
Provincia di Ancona Dirigente Settore Vii - Assetto Territorio e Difesa del Suolo;
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2007, proposto da:
I P, rappresentato e difeso dagli avv. A C, G C, con domicilio eletto presso Avv. Alessandra Moneta in Ancona, via Matteotti, 74;
contro
Comune di Ancona,
Comune di Osimo;
Provincia di Ancona, Dirigente della Provincia di Ancona Settore Vii - Assetto Territorio e Difesa del Suolo -, Dirigente della Provincia di Ancona , Settore Lavori Pubblici - Area Tecnico Amministrativa - Ufficio Espropri, rappresentati e difesi dagli avv. M D S, C D, con domicilio eletto presso Avv. Massimo Sgrignuoli in Ancona, via Ruggeri, 5;
nei confronti di
Costruire S.r.l.;
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2007, proposto da:
Luciana P, Giuseppe P, I P, rappresentati e difesi dagli avv. A C, G C, con domicilio eletto presso Avv. Alessandra Moneta in Ancona, via Matteotti, 74;
contro
Comune di Ancona
Dirigente della Provincia di Ancona - Settore Vii - Assetto Territorio e Difesa del Suolo, Responsabile dell'Area Settore Lavori Pubblici - Area Tecnica Amm.Va - Ufficio Espropri ,
Comune di Osimo
Dirigente della Provincia di Ancona , Settore Lavori Pubblici - Area Tecnico Amm.Va Ufficio Espropri;
Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dagli avv. C D, M D S, con domicilio eletto presso Ancona Ufficio Legale Amm.Ne Prov.Le in Ancona, via Ruggeri, 5;
nei confronti di
Costruire S.r.l.;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 50 del 2007:
- delibere di Consiglio Comunale 24.10.2006 n. 120 di approvazione definitiva della variante urbanistica al PRG per l’esecuzione dei lavori in oggetto (relativamente alle aree incluse nel comparto PIP) e 24.10.2006 n. 123 di approvazione della variante urbanistica conseguente al progetto preliminare della rotatoria (per le aree esterne al comparto PIP);
- atti presupposti del procedimento, tra cui le delibere consiliari 19.12.2005 n. 148 di adozione della variante urbanistica al PRG in ambito PIP e 6.2.2006 n. 13 di approvazione del progetto preliminare dei lavori redatto dalla Provincia..
quanto al ricorso n. 174 del 2007:
- delibera di Giunta Provinciale 28.11.2006 n. 648 di approvazione del progetto definitivo, nonché i relativi atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio della procedura espropriativa, la delibera di Giunta Provinciale 28.12.2004 n. 586 di approvazione del progetto preliminare e il Programma triennale dei Lavori Pubblici;
quanto al ricorso n. 904 del 2007:
- delibera di Giunta Provinciale 3.4.2007 n. 123 di approvazione progetto esecutivo;
- atto di immissione in possesso e decreto di esproprio 14.8.2007 n. 300.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune e della Provincia di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2012 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti agiscono in qualità di proprietari dei terreni distinti al Fg. 139 mappali nn. 98, 120, 300, 301 e 305 sottoposti, in parte, a procedura espropriativa per la realizzazione della nuova rotatoria dell’Aspio realizzata dalla Provincia di Ancona.
Con il ricorso n. 50/2007 vengono impugnate le delibere di Consiglio Comunale 24.10.2006 n. 120 di approvazione definitiva della variante urbanistica al PRG per l’esecuzione dei lavori in oggetto (relativamente alle aree incluse nel comparto PIP) e 24.10.2006 n. 123 di approvazione della variante urbanistica conseguente al progetto preliminare della rotatoria (per le aree esterne al comparto PIP).
Vengono altresì impugnati gli atti presupposti, tra cui le delibere consiliari 19.12.2005 n. 148 di adozione della variante urbanistica al PRG in ambito PIP e 6.2.2006 n. 13 di approvazione del progetto preliminare dei lavori redatto dalla Provincia.
Il successivo ricorso n. 174/2007 è invece rivolto contro la delibera di Giunta Provinciale 28.11.2006 n. 648 di approvazione del progetto definitivo, nonché contro i relativi atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio della procedura espropriativa, la delibera di Giunta Provinciale 28.12.2004 n. 586 di approvazione del progetto preliminare e il Programma triennale dei Lavori Pubblici.
Con il ricorso n. 904/2007 vengono infine impugnati la delibera di Giunta Provinciale 3.4.2007 n. 123 di approvazione progetto esecutivo, l’atto di immissione in possesso e il decreto di esproprio 14.8.2007 n. 300.
Si sono costituiti in giudizio il Comune e la Provincia di Ancona che deducono, in via preliminare, eccezioni di inammissibilità dei ricorsi, contestandone comunque la fondatezza nel merito chiedendone il rigetto.
All’udienza del 22.3.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con ordinanza istruttoria 24.11.2009 n. 118 veniva disposta, tra l’altro, la riunione dei ricorsi in epigrafe, che saranno quindi oggetto di trattazione unitaria.
3. Il Collegio ritiene di soprassedere dalla trattazione delle eccezioni preliminari di carattere generale, poiché i ricorsi sono infondati nel merito. Nell’esame dei singoli motivi sarà eventualmente dato conto degli specifici profili di interesse ad agire in relazione all’effettiva utilità della censura dedotta.
4. In punto di fatto è necessario chiarire alcuni riferimenti planimetrici, considerate le diverse e contrastanti prospettazioni fornite, al riguardo, dalle parti in causa.
La proprietà e l’abitazione dei ricorrenti sono situate lungo una strada esistente e quasi a ridosso della carreggiata. A fianco di questa strada esiste un’altra strada (semiparallela) che corre a circa 45-50 mt. dall’abitazione (tutte le distanze vengono desunte graficamente dalle planimetrie in scala 1:1.000 depositate in giudizio e non oggetto di contestazione).
Le suddette strade si incrociano, confluendo verso l’abitato, a circa 160 mt. dall’abitazione (considerando l’edificio maggiore che compare in mappa).
Le precedenti previsioni urbanistiche prevedevano una rotatoria il cui centro era ubicato a circa 105 mt. dall’incrocio esistente e a circa 55 mt. dall’abitazione. Detta rotatoria aveva la funzione di raccordare le due strade prima che confluissero nell’abitato, razionalizzando così i flussi di traffico in entrata e in uscita dallo stesso.
Per effetto della rotatoria, l’incrocio viario veniva quindi traslato di circa 105 mt. verso l’abitazione dei ricorrenti.
Le nuove previsioni urbanistiche (oggetto di gravame), hanno leggermente modificato l’ubicazione e la dimensione della rotatoria originariamente prevista, il cui centro si trova ora collocato a circa 100 mt. dall’incrocio esistente e a circa 60 mt. dall’abitazione. Per effetto dell’aumento di diametro della nuova rotatoria, viene aumentata l’area oggetto di esproprio, che si estende (restringendosi progressivamente secondo un profilo cuneiforme) fino al confine della corte di pertinenza dell’abitazione contraddistinta con una diversa destinazione urbanistica.
5. Considerata la molteplicità delle censure, l’esame di merito delle stesse verrà effettuato seguendo l’ordine dei ricorsi e l’ordine dei motivi ivi dedotti.
6. Con la prima censura del ricorso n. 50/2007 viene dedotta violazione dell’art. 14 della Legge n. 109/1994 e dell’art. 13 del DPR n. 554/1999 per mancata inclusione dell’opera nel Programma dei lavori pubblici della Provincia e del Comune, ovvero per difformità rispetto ai predetti documenti programmatori.
La censura è infondata.
Come documentato dalle Amministrazioni resistenti, l’opera è stata prevista nei programmi della Provincia a partire dal triennio 2005-2007. La censura di pretesa difformità viene invece dedotta in termini generici, senza specificare i profili di contrasto tra progetto e programma.
Per quanto riguarda il Comune, va osservato che lo stesso partecipa solo al cofinanziamento della spesa, perché l'opera risulta di competenza provinciale (che ne ha curato progettazione ed esecuzione). Non era quindi tenuto ad includere la stessa nella relativa programmazione dei lavori pubblici, ma solo a prevedere la copertura del cofinanziamento negli specifici documenti di bilancio (profilo contabile non oggetto di contestazione).
6.1 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 19 del DPR n. 327/2001, della Legge n. 241/1990 nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene contestato che sono state attivate due distinte procedure di variante urbanistica (una per le aree interne al PIP e l'altra per quelle esterne), anziché attivarne una unica. Viene altresì contestato che è stata prima adottata la variante al PRG in ambito PIP e poi approvato il progetto preliminare dei lavori (anziché far precedere la variante dall’approvazione del progetto).
Entrambi i profili non paiono condivisibili.
In primo luogo va osservato che le norme invocate dal ricorrente non vietano di attivare due procedimenti paralleli di adeguamento delle previsioni urbanistiche e che convergono verso il medesimo obiettivo finale. Nel caso specifico la doppia procedura risulta giustificata (non dando luogo ad alcun aggravio procedurale, soprattutto verso i ricorrenti), dovendosi modificare due distinte programmazioni urbanistiche (una generale e l’altra attuativa).
In relazione all’ulteriore profilo di doglianza, va osservato che la variante al PRG in ambito PIP (adottata in via preliminare con delibera consiliare 19.12.2005 n. 148 e in via definitiva con delibera consigliare 24.7.2006 n. 89), è attuativa di accordi intervenuti tra Comune e Provincia per la realizzazione dell’opera (v. ad esempio, la delibera consiliare 9.12.2003 n. 633). Non si tratta quindi di una iniziativa comunale slegata da uno specifico e concreto interesse pubblico.
Peraltro va osservato che, nello specifico, è stata osservata la procedura di cui all’art. 19 del DPR n. 327/2001, essendo opera non di competenza comunale. Di conseguenza il progetto preliminare è stato approvato prima dalla Provincia in qualità di stazione appaltante (v. delibera di GP 28.12.2004 n. 586) poi trasmesso al Comune per l'adozione della variante.