TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-10-02, n. 202402292
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Testo completo
Pubblicato il 02/10/2024
N. 02292/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2023, proposto da
M P, rappresentato e difeso dagli avvocati L M e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Padova, via Emanuele Filiberto n. 3;
contro
Comune di Vidor, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Sindaco del Comune di Vidor quale ufficiale del Governo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
del diniego opposto, nelle forme della ammissione alla sola consultazione senza copia, con nota PEC prot. 5810 del 03/07/2023 alla richiesta di rilascio di documentazione presentata dal dott. P, ribadita con nota PEC del 06/06/2023;
e per l'accertamento della sussistenza del diritto del richiedente ad ottenere copia della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vidor, del Ministero dell'Interno e del Sindaco del Comune di Vidor quale ufficiale del Governo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il signor M P ha chiesto l’annullamento della nota prot. 5810 del 3 luglio 2023, nella parte in cui il Comune di Vidor ha riconosciuto l’accesso alla documentazione richiesta nelle forme della sola consultazione, con conseguente accertamento del diritto del richiedente ad estrarre copia della stessa.
Giova premettere che il ricorrente, con istanza prot. 5035 del 6 giugno 2023, ha chiesto al Comune di Vidor di poter fotografare o, comunque, di ricevere copia fotostatica per posta elettronica degli indici decennali di nascita e matrimonio dal 1871 e il 1901.
Si tratta di registri formati sotto il vigore dell’art. 34, comma 1, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (“ Ordinamento dello stato civile ”) – abrogato dall’art. 110, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (“ Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ”) –, il quale recitava: “ Oltre l'indice annuale, l’ufficiale dello stato civile nel mese di gennaio dell'anno successivo ad ogni decennio forma in doppio esemplare un indice per il decennio stesso, giusta il modulo stabilito ai sensi dell'articolo precedente ”.
La richiesta ostensiva è stata giustificata da esigenze di ricerca storica: in specie, uno studio sul fenomeno dell’emigrazione dal Veneto verso i paesi del Sud America alla fine del XIX secolo. La finalità di tale studio – come specificato nell’istanza di accesso – è di rendere disponibili i relativi risultati on line oltreché di raccoglierli in una pubblicazione a stampa, da distribuire, senza fini di lucro, in Italia e in Brasile, “ in modo da permettere a tutti di capirne la rilevanza come pure permettere ai discendenti di coloro che partirono oltre 100 anni fa di ritrovare le proprie origini e magari visitare la terra dei propri avi ”.
Il Comune di Vidor, con la nota impugnata, ha tuttavia ammesso “ la sola consultazione degli indici decennali con la supervisione dell’ufficiale dello stato civile ”, così confermando la precedente nota, a firma del Sindaco, del 2 gennaio 2023, prot. 41.
2. Il ricorrente pertanto è insorto in questa sede avverso la determinazione negativa, ritenendo la stessa illegittima in quanto contraria all’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché viziata da “ errore di motivazione e contraddittorietà, errore nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie ”.
Nella prospettiva attorea, il diniego opposto dall’Amministrazione sarebbe basato su un presupposto errato, poiché la richiesta ostensiva non riguarderebbe le certificazioni anagrafiche, ma avrebbe ad oggetto l’estrazione di copia fotografica oppure per scanner dei soli indici decennali. Questi ultimi, osserva l’esponente, sono documenti generalmente consultabili on line in forma libera, sebbene solo parzialmente: talvolta gli indici mancherebbero di alcuni anni, altre volte, come nel caso del Comune di Vidor, sarebbero interamente assenti. In specie, l’accesso libero in forma digitale avverrebbe tramite il “ Portale Antenati ”, sito di ricerca a cura dell’Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR), istituito presso il Ministero della Cultura, che riporta gli atti degli Archivi di Stato di tutta Italia.
Il ricorrente evidenzia, pertanto, che l’Amministrazione avrebbe fondato il proprio diniego sull’errata qualificazione della documentazione richiesta in copia: non si tratterebbe di atti di stato civile, né di certificazioni, ma soltanto di indici decennali, necessari per completare un quadro conoscitivo già parzialmente disponibile al pubblico.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Vidor, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili: innanzitutto per carenza di interesse, in quanto l’atto impugnato sarebbe meramente confermativo rispetto alla nota prot. 41 del 2 gennaio 2023; inoltre, per mancata impugnazione di atto presupposto, ravvisabile nel disciplinare sull’accesso e la consultazione dei registri storici di stato civile e anagrafe, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 30/2022 e comunicato al ricorrente con PEC consegnata il 30 marzo 2022.
Il Comune di Vidor ha chiesto, in ogni caso, il rigetto del ricorso nel merito: di contro a quanto sostenuto nel gravame, l’Amministrazione non avrebbe negato il rilascio di copia in forza della normativa sugli atti di stato civile, bensì sulla scorta dell’applicazione, in via estensiva, delle disposizioni normative previste per gli archivi storici, ritenendo che le cautele stabilite da queste ultime (composte anche da documenti di prassi e dal suddetto regolamento comunale) fossero quelle più idonee a garantire il diritto di accesso in esame e nel contempo anche le esigenze di riservatezza nel trattamento e nella possibile diffusione di dati personali. Motivazione, questa, non contestata specificamente dal ricorrente.
4. Sono volontariamente intervenuti in giudizio il Ministero dell’Interno e il Sindaco del Comune di Vidor, nella sua qualità di ufficiale del Governo, con il patrocinio dell’avvocatura erariale, ritenendosi unici soggetti legittimati passivi rispetto al ricorso, in ragione del fatto che la richiesta ostensiva avrebbe ad oggetto atti dello stato civile. Di conseguenza, la notifica del ricorso al solo Comune di Vidor renderebbe il ricorso inammissibile, in quanto rivolto ad un soggetto pubblico estraneo al Ministero dell’Interno, a cui è riconducibile la contestata decisione di diniego dell’accesso.
Le parti intervenute hanno eccepito, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: gli atti dello stato civile – tra cui sarebbero assimilabili, quanto alla natura e al trattamento, gli indici decennali – non costituirebbero atti amministrativi, sicché la relativa ostensione sarebbe possibile solo in forza di una motivata istanza proposta all’ufficiale dello stato civile ai sensi dell’art. 450 cod. civ. e del d.P.R. n. 396 del 2000, il cui rigetto sarebbe rimesso ex art. 95 del d.P.R. appena menzionato alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
Nel merito, le parti intervenuti hanno rilevato l’infondatezza del gravame. L’ostensione degli indici decennali costituirebbe un