TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 2022-02-07, n. 202200209

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 2022-02-07, n. 202200209
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200209
Data del deposito : 7 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2022

N. 01111/2019 REG.RIC.

N. 00209/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01111/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2019, proposto da

Q C L, Q C L, Q C M, Q C S, D D G F e R E M, rappresentati e difesi dall'avvocato I Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Racale, in persona del Sindaco in carica,non costituito in giudizio;



per l’ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione Prima, n. 1183 del 19 luglio 2018;

- in subordine, se ritenuto ancora legittimo, per la valutazione della relativa acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, con pagamento del valore venale dei beni oltre il 10% per il pregiudizio patrimoniale e non.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione I^ n. 1183/2018;

Viste le ordinanze istruttorie di questa Sezione n. 429/2020, n. 1118/2020 e n. 504/2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. dott.ssa P M.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato il 5 agosto 2019 e depositato il 23 agosto 2019, i sei ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Prima Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce n. 1183 del 19 luglio 2018, comunicata al Comune di Racale il 27 marzo 2019, con cui questo Tribunale, ha statuito quanto segue.

- I ricorrenti sono comproprietari di suoli in Racale al fg. 22 per varie particelle, in ordine ai quali il Comune suindicato ha intrapreso un procedimento espropriativo riguardante la realizzazione di strade interne;

- a seguito di contestazioni dei proprietari con deliberazione G.M. di Racale n. 835/1996 è stato quantificato l’indennizzo dovuto per le due particelle nn. 1933 e 1936, il cui pagamento è avvenuto a fine 2015 ma, tuttavia, non è mai intervenuto il decreto di esproprio;

- con altro procedimento intrapreso nell’anno 2005 sono state occupate le pp. 1940,100, 731, per la sistemazione della via Ospina.

- in particolare sono state occupate le particelle indicate nel ricorso (ossia:1937 per mq. 427;1938 per mq. 386;1939 per mq 178;1940 per mq 241;1941 per mq. 319; 1942 per mq.1809-607-152; 1736 per mq. 75; n 1739 per mq 56; 1740 per mq. 24; 1741 per mq 9; 1754 per mq 126; 99 per mq. 731;100 per mq. 20; 731 per mq. 525) facenti parti del fg 22 per una superficie complessiva di 6.885 mq.

Non essendosi mai completati i procedimenti espropriativi con l’adozione del decreto di esproprio, con nota del 21.3.2016, i ricorrenti hanno richiesto il rilascio dei suoli e la rimessione in pristino”;

- che “non risulta che fra l’amministrazione comunale e i ricorrenti si sia addivenuti alla sottoscrizione di un accordo per la cessione volontaria della proprietà dei fondi occupati, né risulta che vi sia stato un atto di acquisizione degli stessi”.

- Pertanto, “perdurando il diritto di proprietà dei ricorrenti sui terreni indicati in ricorso”, il T.A.R. per la Puglia- sez. di Lecce ha, accolto sia “la domanda tendente ad ottenere la restituzione del bene, fatta salva l’eventuale attivazione, da parte dell’Amministrazione comunale, della procedura prevista dal citato art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001”, sia, quanto “alla perdita della disponibilità dell’area per il periodo di occupazione illegittima”, la relativa domanda di risarcimento del danno, così testualmente statuendo:

<<Per l’ammontare del danno, dovrà farsi riferimento all’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 il quale dopo aver disposto al 1° comma che “ Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”, al 3° comma prevede che “Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

In applicazione dell’art. 34 del d.lgs. 104/2010 il Comune di Racale dovrà quindi proporre ai ricorrenti una somma corrispondente al 5% del valore del bene per ogni anno di illegittima occupazione (determinato tenuto conto dell’art. 19 della L.R. n. 3 del 2005), in relazione ai terreni effettivamente occupati per la realizzazione dei progetti inerenti la realizzazione delle vie Isonzo, prolungamento di via Siena, via Ospina, Via S. Giovanni Bosco, via Piave, via Pisa, via dei Girasoli, via Fiumi Marina, sulla base delle citate disposizioni di cui all’art. 42 bis del d.lgs. 327/2001, nel termine di gg. 90 dalla comunicazione e /o notificazione del presente provvedimento>>.

- In conclusione, il T.A.R. per la Puglia - Prima Sezione di Lecce, con la citata sentenza n.1183/2018 ha, quindi, accolto il ricorso di cognizione e, per l’effetto:

- ha ordinato al Comune di Racale “di procedere alla restituzione del bene in favore

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