TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-09, n. 201400048
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N. 00048/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00726/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 726 del 2013, proposto da:
M L C, G B, A S, R N, B B, L B, M M, L C, D C, E R, B C, R F, R M, A G A, S P, A M, R V, M R C, D M, rappresentati e difesi dall'avv. M D, con domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;
per l'ottemperanza
alla sentenza del T.A.R. Marche n° 653/2012 del 23 ottobre 2012
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario F A nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 e udito il difensore dei ricorrenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno proposto domanda rivolta ad ottenere l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale Amministrativo n° 653/2012 del 23 ottobre 2012.
Con la sentenza summenzionata è stato affermato il seguente principio di diritto: “ l’attestazione di frequenza di corsi di aggiornamento non esprime, in sé, alcun apprezzamento sul candidato. Il punteggio attribuito con esclusivo riguardo al criterio in questione, quindi, non è sufficientemente supportato sotto il profilo degli elementi atti ad evidenziare le caratteristiche del candidato per le quali lo stesso meriti di prevalere nell’ambito della selezione concorsuale ”.
Con sentenza n° 528/2013 del 4 luglio 2013, è stato accolto il ricorso, proposto dai ricorrenti, per l’ottemperanza alla summenzionata sentenza n° 653/2012 del 23 ottobre 2012.
I ricorrenti lamentano che l’amministrazione, nel termine assegnato con sentenza n° 528/2013 del 4 luglio 2013, non abbia posto in essere l’attività esecutiva del principio di diritto statuito con la pronuncia di cui invocano l’ottemperanza.
Tale deduzione non è smentita dalle risultanze processuali.
Per tali ragioni, dev’essere nominato Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale della Regione Marche, con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio, affinchè, se ed in quanto gli atti esecutivi del giudicato non siano stati già emanati, ottemperi alla sentenza di questo Tribunale Amministrativo n° 653/2012 del 23 ottobre 2012, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese processuali possono essere compensate, per ragioni equitative.