TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-07-04, n. 202400355

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-07-04, n. 202400355
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202400355
Data del deposito : 4 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2024

N. 00355/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00553/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 553 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati D S e F B, con domicilio digitale in atti;



contro

- Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, il Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , e il Comando vigili del fuoco -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano, in Potenza, al corso XVIII agosto 1860, n. 46;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota prot. n. U.0060204 del 5 ottobre 2023, resa dal Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per le risorse umane, ufficio III – stato giuridico, e, ove occorra, della relativa comunicazione, prot. n. U.0015381 del 10 ottobre 2023, resa dal Comando vigili del fuoco -OMISSIS-;

- della nota prot. n. U.0066195 del 2 novembre 2023, resa dal Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per le risorse umane, ufficio III – stato giuridico, e, ove occorra, della relativa comunicazione prot.n. U. 0017093 del 3 novembre 2023, resa dal Comando vigili del fuoco -OMISSIS-;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;

- per l’accertamento del proprio diritto ad essere collocata in aspettativa ai sensi dell’art. 18 della legge n. 183/2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 22 maggio 2024, il Consigliere avv. B N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-, dipendente del Comando dei vigili del fuoco -OMISSIS-, con ricorso depositato il 15 dicembre 2013 è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti il diniego di proroga del periodo di aspettativa non retribuita (in corso) per motivi personali per ulteriori ventiquattro mesi.

1.1. In fatto emerge quanto segue:

- la deducente, con istanza del 14 settembre 2022, rettificata il successivo 22 di settembre, ha chiesto di poter fruire di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali, a decorrere dal 2 novembre 2022, per la durata di un anno;

- con D.M. n. 3095 del 27 ottobre 2022 il periodo di aspettativa è stato autorizzato nei termini richiesti;

- il 2 ottobre 2023 la ricorrente ha istato, ai sensi dell’art. 1, comma 12 -quater , della legge 21 giugno 2023, n. 74, la proroga dell’aspettativa già in corso per un ulteriore periodo di due anni, dal 2 novembre 2023 al 3 novembre 2025;

- l’istanza dell’interessata è stata respinta con la nota del 5 ottobre 2023, qui avversata;

- il 26 ottobre 2023 l’odierna deducente ha svolto talune considerazioni in diritto ritenuta spettanza della proroga dell’aspettativa, contestando il diniego opposto e insistendo per la concessione del beneficio;

- con nota ministeriale del 2 novembre 2023, qui pure in contestazione, è stato confermato il diniego già espresso il precedente 5 di ottobre;

- è seguito il ricorso qui in delibazione.

1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24, 97 e 113 Cost.. Violazione e falsa applicazione del dPR 17 giugno 2022, n.

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