TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-09-27, n. 202402500

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-09-27, n. 202402500
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202402500
Data del deposito : 27 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2024

N. 02500/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00825/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 825 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P &
C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, G N, A V, L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G N in Milano, via Giuseppe Verdi 4;

contro

Provincia di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Monte Fiore 22;

nei confronti

E S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A D E, W F T M, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Fiocchi Munizioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Cerbo, Chiara Toccagni, Giampaolo Salsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Safilo S.r.l., Fallimento Bioverde S.r.l., Fallimento Elva S.r.l., Bonacina S.r.l., Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Ats Brianza, Aria S.p.A. - Azienda Regionale per L’Innovazione e Gli Acquisti S.p.A., Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituiti in giudizio;

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Ente in Milano, piazza Città di Lombardia 1;

Comune di Vercurago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisabetta Mariotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell’ordinanza prot. 13844/2023 recante “Area SAFILO in Comune di Vercurago (LC) - ART. 244 D. Lgs. 152/2006 Ordinanze – Individuazione del responsabile della contaminazione”, adottata dalla Provincia di Lecco in data 8 marzo 2023;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato, anche non conosciuto, ivi espressamente compresa la relazione istruttoria della Provincia di Lecco, Ufficio Difesa del Suolo, resa nel procedimento di cui all’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006.

2) Per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti depositato da P &
C. S.p.A. il 28/9/2023:

- della comunicazione del Comune di Vercurago prot. 5345/2023 del 27 giugno 2023, ricevuta in pari data, recante “Sito “Area Ex Safilo” – Via P n. 1, Comune di Vercurago. Mapp.li 2250, 2257, 2143, 961, 2295 – fg. 905 C.C. Vercurago Piano di indagine integrativa ai sensi del D.lgs. 152/06 e SMI trasmesso in data 5 giugno 2023, agli atti con prot. 4711/2023 del 06.06.2023”;

3) Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato da P &
C. S.p.A. il 30/1/2024:

- del provvedimento della Provincia di Lecco prot. 61886/2023 del 23 novembre 2023, notificato in pari data, recante “Area SAFILO in Comune di Vercurago (LC) - ART. 244 D.Lgs. 152/2006 “Ordinanze" – Modifica del provvedimento n. prot. 13844 del 08.03.2023”;

4) Per quanto riguarda il terzo ricorso per motivi aggiunti depositato da P &
C. S.p.A. il 29/2/2024:

- del decreto del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vercurago – Provincia di Lecco n. 6/2023 del 19 dicembre 2023, recante “Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Misura M2C4, Investimento 3.4. Bonifica del “suolo dei siti orfani” Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Adozione della Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria art. 14, c. 2 a art. 14bis, c.2 della L. 241/1990 e s.m.i. Approvazione, ai sensi del comma 7, art. 242 del D.lgs. 152/2006, del documento “ANALISI DI RISCHIO E PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA – AREA EX SAFILO” e Autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti CUP G91J21000130006”;

- della nota

ARPA

Lombardia – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale prot.

URBI

5.7.2012.3-2023.5.78.158 recante “Bonifica ex D.lgs. 152/06 e s.m.i. Insediamento Ex Safilo sita in via P n. 1 del Comune di Vercurago. Analisi di Rischio e Progetto operativo di bonifica ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” e dell’allegato Contributo tecnico, quale allegato 1 al predetto decreto dirigenziale n. 6/2023 del Comune di Vercurago;

- della nota Provincia di Lecco – Direzione Organizzativa VII – Ambiente e Pianificazione territoriale – Servizio Ambiente, prot. 55 dell’11 dicembre 2023, recante “Comune di VERCURAGO (LC) – ex Area Safilo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Misura M2C4, Investimento 3.4. Bonifica del “suolo dei siti orfani”. Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. ANALISI DI RISCHIO E PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Conferenza di Servizi – parere della Provincia di Lecco”, quale allegato 2 al predetto decreto dirigenziale n. 6/2023 del Comune di Vercurago;

- della nota Regione Lombardia – ATS Brianza – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – S.S. Salute e Ambiente del 14 dicembre 2023, recante “Area ex

SAFILO

Comune di Vercurago (LC) codice Agisco LC086.0001 inserito al n. 03 nell’elenco dei siti orfani di cui al decreto

MITE

32/2022 “Analisi di rischio e progetto operativo di bonifica ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.”. Comunicazioni di ATS della Brianza”;

- della nota ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti prot. IA.2023.0095079 del 6 dicembre 2023 recante “E037_PNRR-M2C4-3.4, Siti Orfani – Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.lgs. 152/06 dell’Area SAFILO di Vercurago (LC)– Valutazione mapp.le 2250”;

- del Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Lecco prot. 7977/2024 del 9 febbraio 2024, comunicato in pari data, recante “Area SAFILO in Comune di Vercurago (LC) – ART. 244 D.Lgs 152/2006 “Ordinanze” – Modifica punto 2 parte ordinatoria del provvedimento n. prot. 13844 del 08.03.2023”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Lecco e di E S.p.A. e di Fiocchi Munizioni S.p.A. e di Regione Lombardia e di Comune di Vercurago;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) La vicenda in esame attiene alla bonifica dell’area ex Safilo sita nel Comune di Vercurago e identificata al Foglio 9, mappali nn. 961, 2143, 2146, 2295, 2250 e 2527, ove è presente un sito industriale dismesso, che dal 1918 al 2011 ha ospitato diverse attività produttive, svolte da più operatori economici succedutisi nel tempo.

In particolare, sull’area hanno operato le seguenti società:

- P S.p.a., dal 1918 al 1967, attiva nel settore della produzione di materie prime per la fabbricazione di pneumatici e di isotermite;

- E dal 1967 al 1975, attraverso le società controllate PIC S.p.a (Prodotti Industriali Chimici), poi divenuta ACNA S.p.a, attiva nella chimica industriale anche per il settore della gomma;

- Safilo S.p.A., dal 1975 al 2003, che ha convertito l’attività industriale dalla chimica alla metallurgia;

- Phormat S.r.l. (limitatamente ad una porzione dell’attuale mappale n. 2295 e ad una porzione del mappale n. 961), poi confluita in Fiocchi Munizioni S.p.a., dal 1996 al 2011, attiva nel settore della metallurgia e della produzione di munizioni.

Dal 2011 il sito industriale risulta inutilizzato.

Vale precisare che tra il 2003 e il 2008 la Safilo S.r.l. ha ceduto lo stabilimento a Elva s.r.l., Bonacina s.r.l. e a Bioverde s.r.l..

Quest’ultima nel 2005 ha proposto al Comune di Vercurago un piano integrato di intervento, diretto alla riconversione dell’intera area di stabilimento da industriale a commerciale, residenziale e alberghiero.

Il piano è stato approvato con la condizione del previo completamento della bonifica del sito.

Le operazioni di caratterizzazione hanno evidenziato, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, il superamento dei valori C.S.C. per diversi elementi riconducibili a quattro macrocategorie: a) gli Idrocarburi Aromatici Policiclici (“IPA”), associabili per lo più agli approvvigionamenti energetici dello Stabilimento;
b) l’Amianto;
c) il Rame e gli Idrocarburi C>12, associabili all’attività metallurgica;
d) i composti, come Anilina, Difenilamina, p-toulidina e Mercaptobenzotiazolo.

Considerata “la presenza di “rilevanti quantità di fusti metallici contenenti sostanze speciose…la presenza di uno spezzone di condotto metallico…la presenza di macerie edili”, Arpa Lombardia ha richiesto alla società proprietaria l’esecuzione di una messa in sicurezza di emergenza (“MISE”), attraverso la rimozione dei rifiuti e il loro collocamento in condizioni di sicurezza, in attesa del successivo smaltimento.

Bioverde s.r.l. non ha eseguito la messa in sicurezza di emergenza ed ha impugnato il relativo ordine dinanzi al Tar Lombardia.

Con sentenza n. 940 del 2015, il ricorso è stato accolto dal Tribunale, che ha ordinato alla Provincia di eseguire le dovute indagini al fine di identificare i responsabili dell’inquinamento.

La Provincia di Lecco il 15.07.2022 ha inviato a P la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 244 del d.lgs n. 152/2006, allegando una Relazione istruttoria riassuntiva degli accertamenti condotti dalla Provincia e dalle altre amministrazioni coinvolte, nella quale si afferma la responsabilità per l’inquinamento dell’Area ex Safilo in capo alle società P S.p.a., E S.p.a., Safilo S.r.l. e Fiocchi Munizioni S.p.a..

Nel corso del contraddittorio procedimentale, P ha presentato osservazioni dirette a contestare sia la sua ritenuta responsabilità nelle contaminazioni riscontrate, sia il criterio utilizzato per la ripartizione delle quote di responsabilità tra i diversi operatori economici succedutisi nel tempo.

All’esito del procedimento, la Provincia di Lecco, con ordinanza n. 13844 in data 08.03.2023, ha individuato quali responsabili della contaminazione le già citate società ed ha stabilito le relative percentuali sulla base di un criterio prevalentemente temporale:

- P S.p.A.: anni attività 49 su 93 totali quota responsabilità 57,31 %;

- E S.p.A.: anni attività 8 su 93 totali quota responsabilità 9,36 %;

- Safilo S.r.l.: anni attività 28 su 93 totali quota responsabilità 32,24 %;

- Fiocchi Munizioni S.p.a.: anni attività 15 su 93 totali quota responsabilità 1,09 %.

Con il medesimo provvedimento, la Provincia ha ordinato alle società responsabili di presentare nel termine di 90 giorni un progetto di bonifica/messa in sicurezza operativa/permanente, nonché di eseguire e ultimare a proprio carico gli interventi di bonifica da approvare ad opera del Comune di Vercurago.

Avverso la predetta ordinanza P ha proposto il ricorso principale, chiedendone l’annullamento.

Nelle more del giudizio, la ricorrente e altre società individuate quali responsabili si sono attivate per dar seguito al provvedimento provinciale ed hanno presentato alle Amministrazioni coinvolte una proposta di progetto di bonifica.

Con la nota datata 27.06.2023, impugnata dalla ricorrente con i primi motivi aggiunti depositati il 28.09.2023, il Comune di Vercurago ha comunicato alle società che il “piano non risponde[va] alle esigenze di bonifica dell’area”, dato che “anzitutto, l’ordinanza provinciale 8 marzo 2023 richiedeva un progetto di bonifica/messa in sicurezza operativa/permanente prodromico all’esecuzione della bonifica: ossia un progetto sviluppato secondo quanto previsto dall’art. 242, comma 7, del d.lgs. 152/06, che è documento – per natura/contenuto/funzione – ben diverso dal mero piano di indagine che è stato presentato”.

Inoltre, l’Ente ha rilevato come “tale piano di indagine risulta[va] ampiamente superato, posto che, sulla scorta degli atti assunti e pubblicati dagli enti pubblici competenti, il procedimento di bonifica per il sito dell’area ex Safilo è stato ormai da tempo avviato, con intervento d’ufficio del Comune di Vercurago e della Regione Lombardia (…)” e “in tale procedimento Aria spa, quale soggetto attuatore dell’intervento PNRR incaricato da Regione Lombardia, ha già predisposto un piano di indagine”.

Di seguito, con nota del 24.10.2023, Regione Lombardia ha trasmesso al Comune di Vercurago e alla Provincia di Lecco un progetto di bonifica redatto dalla società ARIA s.p.a. con l’invito al Comune di indire un’apposita conferenza di servizi decisoria ai fini dell’approvazione del documento.

Alla luce di quanto sopra, con provvedimento del 23.11.2023 (prot. 61886), impugnato dalla ricorrente con secondi motivi aggiunti, la Provincia ha rimodulato in parte la propria ordinanza del marzo 2023, revocando l’ordine alle Società di presentare uno specifico progetto di bonifica (in ragione dell’esistenza del progetto presentato da ARIA s.p.a., nel distinto procedimento attivato da Regione Lombardia).

Il provvedimento ha attestato che il Comune di Vercurago aveva nel frattempo indetto un’ulteriore conferenza di servizi, finalizzata all’approvazione del progetto di bonifica presentato dalla società Bonacina S.r.l., in qualità di proprietario incolpevole, con riferimento al mappale n. 2146 (facente parte del sito contaminato ma estraneo all’intervento PNRR).

La vicenda ha presentato i seguenti sviluppi:

- all’esito di un’apposita conferenza di servizi, con decreto n. 6 del 19.12.2023, il Comune di Vercurago ha approvato il progetto presentato da ARIA s.p.a. per conto di Regione Lombardia nell’ambito degli interventi PNRR ed ARIA s.p.a. è stata individuata quale soggetto attuatore dell’intervento di bonifica in tutte le sue fasi;

- con decreto n. 2 del 9.02.2024, il Comune di Vercurago ha approvato il progetto di bonifica presentato da Bonacina S.r.l. – in qualità di proprietario incolpevole - sul mappale n. 2146, compreso nel sito contaminato ma estraneo all’intervento PNRR;

- con provvedimento n. 7977, datato 09.02.2024, la Provincia ha revocato l’ordine di eseguire la bonifica rivolto alle società interessate, ferma restando l’individuazione delle stesse quali soggetti responsabili della contaminazione del sito (sulle quali grava il costo dell’intervento e della relativa progettazione) e fermo restando quanto previsto dall’art. 253 del d.lgs. n. 152/06.

Quest’ultimo provvedimento della Provincia è stato impugnato da P con il terzo ricorso per motivi aggiunti.

2) In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l’inammissibilità, e in parte l’improcedibilità, delle impugnazioni per motivi aggiunti.

Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, va osservato, come condivisibilmente eccepito dal Comune di Vercurago, che esso ha ad oggetto una nota priva di valore provvedimentale, che si sostanzia in una mera comunicazione alle ricorrenti in ordine all’ormai avvenuta predisposizione del progetto di bonifica ad opera di Aria spa, sulla base di un distinto procedimento attivato da Regione Lombardia nel quadro di un intervento PNRR.

Ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso tale atto perché privo di reale efficacia lesiva.

Parimenti, sono rispettivamente improcedibile e inammissibile il secondo e il terzo dei ricorsi per motivi aggiunti, depositati da P rispettivamente il 30.01.2024 ed il 29.02.2024 ed aventi ad oggetto i provvedimenti provinciali del 23.11.2023 (di revoca dell’ordine di progettazione della bonifica) e del 9.02.2024 (di revoca dell’ordine di esecuzione della bonifica).

Difatti, si tratta di determinazioni che si limitano il primo a ridurre, il secondo ad eliminare del tutto l’ordine di bonifica in capo alla ricorrente, ferma la sua responsabilità, in ragione degli interventi già eseguiti da Aria s.p.a. e Bonacina S.r.l, sicché essi non presentano alcuna portata lesiva per la ricorrente, trattandosi di atti ad essa sostanzialmente favorevoli. Va infatti rimarcato che la ricorrente, con i terzi motivi aggiunti, ha esplicitamente circoscritto la propria impugnativa alla parte degli atti sopra indicati con i quali la Provincia ha ribadito la responsabilità per l’inquinamento di P, senza avanzare alcuna censura in punto di sopraggiunta revoca dell’ordine di bonifica, pur dopo che la stessa P si sarebbe attivata per dare corso a quest’ultimo, sopportandone “ingenti costi”.

Senonché, per la sola parte impugnata, gli atti hanno carattere meramente confermativo della già avvenuta individuazione del responsabile mediante l’ordinanza censurata con il ricorso introduttivo.

Ne consegue che il secondo ricorso con motivi aggiunti è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per effetto della integrale revoca dell’ordine di bonifica disposta dal provvedimento censurato con i terzi motivi aggiunti, a propria volta ab origine inammissibili.

3) Con il ricorso principale, P articola complesse censure che possono essere sintetizzate nel modo seguente:

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