TAR Torino, sez. II, sentenza 2012-01-12, n. 201200034
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Testo completo
N. 00034/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2008, proposto da:
V N, rappresentato e difeso dagli avv.ti L F e G M S, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, corso Re Umberto, 65;
contro
Comune di Val della Torre, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P C A di G, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, 23;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 9722 adottato in data 2.12.2007 e notificato in data 3.12.2007 con cui il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Val della Torre non ha accolto l'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dal sig. N Vincenzo in qualità di comproprietario del fabbricato sito in Via Pineta;
nonchè per l'annullamento
di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Val della Torre;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 1.02.2008 il sig. N Vincenzo ha chiesto al Tribunale di annullare il provvedimento con il quale, il 2.12.2007, il Comune di Val della Torre aveva rigettato la sua istanza di permesso di costruire in sanatoria relativa alla realizzazione di un fabbricato residenziale in assenza di provvedimenti autorizzativi.
Avverso l’atto impugnato il ricorrente ha lamentato 1) eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, incongruità, illogicità, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, eccesso di potere sotto il profilo della errata valutazione dello stato dei fatti, violazione di legge in riferimento all’art. 32 comma 27 l.n. 241/1990, eccesso di potere sotto il profilo della errata interpretazione della norma e della motivazione inadeguata, insufficiente, perplessa, erronea ed incongrua;2) violazione di legge con riferimento all’art. 32 comma 27 lett. d) della l.n. 326/2003, eccesso di potere sotto il profilo della errata interpretazione di norma di legge, fraintendimento della norma applicabile.
Il 2.07.2008 si è costituito in giudizio il Comune di Val della Torre, deducendo l’inammissibilità, l’irricevibilità ed, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso avversario.
All’udienza pubblica del 14.12.2011 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il sig. N ha dedotto, in primo luogo, l’illegittimità del diniego di permesso di costruire in sanatoria contestando l’attendibilità della documentazione fotografica risultante dalle riprese del territorio eseguite dalla Provincia di Torino ed acquisite nel corso dell’istruttoria dal Comune di Val della Torre per datare il fabbricato de quo.
Secondo il ricorrente le fotografie che mostrano come, alla data del 14.05.2003, la zona successivamente occupata dall’edificio abusivo fosse ancora totalmente ricoperta da una fitta boscaglia sarebbero, infatti, da un lato “imprecise”, dall’altro insufficienti, in ogni caso, a dimostrare la posteriorità della costruzione rispetto al termine del 31.03.2003, essendo il fabbricato stato occultato di proposito “mediante il mantenimento in essere della fitta vegetazione esistente ed addirittura mediante l’apposizione di fronde sul tetto”.
Tali censure sono infondate e devono essere rigettate: la fotografia del 14.05.2003 (doc. n. 12 del Comune), lungi dal risultare “indistinta” o imprecisa, permette, infatti, soprattutto se confrontata con le immagini della stessa area dell’aprile 2008 (doc. n. 13 del Comune), di individuare nettamente l’ampia area boschiva al posto della quale è stato successivamente edificato il manufatto abusivo, che, inoltre, come osservato dall’Amministrazione, appare oggi contornato da una fascia di terreno disboscato, indispensabile per l’esecuzione dei lavori di sbancamento e costruzione.
Le immagini del 14.05.2003, unitamente a quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nella domanda di condono circa lo stato dei lavori alla data del settembre 2004 (ancora solo “parzialmente terminati”), rappresentano, così, elementi sufficienti a fondare il provvedimento impugnato che, sotto tale punto di vista, risulta congruamente motivato e sorretto da un’adeguata istruttoria.
Ciò rende superflue le richieste istruttorie (prova testimoniale, acquisizione di altre fotografie ed espletamento di una CTU sui luoghi di causa) avanzate dal ricorrente che si è limitato a contestare genericamente le risultanze del procedimento senza fornire nemmeno un indizio della diversa ricostruzione dei fatti posta alla base del ricorso.
Al riguardo, come evidenziato dalla giurisprudenza si deve, infatti, ritenere che “la prova sulla realizzazione delle opere abusive entro la data del 31 marzo 2003 grava sul richiedente la sanatoria, che può avvalersi — se non vi è contestazione — della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma a fronte di elementi di prova a disposizione dell'Amministrazione che attestino il contrario, quali il rilievo aerofotogrammetrico, il responsabile dell'abuso è gravato dall'onere di provare, attraverso elementi certi, quali fotografie aeree, fatture, sopralluoghi e così via, l'effettiva realizzazione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per poter usufruire del beneficio, non potendo limitarsi a contestare i dati in possesso dell'Amministrazione senza fornire alcun elemento di prova a corredo della propria tesi, in quanto l'Amministrazione, in assenza di elementi di prova contrari, non può che respingere la domanda di sanatoria” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 6.12.2010 , n. 35404).
Parimenti infondato appare anche il secondo motivo di ricorso con il quale il sig. N ha lamentato l’errata interpretazione dell’art. 32 c. 27 lett. d) l.n. 326/2003 sostenendo che il parere favorevole rilasciato dalla Regione Piemonte e dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio avrebbe dovuto condurre il Comune all’accoglimento della domanda di sanatoria.
Ciò sarebbe, però, potuto accadere solo se l’esistenza del vincolo paesaggistico fosse stato l’unica ragione ostativa al condono;il provvedimento impugnato risulta, in verità, basato su molteplici presupposti quali la sussistenza nella zona interessata del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e della L.R. n. 45/89, l’esistenza, appunto, del vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/03 e la contrarietà dell’intervento alle norme di piano di cui al Titolo VIII, Aree Agricolo Forestali, zona nella quale l’immobile è inserito, in cui non sono consentite nuove costruzioni di tipo residenziale.
Soltanto il primo di tali motivi ostativi può essere eliso dal parere di compatibilità paesaggistica rilasciato dalle competenti autorità, mentre gli altri due impediscono comunque la sanatoria (cfr. Cons.St. sez. IV, 19.05.2010 n. 3174;TAR Campania Napoli, sez. VII, 10.12.2009 n. 8608;TAR Sicilia Catania, sez. I, 15.10.2007 n. 1666).
In base alle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.