TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2010-02-12, n. 201002007

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2010-02-12, n. 201002007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201002007
Data del deposito : 12 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10251/2005 REG.RIC.

N. 02007/2010 REG.SEN.

N. 10251/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10251 del 2005, proposto da: Soc Rti Reti Televisive Italiane Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti L M e G R, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Panama, 58;

contro

l’Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento n.127/05/CSP in data 2 agosto 2005, con cui è stata irrogata sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 10, co. 3, l. 112/04, a causa della trasmissione sulla rete televisiva nazionale “Canale cinque” di messaggi pubblicitari in cui appaiono minori di anni 14;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il Cons. Donatella Scala e uditi, altresì, l’avv. Medugno, per le parte ricorrente e l’avv. dello Stato Giulio Bacosi per la resistente Agcom;


Considerato che, con nota depositata in data 2 febbraio 2010, il patrono di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del gravame, essendo medio tempore stata modificata la normativa inerente il contenzioso, e che, pertanto, non resta al Collegio che dichiarare l'improcedibilità del gravame stesso per sopravvenuta carenza di interesse;

Considerato che, peraltro, sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite;

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