TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-01-02, n. 202300001
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Testo completo
Pubblicato il 02/01/2023
N. 00001/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P P e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gorizia, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S P dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Enel Sole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Fabio Cntioli e Giuseppe Lo Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Con il ricorso introduttivo depositato in data 20 gennaio 2022
della “Relazione finale di valutazione delle proposte di fattibilità” predisposta dal Servizio Lavori Pubblici, della “Analisi del contratto, delle matrici dei rischi per quanto attiene agli aspetti giuridico legali” predisposta dallo studio legale Bird & Bird e della “Analisi elementi economico finanziari e allocazione del rischio” predisposta dalla Dott.ssa Veronica V, approvate con Deliberazione della Giunta Comunale, Anno 2021, n. 77 del Regolamento Delibere;
- della Deliberazione della Giunta Comunale, Anno 2021, n. 77 del Regolamento Delibere, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Gorizia dal 18.05.2021 al 01.06.2021, avente ad oggetto “Valutazione di fattibilità di P.P. opera pubblica ex art. 183, C. 15, del D. Lgs. 50/2016 e S.M.I. per riqualificazione del servizio di pubblica illuminazione e la realizzazione di interventi di Smart Cty”;
- della Deliberazione della Giunta del Comune di Gorizia n. 237 del 24.11.2021, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Gorizia dal 24.11.2021 al 8.12.2021, avente ad oggetto “DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA’ DI P.P.P. OPERA PUBBLICA EX ART. 183, C.15, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SMART CITY”;
- Della Relazione Finale del 15.11.2021, allegata alla precitata Deliberazione, pubblicata anch’essa sull’Albo Pretorio del Comune di Gorizia dal 24.11.2021 al 8.12.2021, avente ad oggetto “ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA AD INTEGRAZIONE DA ENEL E DEL PIANO TECNICO ECONOMICO DI CITY GREEN LIGHT”;
- Delle domande di integrazione e modifica della proposta di Enel Sole e delle relative risposte, dei verbali e delle relazioni di valutazione della proposta e delle integrazioni, benché non conosciuti;
- Di ogni atto preordinato, conseguente e comunque connesso o presupposto benché non conosciuto;
- In generale degli atti del procedimento di valutazione delle proposte di ogni atto conseguente e presupposto;
Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1° luglio 2022
- di tutti gli atti già impugnati;
- della comunicazione 11/06/2021 pratica 14.1.14/1 recante “richiesta di modifiche al progetti di fattibilità tecnico economica” di Enel e di tutti gli allegati, in particolare quelli indicati ai numeri 1A e 1B, 4 e 5 recanti, rispettivamente “Censimento impianti semaforici” (allegati 1A e 1B), “modifiche e/o suggerimenti da apportare alla bozza di convenzione presentata da Enel Sole” (allegato 4) e “Indicazioni metodologiche per la redazione del Piano Economico finanziario (PEF) (Allegato 5).
- della comunicazione 15/10/2021 Pratica n.10.02/169 recante la seconda “richiesta di modifiche alla proposta presentata in data 7 agosto 2020 e successive integrazioni dd 2 novembre 2020 e 28 giugno 2021”.
- Della comunicazione 25/10/2021 Pratica n.10.02/169 recante la terza “richiesta di modifiche alla proposta presentata in data 7 agosto 2020 e successive integrazioni dd 2 novembre 2020, 28 giugno 2021 e 20 ottobre 2021.RICHIESTA ASSEVERAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE”.
- Della comunicazione 5/11/2021 Pratica n.10.02/169 recante proroga dei termini della comunicazione precedente.
- Di ogni atto preordinato, conseguente e comunque connesso o presupposto a quelli impugnati, anche se non conosciuto;
- In generale del procedimento di valutazione delle proposte di ogni atto conseguente e presupposto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gorizia e della società Enel Sole S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Oggetto del presente giudizio sono gli atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati afferenti al procedimento esitato nella dichiarazione di fattibilità e pubblico interesse della proposta di P.P.P. per la riqualificazione del servizio di pubblica illuminazione e la realizzazione di interventi smart city nel Comune di Gorizia formulata da Enel Sole s.r.l. e la conseguente costituzione in capo alla medesima della qualifica di “promotore” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, c. 15, d.lgs. 50/2016 (deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 24.11.2021).
1.1) La società C s.r.l. (già “C S.A.” ), che aveva presentato al Comune di Gorizia una proposta di finanza di progetto concorrente e che, al pari di altra società (H Luce), è stata esclusa dal prosieguo della procedura all’esito del confronto comparativo esperito tra le tre proposte pervenute, in quanto il Comune ha ritenuto che quella “di maggior interesse pubblico” fosse quella della società Enel Sole s.r.l., ne ha chiesto, invero, l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:
Ricorso introduttivo depositato in data 20 gennaio 2022:
1. Illegittimità per eccesso di potere per illogicità del procedimento di dichiarazione di fattibilità
2. Violazione di legge per violazione dei principi di concorrenza del confronto concorrenziale e dei principi del trattato e delle direttive di par condicio e non discriminazione; violazione di legge per violazione degli artt. 95 co. 10 e dell’art. 83, co. 9, d. lgs. 50/2016 e del principio di immodificabilità della offerta
3. Illegittimità per eccesso di potere per illogicità contraddittorietà e travisamento dei fatti; violazione di legge per violazione del principio del favor partecipationis
4. Illegittimità derivata
5. Violazione di legge ed eccesso di potere: violazione e falsa applicazione dell’art. 183, 15° c. d. lgs. n. 50/2016; violazione del principio di concorrenza, massima partecipazione e par condicio competitorum; violazione del principio di non discriminazione; violazione dell’art. 1, comma 1, l. 241/1990: violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’agire amministrativo: falsa applicazione dei principi di efficienza, economicità e trasparenza di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990
6. Violazione di legge ed eccesso di potere: illegittimità per carenza e difetto assoluto di potere
7. Violazione di legge ed eccesso di potere: violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi
8. Violazione di legge ed eccesso di potere: eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, difetto di motivazione e istruttoria, sviamento. violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 2° c. e 183 15° c. d. lgs. n. 50/2016. violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, concorrenzialità e non discriminazione
9. Violazione di legge violazione degli articoli 183 e 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016: dei nuovi e sopravvenuti criteri (in ricorso senza numero)
10. Eccesso di potere: della disapplicazione dei criteri (in ricorso senza numero)
11. Rischio di disponibilità (in ricorso senza numero)
12. Penali (in ricorso senza numero)
13. Segnaletica e integrazione della proposta (in ricorso senza numero)
Ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1° luglio 2022:
1. Violazione di legge. Violazione art 36 d.lgs. 50/16. Violazione determinazione 1207/20. Valutazioni e documentazioni provenienti da soggetti privi di incarichi. illegittimità per difetto di istruttoria ed eccesso di potere
2. Violazione di legge. Violazione art. 183 d.lgs. 50/16. Violazione artt. 1, 3 e 7 l. 241/90. Richieste di modifiche sostanziali ad Enel Sole. Modifiche sostanziali del progetto. Inserimento degli impianti semaforici. Difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed eccesso di potere
3. Violazione di legge. Violazione art. 183 d.lgs. 50/16. Violazione artt. 1, 3 e 7 l. 241/90. Richieste di modifiche sostanziali ad Enel Sole. Riscrittura completa dell’art. 8 relativo alle penali secondo le indicazioni della prof.ssa V. Difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed eccesso di potere
4. Violazione di legge. Violazione art. 183 d.lgs. 50/16. Violazione della par condicio. Irragionevolezza delle indicazioni. PEF preconfezionato ed eterodiretto. Eccesso di potere
5. Violazione di legge. Violazione art. 183 d.lgs. 50/16 e art. 96 dpr 207/10. Violazione della par condicio. Irragionevolezza