TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-04-05, n. 202305751

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-04-05, n. 202305751
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305751
Data del deposito : 5 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2023

N. 05751/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07391/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7391 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di Mondovi' (Cn), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, A S, S V, con domicilio eletto presso lo studio M C in Roma, via P.L. Da Palestrina 63;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Comune di Torino, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa richiesta di sospensiva,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, pubblicato nella G.U. n. 123 del 29/05/2017, nella parte in cui ha determinato il contributo spettante ai Comuni sedi di Uffici Giudiziari a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese previste dall'art. 1 L. 392/1941 sostenute sino al 31 agosto 2015, ed ha attribuito al Comune ricorrente un contributo pari ad euro 190.298,84 a saldo totale per le spese sostenute negli anni dal 2010 sino al 31 agosto 2015, con una differenza in meno di euro 819.747,38 rispetto al contributo approvato dalla Commissione di Manutenzione ex D.P.R. 187/1998, nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del relativo procedimento, tra i quali la proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze prevista dall'art. 1 comma 439 della L. 11/12/2016 n. 232, non nota nel suo tenore testuale; e per ogni conseguenziale statuizione di legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI MONDOVI' (CN) il 31\7\2017:

per l'annullamento del

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