TAR Latina, sez. I, sentenza 2016-11-28, n. 201600762
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2016
N. 00762/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 141 del 2016 R.G., proposto da R S, rappresentata e difesa dagli avvocati S S e A A, elettivamente domiciliata in Latina, viale dello Statuto n. 1, presso lo studio dell’avvocato S;
contro
il comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F P C, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura municipale, in Latina, via IV Novembre n. 25;
regione Lazio, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Consorzio Due Fiori s.r.l., non costituito in giudizio;
Massimo L, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
A A e C P, rappresentati e difesi dall’avvocato Giada Gervasi, da intendersi domiciliati agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;
per ottenere
in via principale, l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della nota prot. n. 163316 del 30 novembre 2015, recante “comunicazione dell’esito istruttoria sulle aree del Piano Q1 occidentale e invito alla regolarizzazione”, e delle deliberazioni del commissario straordinario del comune di Latina n. 596 del 23 novembre 2015, e n. 599 del 25 novembre 2015 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, della perizia tecnica valutativa del 4 settembre 2015, della nota 11 agosto 2015, contenente verbale della riunione di servizi del 4 agosto 2015, e per l’accertamento della carenza di legittimazione passiva della ricorrente rispetto alla pretesa del comune di Latina e della piena e legittima proprietà delle aree trasferitele nell’ambito della convenzione redatta dal notaio L in data 7 maggio 1998 rep. n. 41158 e dell’insussistenza di qualsivoglia diritto di credito del comune nei suoi confronti;
in via subordinata, l’accertamento dell’usucapione da parte della ricorrente delle aree in contestazione e l’avvenuta prescrizione di ogni diritto di credito del comune di Latina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;
Visto l’atto di intervento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2016 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è proprietaria di unità immobiliari site in Latina, via Pier Luigi Nervi n. 9.
Ai fini della migliore comprensione della controversia è necessario premettere che questa si riferisce a sei fabbricati contrassegnati dalle lettera A, B, C, D, E e F (la ricorrente è proprietaria di immobili nel fabbricato F) situati nel quartiere Q1.
I relativi suoli erano originariamente compresi nei piani di zona per l’edilizia economica e popolare approvati con DD.MM. Lavori Pubblici n. 349 del 29 luglio 1970 e n. 740 del 18 novembre 1970 e relativi ai quartieri Q1, Q2 e Q3.
Nel 1988 il Consiglio comunale di Latina adottava in variante al P.R.G., con delibera n. 93 del 23 settembre 1988, il piano di ristrutturazione dei quartieri Q1 e Q3; la regione, quindi, con delibera G.M. n. 2442 del 9 aprile 1992 approvava definitivamente il piano.
Nel procedimento di approvazione del piano in questione il comune aveva accolto un’osservazione proposta da proprietari che contemplava l’individuazione di un comparto edificatorio su cui sarebbe stato localizzato un complesso intervento costruttivo, a condizione che i proprietari cedessero gratuitamente al comune le aree non interessate dall’intervento o eccedenti rispetto al volume spettante.
In attuazione di quanto programmato quindi in data 7 maggio 1998 veniva stipulata una convenzione a rogito del notaio L tra il comune di Latina da una parte e la Consorzio Due Fiori s.r.l., la Florianopolis s.r.l., e i signori M G, T S M, R S (cioè la ricorrente) dall’altra.
La convenzione prevedeva, in attuazione del piano particolareggiato di esecuzione del quartiere Q1 e quale corrispettivo per il riconoscimento di volumi edificabili ai privati, la cessione gratuita al comune da parte di questi ultimi delle aree a destinazione pubblica esterne al lotto edificabile e delle aree edificabili eccedenti i diritti edificatori da riconoscere ai privati stessi.
In particolare erano individuati 4 lotti edificabili contrassegnati dalle lettere A, B, C, e D.
I lotti con individuazione delle relative volumetrie erano ripartiti nel modo seguente: 1) il lotto A (su cui sarebbero stati realizzati i fabbricati A, B e C per un volume di mc. 14.122,500) era assegnato alla Consorzio Due Fiori s.r.l.; 2) il lotto B (su cui sarebbe stato realizzato il fabbricato D per un volume di mc. 1.350) era assegnato alla signora Gallan; 3) i lotti C e D (su cui sarebbero stati realizzati i fabbricati E e F per un volume di mc. 5.700) erano assegnati alla Florianopolis s.r.l. e ai signori M G, T S M e alla ricorrente.
A fronte del riconoscimento delle volumetrie relative ai lotti indicati i privati cedevano al comune di Latina le aree di loro proprietà aventi destinazione pubblica (parcheggi, strade, etc. …) e le aree che, pur edificabili, risultavano eccedenti rispetto alle volumetrie individuate (si vedano gli articoli 4 e 5 della convenzione).
In attuazione della convenzione il comune di Latina rilasciava infine alla Florianopolis e a M G, T S M e alla ricorrente la concessione edilizia n. 1 del 1999 (con relativa variante n. 121 del 2000) relativa a tre fabbricati.
In concreto la ricorrente realizzava il fabbricato F, i cui lavori sono stati terminati nel dicembre 2000 e che a seguito dei necessari frazionamenti oggi insiste sulla particella n. 1108 del foglio n. 269.
Nel corso del 2015 il comune di Latina acclarava che le aree costituenti il comparto edificatorio descritto e oggetto della convenzione del maggio 1998 erano in realtà state espropriate dallo stesso comune nell’ambito del “vecchio” piano di zona per l’edilizia economica e popolare; in particolare tali aree erano state espropriate con decreto della regione Lazio n. 986 del 31 luglio 1979 a favore del comune di Latina al fine di realizzarvi la viabilità pubblica e il verde previsti dal piano stesso.
Nel presupposto, quindi, che la convenzione del maggio 1998 avesse programmato la cessione al comune di aree che erano già di proprietà dell’ente in forza di titolo risalente al 1979, previa comunicazione di avvio del procedimento (alle parti della convenzione e al notaio rogante) e previa valutazione del valore attualizzato delle aree e degli immobili sulle stesse esistenti, il commissario straordinario prendeva atto degli esiti dell’istruttoria e approvava la stima eseguita dall’ufficio espropriazioni.
Seguiva l’invio a ciascuno dei proprietari delle unità immobiliari realizzate sui lotti costituenti il comparto edificatorio