TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-06-04, n. 202106674
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Testo completo
Pubblicato il 04/06/2021
N. 06674/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06782/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6782 del 2014, proposto da
Michele UC, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Capo, Antonio Pelaggi, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Pelaggi in Roma, via del Sudario, 18;
contro
AN D'TA, in persona del Governatore, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Patrizia De Troia, Ruggero Ippolito, domiciliataria ex lege in Roma, via Nazionale, 91;
per il riconoscimento
del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nella qualifica di funzionario direttivo e medico competente (con richiesta di condanna al pagamento delle somme dovute, in riassunzione come da ordinanza del 24.01.14 emessa su r.g. n. 35988/13 dal Tribunale di Roma - 1^ sezione lavoro).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN D'TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2021 il dott. Salvatore Gatto Costantino, celebratasi in collegamento da remoto come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nell’odierno ricorso, in riassunzione rituale del giudizio proposto di fronte al Giudice Ordinario (Tribunale di Roma, Sez. I, Lavoro), il dott. Michele UC chiede l’accertamento della avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con AN d’TA, alle dipendenze della quale ha svolto attività di medico competente con più contratti a termine, reiterati nel tempo, che avrebbero di fatto costituito un vincolo gerarchico con l’Istituto.
A tale proposito, espone quanto segue.
Il ricorrente, in possesso di specializzazione di Medicina del lavoro, insieme ad altri colleghi specializzati, veniva contattato dall’Istituto nel maggio 2001 per costituire un rapporto di lavoro come Medico competente per la salute e sicurezza del lavoro, allo scopo di rafforzare i presidi degli uffici a seguito della modifica della normativa sugli operatori dei videoterminali che richiedeva un incremento dell’organico esistente (composto da soli tre medici competenti, dei quali uno assunto con contratto di consulenza).
Superati positivamente i colloqui di valutazione, il ricorrente stipulava in data 1.7.2001 un contratto di consulenza della durata di mesi tre, che avrebbe in realtà dissimulato una assunzione in prova, iniziando ad operare presso il Centro di Vermicino “Donato Menichella”, ove svolgeva attività di Medico competente e talvolta anche di pronto soccorso. Sin dall’inizio dell’attività, il ricorrente osservava un orario di lavoro predeterminato di 20 ore settimanali, esclusi sabato e domenica, con giorni ed orari predisposti dal Coordinatore del Centro di Assistenza Sanitaria; osservava le direttive sulla prestazione di lavoro predisposte dall’Ufficio Salute e Sicurezza sul Lavoro della convenuta (USASIL); effettuava sopralluoghi presso alcune sedi della convenuta in base a specifiche indicazioni del predetto Coordinatore e del Responsabile USASIL; lavorava presso i locali dell’Amministrazione, utilizzandone strumenti e materiali; concordava ferie e permessi con colleghi e con il Coordinatore, che doveva avvisare in caso di assenze per malattia; veniva assistito e coadiuvato da personale infermieristico dipendente della convenuta; veniva retribuito con cadenza prefissata ed eguali importi.
Il contratto veniva quindi rinnovato dal 1.10.2001 al 30.06.2002 (con durata conforme a quella di tutti i contratti di consulenza medica in essere), con compenso lordo di lire ( rectius euro) 50.700,00.
Il rapporto si svolgeva con le medesime caratteristiche organizzative, prestazionali e remunerative sopra descritte, con, in aggiunta, sopralluoghi (missioni) e visite nelle filiali di tutta TA; il ricorrente prendeva parte a seminari di sicurezza del lavoro, avvalendosi sempre delle attrezzature e del materiale fornito dall’Amministrazione e fornendo i relativi “report” a quest’ultima.
Con il contratto del 1.7.2002 veniva convenuta una nuova convenzione di consulenza, questa volta biennale, con termine al 30.06.204 e aumento della prestazione lavorativa (compenso lordo di euro 87.280,00).
Il 4.7.2002, per ulteriori esigenze di potenziamento del servizio, veniva diramato un ordine di servizio da parte dell’Istituto, inerente un nuovo organigramma dei medici competenti, che comprendeva oltre al ricorrente altri colleghi (inclusi quelli assunti a tempo indeterminato), nel quale il ricorrente veniva designato ad affiancare il Coordinatore con trasferimento stabile presso la sede di Roma, via Panisperna.
Anche in tal caso venivano osservate le medesime modalità organizzative, logistiche, prestazionali e retributive descritte in precedenza, salvo l’orario che veniva aumentato a 25 ore settimanali ed ulteriori impegni di servizio che costringevano il ricorrente a rinunciare ad altra importante clientela.
Nel marzo 2004, a quanto risulta al ricorrente, il Responsabile dell’USASIL prospettava con un appunto rivolto ai vertici dell’Istituto l’opportunità di stipulare contratti di lavoro subordinato con tutti i medici competenti e prospettava, allo stesso ricorrente, l’imminente formalizzazione del rapporto di lavoro subordinato.
Veniva poi stipulato un quarto contratto di consulenza (dal 1.7.2004 al 30.06.2006, compenso lordo di euro 104.000,00 oltre IVA), con aumento delle ore a 30 settimanali (copertura di non meno di tre giorni e mezzo a settimana per almeno otto ore giornaliere), sempre nell’osservanza delle modalità sopra descritte, salvo rilevare che in questo periodo si verificavano delle frizioni con i superiori, che in diverse occasioni interferivano sul lavoro del ricorrente e dei suoi colleghi.
Il contratto veniva prorogato da 1.7.2006 al 31.10.2006 (compenso lordo di euro 17.333,00 oltre IVA), quando veniva stipulato il sesto ed ultimo contratto di consulenza (dal 1.11.2006 al 31.10.2008, compenso lordo di euro 100.692,00 oltre IVA, 28 ore settimanali).
In vista della scadenza del termine del contratto, il ricorrente chiedeva notizie circa la prosecuzione del rapporto, senza ricevere riscontri; il Servizio Personale lo informava informalmente, in seguito, circa l’intento dell’Amministrazione di non rinnovare più il rapporto, mentre gli sottoponeva una bozza di contratto quale Medico di Primo soccorso, che egli non riteneva adeguato, stante la riduzione alla metà del compenso in godimento.
Il 10.11.2008 il ricorrente riceveva la formale disdetta del contratto di lavoro, che avrebbe quindi integrato un vero e proprio licenziamento.
Con l’odierno ricorso, chiede dunque di accertare (A) la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la AN D’TA (violazione degli artt. 61, 69 ed 86 del d.lgs. n. 276/2003; non sarebbero sussistenti i connotati ed i caratteri del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; non verrebbero in rilievo rapporti di tipo occasionale o di amministrazione o le altre fattispecie previste dalla disciplina di cui agli artt. 61 e 69 cit.); (B) la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la convenuta (sussistenza in concreto della subordinazione); (C) effetti del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro – nullità del recesso (il licenziamento avrebbe natura gravemente ritorsiva in quanto provocato dal rifiuto del ricorrente di