TAR Napoli, sez. V, sentenza 2011-07-06, n. 201103571

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2011-07-06, n. 201103571
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201103571
Data del deposito : 6 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07660/2005 REG.RIC.

N. 03571/2011 REG.PROV.COLL.

N. 07660/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 7660 del 2005, proposto dalla Sig.ra Chianese Angela fu C S, rappresentata e difesa dall’Avv. R C e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Piazza Margherita n.16;

contro

Comune di Marano di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. R M ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via Cesario Console n.3;

per l'annullamento

della nota del Comune di Marano di Napoli n.422 dell’11/7/2005 di rigetto della domanda di contributo ex Legge n.219/1981.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione del Comune;

Vista la costituzione dell’Avv. R C in sostituzione dell’Avv. Concetta Saetta;

Vista la documentazione depositata dal Comune;

Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Vista la memoria depositata dal Comune;

Vista la memoria di replica di parte ricorrente;

Visti gli artt.9, 11 e 35 cod. proc. ammin.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30/6/2011 il Consigliere G N e uditi i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone in fatto parte ricorrente di essere proprietaria in Marano di Napoli di un immobile alla Via Annunziata n.64, danneggiato dal sisma del 1980 per cui il padre dell’odierna ricorrente presentava domanda di contributo ex Legge n.219/1981. Nel 2005 la ricorrente si attivava per conoscere lo stato dell’istanza ed il Comune comunicava il rigetto giusta seduta dell’organo apposito dell’11/5/2005, dal momento che i lavori di ristrutturazione per i quali era stato richiesto il contributo erano già stati effettuati in violazione dell’art.14 della Legge n.219/1981, ciò sebbene i lavori eseguiti avessero riguardato solo opere di ordinaria manutenzione come spicconatura di intonaci e tinteggiatura di pareti.

Il Comune intimato si è costituito per eccepire il difetto di giurisdizione e replicare ai singoli motivi di ricorso.

Alla pubblica udienza del 30 giugno 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1.Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione della Legge n.219/1981, del Decr. Lgs. n.76/1990, degli artt.3, 7 e ss. della Legge n.241/1990, nonché dell’art.25 del TU n.3/1957.

2. Nello specifico il Collegio ritiene di dover ribadire l’orientamento della Sezione (ex multis, 12.4.2011, n.2089;
7.5.2008, nn.3544, 3542, 3541 e 3540;
13.11.2007, n.12096;
3.10.2007, n.8854) secondo il quale spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative alle erogazioni in cui l’attività dell’Amministrazione è rigorosamente vincolata ai criteri predisposti dalla legge ed i soggetti sono titolari di diritti soggettivi Peraltro la stessa Cassazione (SS.UU., 13.1.2005, n. 466;
1.4.2004, n. 6486), con orientamento che pare del tutto condivisibile, ritiene al riguardo che “la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal D.L. n.75/1981, convertito dalla Legge n.219/1981 e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministratore è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge a tutela dei soggetti danneggiati”. Nè la devoluzione di siffatta controversia al giudice amministrativo può essere fondata sull'art. 33 del Decr. Legisl. n.80/1998 (nel testo novellato dall'art. 7 della Legge n.205/2000), giacché - a prescindere dalla non riconducibilità dell'erogazione dei contributi per il terremoto, la quale fuoriesce dalle attività di protezione civile, alla materia dei pubblici servizi - la Corte costituzionale, con la nota sentenza n.204/2004, dichiarando l'illegittimità costituzionale, “in parte qua”, di detta norma, ha fatto cadere la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutta la materia dei servizi pubblici.

2.1 A parere del Collegio nella fattispecie in esame va applicato il generale criterio di riparto per cui “In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa (nel quale caso la cognizione spetta al G.O.), da quelle in cui la legge attribuisce invece alla P.A. il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione, spettando in tal caso la cognizione al G.A.” (Cass, SS.UU., 20.2.2007, n. 3848;
25.7.2006, n. 16896;
22.7.2002, n. 10689);
peraltro in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, VI, 30.5.2007, n. 2751) ha chiarito che “Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la riduzione dell'importo di finanziamenti già erogati ad un'impresa, essendo il beneficiario titolare di un diritto soggettivo alla conservazione dell'erogazione stessa. Nella fase procedimentale successiva all'attribuzione del contributo in questione, il beneficiario risulta titolare di un diritto soggettivo, relativamente alla conservazione dell'erogazione disposta di fronte alla contraria posizione assunta dall'amministrazione - con provvedimenti variamente denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc. - per l'asserito inadempimento, da parte del concessionario, della disciplina regolatrice del rapporto. Pertanto, la relativa controversia spetta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”;

3. Per tali motivi il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione – salva la riproposizione del presente giudizio innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art.11 cod. proc. ammin.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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