TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2009-01-29, n. 200900502

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2009-01-29, n. 200900502
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200900502
Data del deposito : 29 gennaio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04396/2007 REG.RIC.

N. 00502/2009 REG.SEN.

N. 04396/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4396 del 2007, proposto da:
Rotondo &
C. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. A R, A R, E R, con domicilio eletto presso A R in Napoli, piazza Trieste e Trento N. 48;
Impresa Rotondo Vincenzo;

contro

Comune di S.Pietro Infine, rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio eletto presso L P in Napoli, via Ponte di Tappia N. 47;

nei confronti di

Ati G&M Lavori srl e Impresa Parente Attilio e Riccardo s.r.l

e con l'intervento di

ad opponendum:
I.C.I. - Impresa Costruzioni Industriali Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Felice Laudadio, Ferdinando Scotto, con domicilio eletto presso Ferdinando Scotto in Napoli, via Caracciolo N.15;
Impresa Cassone Ernesto, rappresentato e difeso dagli avv. Felice Laudadio, Ferdinando Scotto, con domicilio eletto presso Felice Laudadio in Napoli, via Caracciolo N.15;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Con ricorso iniziale

A) nota prot.n. 3313 del 02/07/2007 di esclusione gara per l'affidamento dei lavori di risanamento idrogeologico e messa in sicurezza dell'area a monte del centro antico e del centro abitato;

B) ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;

Con ricorso per motivi aggiunti

C) determinazione del responsabile del Servizio del Comune di S. Pietro Infine n. 250 del 13.12.2007 di aggiudicazione dell’appalto de quo in favore dell’Ati G&M Lavori ed altri

D) del disciplinare di gara nella parte in cui considera valide solo le offerte che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 70 punti su 100:

E) ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di S.Pietro Infine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/01/2009 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente rappresenta di aver partecipato all’appalto per l'affidamento dei lavori di risanamento idrogeologico e messa in sicurezza dell'area a monte del centro antico e del centro abitato..

Premesso che la commissione di gara, esaminata la propria offerta, ha deliberato di non ammetterla alla gara per carenza documentale, e, successivamente alla sua riammissione in gara per effetto del primo dictum cautelare adottato da questa Sezione, ha aggiudicato l’appalto al RTI odierno controinteressato, impugna i provvedimenti in epigrafe e ne chiede l'annullamento con vittoria di spese per motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione resistente e gli interventori ad opponendum che hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza, chiedendone la reiezione con vittoria di spese.

All'udienza del 12 gennaio 2009 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.

Ribadita – come emerso nel primo segmento cautelare del presente giudizio – la piena legittimazione dell’impresa odierna ricorrente a partecipare alla gara in questione in ragione della legittimità della propria offerta, il Collegio osserva che carattere assorbente (in quanto il relativo scrutinio si appalesa idoneo a definire integralmente il giudizio anche rispetto alla prospettazione in termini di interesse strumentale alla ripetizione della gara, oltre che sul profilo sostanziale dell’interesse all’aggiudicazione) presenta la doglianza di cui al primo motivo del ricorso per motivi aggiunti con cui parte ricorrente prospetta l’illegittima ammissione alla gara de qua dell’offerta presentata dall’odierna controinteressata, in quanto predisposta in violazione delle disposizioni della lex specialis e comunque un inosservanza dei principi di segretezza e certezza che presiedono le modalità di redazione dei plichi nelle gare pubbliche.

Nel merito la censura si presenta priva di fondamento.

Chiarito quanto precede va ancora precisato che, in base al punto 1) del disciplinare, l’offerta doveva essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sul lembi di chiusura, riportante sull’esterno la denominazione e ragione sociale del partecipante, nonché la dicitura ivi indicata relativa alla gara in questione. Orbene, parte ricorrente, senza contestare l'adempimento dell'anzidetta formalità di chiusura, evidenzia la anomalia consistente nella circostanza che tali indicazioni del disciplinare nonché il timbro del protocollo non risultano apposti sul plico stesso ma su un foglio distinto, applicato su tale plico in assenza di alcun timbro, sigillo o controfirma tra gli stessi, di tal che, secondo la prospettazione attorea, non vi sarebbe astratta garanzia in merito all’identità ed immodificabilità della documentazione, segretezza e immodificabilità dell’offerta, provenienza e tempestività della stessa.

Di contro osserva, anzitutto, il Collegio che, conformemente a quanto costantemente affermato falla giurisprudenza amministrativa anche di questa Sezione, le modalità di interpretazione delle norme i tema di confezionamento dei plichi nelle procedure ad evidenza pubblica non può che essere svolta alla luce dei principi che governano il procedimento amministrativo e, in particolare, in base all'art. 1, 2° comma, che non solo divieta il suo ingiustificato aggravamento da parte della Stazione appaltante, ma prim’ancora impedisce opzioni ermeneutiche volte a strumentalizzare meccanismi formali ben oltre la loro dimensione teleologica.

Questi ultimi, infatti non costituiscono vuoti adempimenti astrattamente imposti a pena di esclusione, ma manifestano la loro rilevanza nella misura in cui presidiano i valori di segretezza e certezza delle operazioni di gara: da una parte, infatti, tali adempimenti devono trovare necessario fondamento in una norma di legge che di volta in volta li istituisca, conseguentemente subordinando all'interesse pubblico quello dei soggetti privati, dall'altra, dovendo comunque l'esercizio di detta potestà rispettare il canone della ragionevolezza, che nell'ordinamento comunitario assume il nome di principio di proporzionalità, si configura a carico della parte pubblica procedente il dovere di scegliere modalità di svolgimento della propria azione, nella specie la conformazione del procedimento di gara, che siano in rapporto di idoneità, oltre che di stretta necessita e proporzionalità con il fine da raggiungere (cfr. Sez.

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