TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-12-15, n. 201103001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-12-15, n. 201103001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201103001
Data del deposito : 15 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00585/2011 REG.RIC.

N. 03001/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00585/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 585 del 2011, proposto da:
F T, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso avv. F M, in Catania, via F. Crispi, 247;

contro

Comune di Giarre;

per l'esecuzione

del Decreto Ingiuntivo n.1847/09 emesso dal Giudice del Tribunale di Catania, sezione Lavoro in data 16.10.2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il decreto ingiuntivo n. 1847/2009 emesso in data 16.10.2009 a favore del ricorrente Testa Francesco, dal Tribunale di Catania – Sezione lavoro, nei confronti del Comune di Giarre, per la somma di Euro 2.600, oltre interessi legali dal diritto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria ai sensi di legge, ed alle spese del procedimento monitorio liquidate in euro 280, oltre spese generali, IVA e CPA;

Rilevato che il predetto decreto non è stato opposto, come si evince ex art. 647 c.p.c. dalla dichiarazione di esecutività appostavi in data 22.01.2010;

Visto il ricorso in epigrafe proposto ex art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo;

Vista la dichiarazione resa all’odierna udienza, con la quale il difensore di parte ricorrente attesta che il decreto ingiuntivo sarebbe stato parzialmente eseguito dal Comune intimato, ed insiste per il pagamento delle ulteriori spettanze e delle spese legali;

Visto l’art. 112, co. 2, lett. c, del c.p.a.;

Ritenuto che il ricorso è fondato, sussistendo l’obbligo della PA di conformarsi integralmente al giudicato, e va accolto ordinando al Comune di Giarre di eseguire il decreto ingiuntivo, corrispondendo – entro giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della presente decisione – le restanti somme ancora dovute al ricorrenti Testa Francesco, come indicate nel D.I. n. 1847/2009, a netto dell’anticipazione già corrisposta;

Ritenuto di dover nominare sin da ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine supra assegnato, un Commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione inadempiente, nella persona del Segretario Generale del Comune di Riposto che si insedierà a richiesta del ricorrente ed eseguirà l’incarico nel termine di giorni sessanta dall’insediamento, depositando successivamente presso la Segreteria di questa Sezione – entro il termine perentorio di giorni cento previsto a pena di decadenza dall’art. 71, co. 2, del D.P.R. 115/2002 - l’eventuale documentata nota spese per l’attività svolta, da redigere nel rispetto degli artt. 49 e ss. del D.P.R. 115/2002 e del D.M. Giustizia 30.05.2002;

Dopo l’espletamento dell’incarico, il Commissario invierà una relazione dettagliata alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, per l’accertamento di eventuali responsabilità a carico di Amministratori e funzionari, derivanti dall’inottemperanza al giudicato (avuto riguardo alle spese del presente giudizio, al compenso spettante al commissario “ad acta”);

Ritenuto, altresì, in base al principio della soccombenza, di dover condannare l’intimato Comune al pagamento delle spese relative al presente giudizio di ottemperanza, come liquidate in dispositivo;

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