TAR Napoli, sez. III, sentenza 2012-05-18, n. 201202306

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2012-05-18, n. 201202306
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201202306
Data del deposito : 18 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00381/2007 REG.RIC.

N. 02306/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00381/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 381 del 2007, proposto da:
L C, rappresentata e difesa dall'avv. G A, con domicilio eletto in Pozzuoli, via Traversa Solfatara n. 5, parco D’Isanto, presso lo studio dell’avv. T G P (e pertanto ex lege in Napoli, presso la segreteria del TAR);

contro

Comune di Marcianise, non costituito;

nei confronti di

T C, rappresentata e difesa dall'avv. A O, poi dall'avv. S C, con domicilio eletto in Napoli, corso Umberto I, n. 381, presso l’avv. Rosario Molino;

per l'annullamento

dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio del commercio al pubblico di giornali e riviste, trasferimento da via R. Musone alla via Evangelista n. 20, autorizzazione n. prot. 8732/2006 e di tutti gli atti presupposti e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della sig.ra T C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2012 il dott. P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione – notificato il 28 dicembre 2006 e depositato in segreteria il 22 gennaio 2007 – la sig.ra L C, titolare dell’esercizio per la vendita di giornali e riviste sito in Marcianise alla via della Vittoria n. 17, giusta autorizzazione amministrativa comunale n. 383 del 29 gennaio 1988, ha impugnato, deducendo diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere, il provvedimento indicato in epigrafe, in data 6 giugno 2006, con il quale il Comune di Marcianise ha autorizzato la controinteressata sig.ra T C all’esercizio della rivendita di giornali e riviste, per subingresso all’attività preesistente già intestata alla sig.ra F G, nei locali siti alla via R. Musone n. 186 “dove viene già esercitata anche l’attività di vendita di prodotti di cartoleria e cartolibreria per complessivi mq. 33”.

Si è costituita a resistere in giudizio la sola parte controinteressata.

Chiamata alla pubblica udienza del 23 febbraio 2012, la causa è stata rinviata per l’avvenuta comunicazione, a verbale, del decesso del procuratore della parte controinteressata costituitasi a resistere in giudizio.

La parte controinteressata ha dunque conferito mandato a un nuovo difensore, che si è costituito con memoria depositata in data 23 febbraio 2012.

Nuovamente chiamata alla pubblica udienza del 3 maggio 2012, la causa è stata quindi assunta in decisione.

Il ricorso è infondato e non può, dunque, ricevere accoglimento.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione della normativa di riferimento (artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 170 del 2001) per la mancanza del piano di localizzazione degli esercizi “esclusivi”, previsto dall’art. 6 del citato decreto legislativo (e ciò sull’assunto che l’esercizio della sig.ra T dovrebbe considerarsi “esclusivo” e non “promiscuo”, ancorché svolto negli stessi locali già adibiti a rivendita di cartolibreria, e ciò sia per l’origine del titolo della dante causa, sig. ra F G, sia per il fatto che palesemente i locali dove la controinteressata esercita l’attività sarebbero palesemente sottodimensionati - 33 mq. - rispetto alla superficie minima richiesta dalla legge per gli esercizi non esclusivi).

Alla tesi di parte ricorrente la parte controinteressata replica sostenendo che, nella fattispecie, trattandosi non già dell’apertura di un nuovo punto di vendita, bensì solo del trasferimento di un esercizio già esistente, non dovrebbe trovare applicazione la norma invocata da parte ricorrente, impositiva della condizione della previa pianificazione della localizzazione, bensì quella sul trasferimento degli esercizi di vicinato – quale andrebbe senz’altro considerato l’esercizio di essa parte controinteressata – ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 114 del 1998 sul commercio, richiamato all’uopo dall’art. 9 del d.lgs. n. 170 del 2001.

Il Collegio reputa fondata la replica della parte resistente.

Ed invero, il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (recante Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica ), dopo aver distinto, all’art. 1, tra punti vendita esclusivi ( quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici ) e punti vendita non esclusivi ( gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici ), stabilisce, per quel che rileva i fini del presente giudizio, all’art. 2, comma 2, secondo periodo, che Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all'articolo 6 , e aggiunge (comma 3 dell’art. 6) che In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita, l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto . Viene, infine, in rilievo l’art. 9 del d.lgs. n. 170 del 2001 in esame, recante le Norme finali , che opera un rinvio, Per quanto non previsto dal presente decreto , al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (il cui art. 7 richiedeva - al tempo del provvedimento impugnato, successivamente la norma è stata abrogata dal comma 3 dell’art. 65 e dalla lettera b ) del comma 5 dell’art. 85 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, la previa comunicazione al comune competente per territorio).

Orbene, osserva il Collegio che, effettivamente, il decreto del 2001, recante la normativa speciale sulla diffusione della stampa quotidiana e periodica, non contiene alcuna previsione ad hoc di disciplina dell’ipotesi del trasferimento dei punti vendita, sicché risulta corretto il richiamo, tramite l’art. 9 del suddetto decreto n. 170 del 2001, alla norma suppletiva generale recata dal decreto sul commercio del 1998 (esercizi di vicinato, stante l’evidente analogia dimensionale e tipologica tra la rivendita oggetto di lite e quelle qualificabili in termini di esercizio di vicinato, giusta l’art. 7 del d.lgs. n. 114 del 1998).

In tal senso si è del resto espressa anche precedente, condivisibile giurisprudenza di altri TAR (oltre alla sentenza del Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 5 luglio 2010, n. 774, richiamata nelle memorie di parte resistente, si vedano anche Tar Piemonte, 6 settembre 2001, n. 1667, che ha ritenuto l’intervenuta abrogazione, ex art. 10, comma 1, della legge n. 62 del 1953, della norma regionale che richiedeva l'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e il subingresso in un'attività di rivendita di quotidiani e periodici in contrasto con il nuovo principio fondamentale desumibile dall’art. 7 del d.lgs. n. 114 del 1998, che richiedeva, invece, una semplice comunicazione al Comune per le dette fattispecie, nonché Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 5 settembre 2006, n. 1942, secondo cui in caso di mero trasferimento di un'edicola di vendita della stampa quotidiana e periodica, il rispetto della pianificazione, laddove esistente, ovvero l'adozione dei parametri valutativi suppletivi, quando la pianificazione manca, devono intendersi modulati in una logica di sola non incompatibilità, senza poter esigere le più rigorose verifiche di conformità che invece caratterizzano il rilascio dell'autorizzazione ex novo ).

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente assume, in via subordinata, che, in ogni caso, il Comune avrebbe dovuto svolgere una più approfondita istruttoria tenendo conto dei criteri che avrebbero dovuto presiedere alla (mancata) adozione dell’atto generale di pianificazione, mentre si sarebbe nella fattispecie limitato (peraltro erroneamente) ad affermare l’assenza di altri esercizi nella zona d’insediamento di quello trasferendo.

L’assunto è infondato in fatto, poiché parte resistente ha replicato affermando – senza ulteriori repliche e senza che parte ricorrente fornisse elementi di prova in senso contrario, a favore del proprio assunto – che, nel quartiere o frazione comunale in cui ricade la nuova rivendita (ossia i locali presso i quali il preesistente esercizio è stato trasferito), non vi era la presenza di altri punti di vendita di riviste e giornali (“per un lungo raggio – oltre cinquecento metri”).

Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve essere respinto.

Le spese devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e vanno dunque poste, nell’importo liquidato in dispositivo, a carico della parte ricorrente, in favore di quella resistente (non essendosi per parte sua costituito in giudizio il Comune intimato).

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