TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-11-13, n. 201711272

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-11-13, n. 201711272
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201711272
Data del deposito : 13 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2017

N. 11272/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00449/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 449 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M E, M C, A T e F C, rappresentati e difesi dagli avvocati A P e A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Giuliano Damiani, Desislava Miroslavova Dankova, Luisa Bottà, Nazario D'Amato, Sara Amilcare, Giuseppina Ferragamo, Marco De Santis, Vittorio Giorgi, Simona Cocchi, Anna Maria Iadecola, Tonia Pezone, Sebastiano Sampognaro, Francesco Maria Boscotrecase, Lucio Borruto, non costituiti in giudizio;
M M, rappresentata e difesa dall’avvocato Mattia De Feo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Pordenone, via Montereale n. 8;

per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

quanto al ricorso introduttivo:

-del decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 7 dicembre 2016 recante “Individuazione graduatorie oggetto di scorrimento ai fini dell'assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. 30 giugno 2016 n. 117, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 161/2016, nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'art. 1, comma 2-quater, del medesimo d.l.”, nonché

-del decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 14 dicembre 2016, recante “Integrazioni al precedente decreto del 7 dicembre 2016”, nonché del decreto del Ministero della Giustizia del 20 ottobre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 268 del 16 novembre 2016, avente ad oggetto "Individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'articolo 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge", nelle parti in cui non includono tra le graduatorie oggetto di scorrimento per la copertura dei 30 posti del profilo professionale di Funzionario contabile, Area funzionale III, fascia economica F1, anche quella del Ministero della Difesa approvata con decreto n. 228/2012 del 16 ottobre 2012, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

e per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito dello scorrimento della graduatoria del Ministero della Difesa, approvata con decreto n. 228/2012 del 16 ottobre 2012, relativa al "Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 12 (dodici) tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri (G.U. del 15 giugno 2012)";

quanto ai motivi aggiunti del 14 marzo 2017:

-della delibera della Commissione Interministeriale Ripam, di estremi e contenuto non noti, di cui si dà conto nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ripam in data 3 marzo 2017, con la quale sono state autorizzate 84 assunzioni con contratto a tempo indeterminato mediante scorrimento di precedenti graduatorie e, per quanto qui d'interesse, sono stati convocati per la stipula del contratto anche 18 funzionari amministrativo-contabili di cui alla graduatoria del bando di concorso Ripam Coesione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - n. 20 del 13 marzo 2015 (cod. AG8/FSE), nonché, ove occorrer possa,

-dei decreti del Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 27 gennaio 2017 di determinazione delle modalità e tempi di scorrimento delle graduatorie e del 15 febbraio 2017 di sospensione dello scorrimento in relazione al profilo funzionario contabile, nonché

-del decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 7 dicembre 2016 recante "Individuazione graduatorie oggetto di scorrimento ai fini dell'assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis e 2-ter, del d.l. 30 giugno 2016 n. 117, convertito con modificazioni dalla l. 161/2016, nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'art. 1, comma 2-quater, del medesimo d.l.";

-del decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 14 dicembre 2016 recante “Integrazioni al precedente decreto del 7 dicembre 2016”;

-del decreto del Ministero della Giustizia del 20 ottobre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 268 del 16 novembre 2016, avente ad oggetto "Individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'articolo 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge", nelle parti in cui non includono tra le graduatorie oggetto di scorrimento per la copertura dei 30 posti del profilo professionale di Funzionario contabile, Area funzionale III, fascia economica F1, anche quella del Ministero della Difesa, approvata con decreto n. 228/2012 del 16 ottobre 2012, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

e per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito dello scorrimento della graduatoria del Ministero della Difesa, approvata con decreto n. 228/2012 del 16 ottobre 2012, relativa al "Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 12 (dodici) tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri (G.U. del 15 giugno 2012)";

quanto ai motivi aggiunti del 14 luglio 2017:

-del decreto del Ministero della Giustizia datato 21 aprile 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 125 del 31 maggio 2017), recante "Modifica del decreto 20 ottobre 2016, recante l'individuazione dei criteri e delle priorità delle procedure di assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria" e, ove occorrer possa,

-del decreto del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 28 aprile 2017 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 maggio 2017, contenente "Modifica della pianta organica del personale amministrativo del Ministero della Giustizia – sede centrale";
nonché

-della delibera della Commissione Interministeriale Ripam, di estremi e contenuto non noti, di cui si dà conto nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ripam in data 3 marzo 2017, con la quale sono state autorizzate 84 assunzioni con contratto a tempo indeterminato mediante scorrimento di precedenti graduatorie e, per quanto qui d'interesse, sono stati convocati per la stipula del contratto anche 18 funzionari amministrativo-contabili di cui alla graduatoria del bando di concorso Ripam Coesione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale – n. 20 del 13 marzo 2015 (cod. AG8/FSE), nonché, ove occorrer possa,

-dei decreti del Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 27 gennaio 2017, di determinazione delle modalità e tempi di scorrimento delle graduatorie e del 15 febbraio 2017, di sospensione dello scorrimento in relazione al profilo funzionario contabile;

-del decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 7 dicembre 2016 recante "Individuazione graduatorie oggetto di scorrimento ai fini dell'assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis e 2-ter, del DL 30 giugno 2016 n. 117 convertito con modificazioni dalla L. 161/2016 nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'art. 1, comma 2-quater, del medesimo DL";

- del decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 14 dicembre 2016 recante Integrazioni al precedente decreto del 7 dicembre 2016;

- del decreto del Ministero della Giustizia del 20 ottobre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 268 del 16 novembre 2016, avente ad oggetto "Individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'articolo 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge", nelle parti in cui non includono tra le graduatorie oggetto di scorrimento per la copertura dei 30 posti del profilo professionale di Funzionario contabile, Area funzionale III, fascia economica F1, anche quella del Ministero della Difesa approvata con decreto n. 228/2012 del 16 ottobre 2012, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

e per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito dello scorrimento della graduatoria del Ministero della Difesa, approvata con decreto n. 228/2012 del 16 ottobre 2012, relativa al "Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 12 (dodici) tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri (G.U. del 15 giugno 2012)".


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di M M;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Viste le ordinanze cautelari della Sezione n. 890/2017 del 23 febbraio 2017 e n. 1746/2017 del 6 aprile 2017;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe i sigg.ri M E, M C, A T e F C, premettendo di essere risultati tutti idonei nel concorso a 12 posti di tenente in servizio permanente nel Ruolo tecnico logistico dell’Arma dei Carabinieri, indetto con bando 11.6.2012, la cui graduatoria veniva approvata con decreto del Ministero della Difesa n. 228 del 16.10.2012, adivano questo Tribunale per ottenere l’annullamento, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, del decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 7 dicembre 2016 recante “Individuazione graduatorie oggetto di scorrimento ai fini dell’assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico, ai sensi dell’art. 1, commi 2-bis e 2-ter, d.l. 30 giugno 2016 n. 117, convertito con modificazioni dalla l. 161/2016, nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall’art. 1, comma 2-quater, del medesimo d.l.”, e degli altri atti meglio indicati in epigrafe, nelle parti in cui non includono, tra le graduatorie oggetto di scorrimento per la copertura dei 30 posti del profilo professionale di Funzionario contabile, Area funzionale III, fascia economica F1, anche quella del Ministero della Difesa, approvata con decreto n. 228/2012 del 16.10.2012, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

I ricorrenti chiedevano altresì l’accertamento del diritto ad essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito dello scorrimento della ripetuta graduatoria del Ministero della Difesa, approvata con decreto n. 228/2012 del 16.10.2012.

2. A sostegno delle loro richieste gli odierni esponenti deducevano i seguenti profili di illegittimità degli atti impugnati:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-septies del d.l. 30 giugno 2016, n. 117, conv. con modificazioni dalla l. 12 agosto 2016, n. 161. Violazione dell'art. 4, co. 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. con modificazioni dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125, nelle parti in cui non individuano la graduatoria del Ministero della Difesa di cui al decreto n. 228/2012 tra quelle oggetto di scorrimento, anche in relazione all'art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co.

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