TAR Potenza, sez. I, sentenza 2013-11-21, n. 201300727
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Testo completo
N. 00727/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2008, proposto dalla SODAI Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti E M, C C e C M, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 28;
contro
-Provincia di Potenza, in persona del Dirigente dell’Ufficio Contenzioso, rappresentata e difesa dall’Avv. E L, come da mandato a margine del controricorso di costituzione ed in virtù della Determinazione Dirigente Ufficio Contenzioso n. 825 dell’11.3.2008, con domicilio eletto in Potenza Piazza delle Regioni presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Del. G.P. n. 69 del 2.10.2007 (pubblicata nell’Albo Pretorio dall’8.10.2007 al 23.10.2007), con la quale la Provincia di Potenza ha integrato il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, nella parte in cui non ha menzionato il progetto di adeguamento dell’impianto di trattamento, sito all’interno delle Officine Grandi Riparazioni di Trenitalia S.p.A. nella Località San Nicola di Melfi, presentato dalla SODAI Italia S.p.A. l’1.8.2005, e non ha previsto la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Potenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il dott. P M e uditi gli Avv.ti Antopiero Russo, per delega dell'Avv. C M, e E L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La SODAI Italia S.p.A. gestisce la depurazione ed il trattamento delle acque reflue industriali delle Officine Grandi Riparazioni di Trenitalia S.p.A., site nella zona industriale del Comune di Melfi.
Con istanza dell’1.8.2005 la SODAI Italia S.p.A., ai sensi della L.R. n. 47/1998, chiedeva alla Regione Basilicata il giudizio di compatibilità ambientale ed, ai sensi del D.Lg.vo n. 59/2005, il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (d’ora in poi AIA), per l’esercizio, nell’ambito delle predette Officine di Trenitalia S.p.A., di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non (operazioni di smaltimento D15, D9, D8): infatti, poiché l’impianto proposto aveva una capacità di ricezione di 10 tonnellate di rifiuti al giorno, rientrava tra quelli previsti dal punto 5.1 dell’Allegato I al D.Lgv.o n. 59/2005, per i quali risultava necessario acquisire l’AIA alle condizioni stabilite dal citato D.Lg.vo n. 59/2005.
Poiché l’impianto esistente trattava 18.000 mc. di rifiuti liquidi all’anno, pari ad un volume medio giornaliero di 60 mc. (stimando il periodo di funzionamento delle Officine Grandi Riparazioni di Trenitalia in 300 giorni all’anno), ma disponeva di potenzialità per trattare altri 2.280 mc. di rifiuti liquidi al giorno, pari a 846.000 mc. all’anno, la SODAI Italia S.p.A. aveva chiesto di poter adeguare l’impianto, utilizzando la predetta capacità residua anche con riferimento ai rifiuti liquidi pericolosi e non, provenienti da stabilimenti industriali di altre Regioni.
Nella seduta del 3.4.2006 il Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente (CTRA) esprimeva parere favorevole con alcune prescrizioni (precisamente: redazione, previa verifica dell’ARPAB, di un manuale operativo, per regolamentare la miscelazione delle diverse tipologie di rifiuti; installazione di un campionatore automatico delle acque con sistema di sigillatura; periodiche campagne di monitoraggio di tipo chimico-fisico della qualità dell’aria e delle acque, di intesa con l’ARPAB; cortina di arredo verde lungo tutto il perimetro esterno dell’impianto.
Le prescrizioni - poi accettate dalla società ricorrente: cfr. nota del 12.4.2006 - erano giustificate in quanto:
1) lo studio ambientale, predisposto dalla SODAI Italia S.p.A., consentiva di individuare e valutare gli effetti del progetto e non evidenziava particolari interferenze sulle componenti ambientali;
2) l’intervento si inseriva in un contesto territoriale già antropizzato ed interessato da attività industriali;
3) il progetto era conforme al Piano Regionale dei Rifiuti ed al Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, “approvato nell’anno 2002”, ma tale Piano non contemplava alcuna disposizione con riferimento ai rifiuti speciali;
4) non veniva espresso il parere cumulativo previsto dall’art. 18 L.R. n. 47/1998, in quanto il progetto in esame doveva essere sottoposto ad AIA ai sensi del D.Lg.vo n. 59/2005, che all’epoca prevedeva la propedeuticità del giudizio di compatibilità ambientale.
Con Del. G.R. n. 732 del 15.5.2006 la Regione condivideva il predetto parere del CTRA del 3.4.2006 e perciò ai sensi della L.R. n. 47/1998 esprimeva il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, stabilendo espressamente “in anni tre la validità di tale giudizio favorevole, a far data dall’adozione della presente deliberazione, quale termine per l’inizio effettivo dei lavori”.
Per quanto riguarda il procedimento di AIA ex D.Lg.vo n. 59/2005, veniva convocata la Conferenza dei servizi, prevista dall’art. 5, comma 10, D.Lg.vo n. 59/2005, per la data dell’ 1.2.2007.
In tale seduta:
1) il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ed il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Potenza esprimevano parere di improcedibilità ai sensi dell’art. 42 L.R. n. 6/2001, motivato per la mancanza della pianificazione di settore;
2) il rappresentante del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza evidenziava la mancanza della documentazione “dimostrativa della titolarità del lotto di insediamento” (tale documentazione veniva poi presentata dalla società ricorrente);
3) il rappresentante del Comune di Melfi chiedeva di aggiornare la Conferenza;
4) il rappresentante dell’AUSL n. 1 di Venosa