TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 2023-04-24, n. 202300300

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 2023-04-24, n. 202300300
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300300
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 00300/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00224/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2023, proposto da:
G M, S C, S M, D U e G D, rappresentati e difesi dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F I e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del Bando di concorso per titoli ed esami, per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di n. 7 unità di personale dirigente da inquadrare presso il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sardegna, pubblicato nel sito istituzionale della Regione il 19.1.2023, approvato con determinazione del direttore generale dell'Assessorato degli Affari Generali, del Personale e della Riforma della Regione n. 194 prot. in uscita 2600, del 17.11.2023, identificativo web 103550.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

Gli odierni ricorrenti, tutti commissari superiori del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna, svolgono funzioni di direttore di servizio a termine ai sensi dell’art. 28, comma 4 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Gli stessi impugnano gli atti con cui, in data 19 gennaio 2023, è stato pubblicato dalla stessa Regione Sardegna un bando di concorso per titoli ed esami volto al reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di sette unità di personale dirigente da inquadrare nel Corpo, con una riserva del 50% dei posti in favore dei dipendenti del “Sistema Regione” e per il resto aperto a tutti.

Pur avendo presentato domanda di partecipazione a titolo cautelativo, i ricorrenti contestano in radice la legittimità di tale concorso, sul presupposto di fondo che il reclutamento di nuovi dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna debba necessariamente avvenire nell’ambito del personale già in servizio presso lo stesso Corpo.

Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone, in apice, l’inammissibilità per difetto di interesse e per omessa impugnazione del Piano del fabbisogno del personale, da tempo approvato dalla Regione, ove già si prefigurava l’indizione di un concorso pubblico per il reclutamento dei nuovi dirigenti del Corpo.

Alla camera di consiglio del 12 aprile 2023, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta dai ricorrenti, le parti sono state avvertite della possibilità che la causa fosse decisa con sentenza ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.

All’esito della discussione il Collegio ritiene che sussistano effettivamente i presupposti per la decisione della causa nel merito.

Il ricorso è infondato e questo consente di prescindere dall’esame delle eccezioni processuali sollevate dalla difesa regionale, privilegiando una risposta giurisdizionale incentrata sugli aspetti sostanziali della controversia.

La tesi della ricorrente si basa essenzialmente sul fatto che il primo comma dell’art. 22 bis della legge regionale l5 novembre 1985, n. 26 e ss.mm.ii., sopravvissuto all’intervento successivamente operato dalla legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, così recita: “1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ”.

Sostiene, infatti, parte ricorrente che -quanto meno sino all’approvazione di un’apposita disciplina regolamentare (cui fa riferimento il secondo comma dello stesso art. 22 bis: vedi infra ) che dovrebbe valorizzare la specificità del ruolo dirigenziale forestale- il richiamo operato dal primo comma alla disciplina dettata del d.lgs. 3 aprile 2001, n. 155 sul Corpo forestale dello Stato comporti l’applicazione anche al Corpo forestale regionale dello speciale criterio di reclutamento stabilito dall’art. 8 dello stesso d.lgs. n. 155/2001, a mente del quale l’accesso alla qualifica di primo dirigente è riservato al personale del Corpo.

Pertanto, sempre secondo parte ricorrente, le funzioni dirigenziali, in carenza di personale con qualifica dirigenziale, dovrebbero essere attualmente affidate a dipendenti privi della stessa in veste di facenti funzione, senza che sia, comunque, possibile l’indizione di procedure concorsuali aperte a tutti per la copertura dei posti vacanti.

Tale impostazione non è condivisa dal Collegio.

Si osserva, in primo luogo, che il richiamo operato dal primo comma dell’art. 22 bis della l.r. n. 26/1985 al d.lgs. n. 155/2001 è piuttosto generico ( “in armonia” con detto decreto legislativo, recita esattamente la norma richiamata in ricorso) e non specificamente riferito al reclutamento dei nuovi dirigenti, mentre il dianzi citato corpus normativo statale disciplina tutti gli aspetti del rapporto di lavoro dei dirigenti del Corpo Forestale dello Stato, per cui da quel richiamo non si traggono indicazioni univoche in favore della tesi sostenuta dai ricorrenti.

Ma, soprattutto, quest’ultima trova smentita nel fatto che la disciplina originariamente dettata dai successivi commi dell’art. 22 bis della l.r. n. 26/1985 e ss.mm.ii. è stata quasi interamente abrogata dalla successiva l.r. n. 17/2021, all’esito della quale l’unica ulteriore previsione superstite, oltre al sopra descritto primo comma, è quella dettata dal terzo comma, lett. a), secondo cui “Nelle more dell'approvazione del regolamento, è attribuita la qualifica di dirigente del CFVA: a) al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), alla data del 30 giugno 2011” .

Viceversa è stata travolta la disciplina, coerente con quanto ora sostenuto dai ricorrenti, che era prima leggibile alla lett. b) dello stesso comma 3 dell’art. 22 bis, ove si consentiva il conferimento delle funzioni dirigenziali “al personale del CFVA in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza con l'incarico di cui all' articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione) che, alla data del 30 giugno 2011, svolga continuativamente da oltre quarantotto mesi le funzioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 31 del 1998, previo giudizio di idoneità da esprimersi ad esito di una apposita selezione. Tale selezione, da tenersi entro il 30 settembre 2011, consiste in una valutazione dei titoli degli interessati e in un colloquio attinente l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti nell'ambito dell'attività svolta nel Corpo forestale. La commissione giudicatrice è composta da un ex comandante del CFVA, da un dirigente della Regione e da una persona esperta in materia di psicologia del lavoro” .

Pertanto il legislatore regionale ha voluto inequivocamente escludere queste forme “speciali” di attribuzione delle funzioni dirigenziali e a ciò non può che conseguire l’applicazione del meccanismo del concorso pubblico, regola sistematica di carattere generale. Scelta normativa, questa, con cui lo stesso legislatore regionale ha probabilmente inteso dare seguito alla sentenza 30 luglio 2012, n. 212, con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima proprio la disposizione di cui all’art. 22 bis, comma 3, lett. b), della l.r. n. 26/1985 e ss.mm.ii. nella parte in cui “ Disponendo l'accesso senza concorso alla qualifica di dirigente del Corpo forestale a favore di chi, pur non rivestendo tale qualifica, sia in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza e sia titolare di un incarico dirigenziale da più di quattro anni in virtù di quanto disposto dall'art. 73, comma 4 ter, l. reg. 13 novembre 1998 n. 31, la disposizione censurata viola l'art. 97 cost., che configura il pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici, anche nei casi di passaggio ad una superiore qualifica (sentt. n. 7, 108 del 2011, 30 del 2012)” .

Nell’attuale contesto normativo, dunque, l’unica possibile interpretazione del sopra citato art. 22 bis della l.r. n. 26/1985 e ss.mm.ii. è quella perorata dalla difesa regionale, la quale correttamente sostiene che l’accesso alle relative funzioni dirigenziali debba seguire i principi generali sul reclutamento -e, con essi, la regola del concorso pubblico- cui in ambito regionale si ispira la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Non a caso quest’ultima legge è richiamata dalla tuttora vigente lett. a) del comma 3 dell’art. 22 bis -specificamente dedicata alle modalità di reclutamento dei dirigenti forestali- laddove prevede che “Nelle more dell'approvazione del regolamento, è attribuita la qualifica di dirigente del CFVA: a) al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), alla data del 30 giugno 2011”.

Peraltro la stessa l.r. n. 31/1998, come già si è evidenziato, contiene svariati e significativi riferimenti al personale del Corpo, tra cui, in particolare, i seguenti: - all’art. 1, secondo cui “La presente legge disciplina il sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in seguito denominati "Amministrazione", e i rapporti di lavoro del personale dipendente” ;
- all’art. 15, ove nel determinare le dotazioni organiche di personale si indica anche il Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- all’art. 28, ove si prevede che “Le funzioni di direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono conferite ad un dirigente appartenente al Corpo medesimo ovvero ad altri dirigenti del sistema Regione, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 29, che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale” ;
- all’art. 52, sulle modalità di accesso nell’amministrazione e negli enti, ove si precisa che le assunzioni del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale avvengono mediante concorso.

Fermo restando che l’indubbia specificità delle funzioni del Corpo forestale e dei suoi dirigenti è stata, comunque, valorizzata dalla previsione -quali materie oggetto della prima prova scritta dell’impugnato concorso pubblico- delle seguenti: “normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia ambientale, paesaggistica e forestale;
Previsione e prevenzione dei rischi, pianificazione, gestione e superamento dell’emergenza;
Diritto penale, con particolare riferimento ai reati rientranti nelle materie di competenze del C.F.V.A.;
Elementi di procedura penale in relazione alle funzioni di polizia giudiziaria;
Elementi di ecologia forestale e selvicoltura”
(art. 10 del Bendo di concorso).

Per quanto premesso il ricorso deve essere respinto, pur sussistendo giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, vista la novità e particolarità della res controversa.

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